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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/670

Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati

Normativa europea32017R0670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, integrando il regolamento (UE) n. 251/2014. La Commissione utilizza come riferimento le raccomandazioni dell’OIV, adattandole alle pratiche tradizionali dell’Unione e alle esigenze di qualità, tutela del consumatore e concorrenza leale. L’elenco dei processi ammessi è contenuto nell’allegato e comprende, tra gli altri, acidificazione/disacidificazione, filtrazione, correzione del colore e del sapore, aumento o diminuzione del titolo alcolometrico, stabilizzazione tartarica, miscelazione, conservazione mediante calore e chiarificazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Definizione dei processi produttivi autorizzati per ottenere prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014.

Ambito di applicazione

Si applica ai produttori di prodotti vitivinicoli aromatizzati disciplinati dal regolamento (UE) n. 251/2014, nell’intero territorio dell’Unione europea. Il regolamento integra tale disciplina individuando, nell’allegato, i soli processi produttivi autorizzati per l’ottenimento di tali prodotti. Non introduce categorie soggettive ulteriori né esclusioni espresse, ma vincola tutti gli operatori che producono prodotti rientranti nel campo del regolamento 251/2014.

Processi produttivi autorizzati per i prodotti vitivinicoli aromatizzati

Il regolamento delegato (UE) 2017/670 integra il regolamento (UE) n. 251/2014 definendo i processi produttivi autorizzati per l’ottenimento dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La Commissione interviene per precisare i criteri tecnici di produzione, con l’obiettivo di garantire tutela dei consumatori, correttezza del mercato e coerenza con le pratiche raccomandate dall’OIV, adattandole alle tradizioni produttive dell’Unione.

Contesto e finalità

Nei considerando si sottolinea che i prodotti vitivinicoli aromatizzati rappresentano un settore tradizionale e rilevante per produttori, consumatori e agricoltura dell’Unione. L’articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 demanda alla Commissione l’adozione di un atto delegato per stabilire i processi produttivi; nella scelta dei processi la Commissione deve tener conto delle raccomandazioni e pubblicazioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). Le raccomandazioni OIV, in particolare la risoluzione OENO 439-2012, costituiscono il riferimento di base, ma alcuni processi sono stati adattati e integrati per riflettere meglio le pratiche tradizionali dell’Unione e le aspettative qualitative del mercato.

Ambito normativo

Il regolamento si applica ai prodotti vitivinicoli aromatizzati disciplinati dal regolamento (UE) n. 251/2014 e vincola tutti gli operatori che li producono nell’Unione. Non introduce un regime autonomo di autorizzazione caso per caso, ma individua nell’allegato l’elenco dei processi produttivi ammessi, che devono essere rispettati nella produzione dei prodotti rientranti nel campo di applicazione del regolamento di base.

Processi produttivi autorizzati

L’allegato contiene un elenco strutturato di tecniche consentite, con indicazione dell’obiettivo tecnologico e delle condizioni di impiego.

Per l’acidificazione e disacidificazione è ammesso intervenire sull’acidità titolabile e sull’acidità reale, quindi anche sul pH, per ottenere caratteristiche organolettiche specifiche e maggiore stabilità. Sono consentiti il trattamento elettromembranario e l’uso di scambiatori di cationi; in tali casi si applicano mutatis mutandis i requisiti delle appendici 14, 17 e 15 del regolamento (CE) n. 606/2009, a seconda della tecnica utilizzata.

La filtrazione e centrifugazione sono ammesse per ottenere trasparenza, stabilità biologica e stabilità chimica. La filtrazione può avvenire con o senza coadiuvanti inerti e con membrane organiche o minerali, incluse le membrane semipermeabili.

La correzione del colore e del sapore può avvenire mediante trattamento con carbone per uso enologico o con polivinilpolipirrolidone. Sono previsti limiti quantitativi massimi: 200 g/hl per il carbone vegetale e 80 g/hl per il polivinilpolipirrolidone.

L’aumento del titolo alcolometrico può essere ottenuto eliminando acqua con tecniche sottrattive di arricchimento, come osmosi inversa e crioconcentrazione, oppure mediante rifermentazione con zuccheri fermentescibili tra quelli indicati nell’allegato I, punto 2, del regolamento (UE) n. 251/2014, seguita da fermentazione con lieviti selezionati.

La diminuzione del titolo alcolometrico è consentita mediante separazione dell’etanolo con tecniche fisiche, ma il prodotto trattato non deve presentare difetti organolettici e deve essere idoneo al consumo umano diretto. La riduzione del tenore alcolico è esclusa se durante la preparazione è avvenuta aggiunta di alcole, concentrazione o rifermentazione.

La stabilizzazione tartarica è autorizzata per quanto riguarda tartrato acido di potassio, tartrato di calcio e altri sali di calcio. I metodi consentiti sono l’elettrodialisi, lo scambio cationico e il raffreddamento a temperatura ridotta; per elettrodialisi e scambiatori di cationi si applicano mutatis mutandis i requisiti delle appendici 7 e 12 del regolamento (CE) n. 606/2009.

È inoltre ammessa la miscelazione di diversi prodotti del settore vitivinicolo di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), punto 3, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 251/2014, allo scopo di regolare il profilo organolettico finale del prodotto aromatizzato.

La conservazione mediante calore comprende trattamenti termici, anche la pastorizzazione, e il riscaldamento alla temperatura necessaria per eliminare lieviti e batteri, assicurando la stabilità microbiologica.

Infine, la chiarificazione è consentita per eliminare componenti insolubili mediante specifici coadiuvanti tecnologici: gelatina alimentare, proteine vegetali da frumento e piselli, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, ovoalbumina, bentonite e diossido di silicio in gel o soluzione colloidale.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata efficacia nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di atti di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’integrazione

Il regolamento è adottato dalla Commissione in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014, che le attribuisce il potere di stabilire i processi produttivi per l’ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati. La finalità dichiarata è definire in modo chiaro i criteri produttivi per assicurare elevata protezione dei consumatori, evitare pratiche ingannevoli e garantire concorrenza leale tra produttori, tenendo conto delle raccomandazioni OIV.

Processi produttivi autorizzati

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco tassativo dei processi produttivi autorizzati per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014. I processi ammessi sono organizzati per tipologia di intervento tecnologico e comprendono condizioni e limiti d’uso specifici.

Acidificazione e disacidificazione

È autorizzata l’acidificazione e la disacidificazione per aumentare o diminuire l’acidità titolabile e l’acidità reale, incidendo sul pH e sulle caratteristiche organolettiche e sulla stabilità. Sono ammessi il trattamento elettromembranario e gli scambiatori di cationi; per questi si applicano mutatis mutandis i requisiti delle appendici 14, 17 e 15 del regolamento (CE) n. 606/2009, secondo il tipo di trattamento.

Filtrazione e centrifugazione

È consentita la filtrazione e centrifugazione per ottenere trasparenza, stabilità biologica e stabilità chimica. La filtrazione può avvenire con o senza coadiuvante inerte, mediante membrane organiche o minerali, incluse quelle semipermeabili, per trattenere particelle in sospensione e sostanze colloidali.

Correzione del colore e del sapore

È ammesso l’uso di carbone per uso enologico e di polivinilpolipirrolidone per correggere colore e caratteristiche organolettiche del prodotto. I limiti massimi sono pari a 200 g/hl per il carbone vegetale e 80 g/hl per il polivinilpolipirrolidone.

Aumento e diminuzione del titolo alcolometrico

L’aumento del titolo alcolometrico è consentito mediante eliminazione dell’acqua con tecniche sottrattive di arricchimento, come osmosi inversa e crioconcentrazione, oppure mediante rifermentazione con zuccheri fermentescibili tra quelli di cui all’allegato I, punto 2, del regolamento (UE) n. 251/2014 e successiva fermentazione con lieviti selezionati. La diminuzione del titolo alcolometrico è ammessa tramite separazione dell’etanolo con tecniche fisiche, purché il prodotto non presenti difetti organolettici e sia idoneo al consumo umano diretto; tale riduzione non è consentita se nella preparazione vi è stata aggiunta di alcole, concentrazione o rifermentazione.

Stabilizzazione tartarica

È autorizzata la stabilizzazione tartarica rispetto al tartrato acido di potassio, al tartrato di calcio e ad altri sali di calcio. I metodi ammessi sono elettrodialisi, scambio cationico e raffreddamento a temperatura ridotta. Per elettrodialisi e scambiatori di cationi si applicano mutatis mutandis i requisiti delle appendici 7 e 12 del regolamento (CE) n. 606/2009.

Miscelazione

È consentita la miscelazione di diversi prodotti del settore vitivinicolo, di cui all’articolo 3, punto 2, lettera a), punto 3, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 251/2014, al fine di regolare il profilo organolettico finale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.

Conservazione mediante calore

Sono ammessi trattamenti termici, compresa la pastorizzazione, e il riscaldamento alla temperatura necessaria per eliminare lieviti e batteri, al fine di garantire la stabilità microbiologica del prodotto.

Chiarificazione

È autorizzata la chiarificazione per rimuovere componenti insolubili mediante specifici coadiuvanti tecnologici: gelatina alimentare, proteine vegetali ottenute da frumento e piselli, colla di pesce, caseina e caseinati di potassio, ovoalbumina, bentonite e diossido di silicio sotto forma di gel o soluzione colloidale.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievitivinicoloalimentareetichettaturaprotezione dei consumatoriconcorrenza

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