Regolamento (UE) 2017/171
Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiralid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per molte sostanze attive utilizzate come antiparassitari, sulla base delle domande presentate dagli operatori, delle valutazioni degli Stati membri e dei pareri scientifici dell’EFSA. In alcuni casi conferma i limiti esistenti, in altri introduce nuovi LMR o livelli più elevati, anche per esigenze di importazione; per una sostanza, Trichoderma atroviride ceppo SC1, dispone l’inserimento nell’allegato IV. Le modifiche incidono direttamente sui controlli ufficiali e sulla conformità dei prodotti alimentari e mangimi immessi sul mercato dell’Unione.
Modifica i livelli massimi di residui (LMR) di numerose sostanze attive antiparassitarie negli o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, aggiornando gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, in particolare ai prodotti di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, quando sono presenti residui delle sostanze attive indicate nel regolamento. Riguarda sia produzioni dell’Unione sia prodotti importati, includendo casi di tolleranza all’importazione; sono previste inoltre esclusioni/deroghe implicite dove restano applicabili i limiti di determinazione (0,01 mg/kg) o dove una sostanza viene inserita nell’allegato IV e quindi non soggetta a LMR specifici. L’applicazione generale decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo il caso speciale del fluazifop-P nei semi di zucca, applicabile dal 19 gennaio 2017.
Regolamento (UE) 2017/171 della Commissione
Il regolamento aggiorna numerosi livelli massimi di residui (LMR) previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, a seguito di istanze di modifica presentate ai sensi degli articoli 6 e 8 di tale regolamento e delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. Le modifiche riguardano colture e prodotti molto eterogenei, sia vegetali sia animali, e riflettono sia esigenze di sicurezza alimentare sia esigenze di commercio, in particolare per import tolerance.
Contesto e base giuridica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005. Dai considerando emerge che per alcune sostanze esistono già LMR fissati negli allegati II o III, mentre per isofetamid e Trichoderma atroviride ceppo SC1, in origine, si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b), in mancanza di LMR specifici.
Iter istruttorio e valutazione scientifica
Le domande di modifica sono state valutate dagli Stati membri interessati e poi esaminate dall’EFSA, che ha adottato pareri motivati tenendo conto dei rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali. L’EFSA ha ritenuto che, per la maggior parte delle richieste, i dati fossero sufficienti e che le modifiche dei LMR fossero compatibili con la sicurezza dei consumatori, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei. Per alcune richieste, invece, i dati sono stati giudicati insufficienti e i limiti esistenti sono stati mantenuti.
Sostanze e colture interessate
Il regolamento copre un ampio spettro di sostanze: aminopiralid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide. Le modifiche riguardano numerosi gruppi di prodotti: frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusioni di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale.
Conferma dei limiti esistenti e nuove tolleranze
Per azossistrobina sul rabarbaro, fluopyram sulle barbabietole da zucchero e propaquizafop nelle lattughe e insalate, l’EFSA ha rilevato dati insufficienti e la Commissione ha deciso di mantenere gli LMR attuali. Per altre sostanze e prodotti, invece, vengono introdotti nuovi LMR o innalzati quelli esistenti, inclusi alcuni casi motivati da tolleranze all’importazione, come dietofencarb nelle banane e alossifop-P nei semi di soia, dove gli operatori hanno evidenziato il rischio di ostacoli commerciali in presenza di limiti più bassi.
Note tecniche, definizioni del residuo e limiti di determinazione
Il testo contiene numerose note tecniche: in più punti è precisato che il limite inferiore di determinazione analitica è 0,01 mg/kg; per alcune sostanze la definizione del residuo è più complessa e include somma di isomeri o di metaboliti specifici. Sono inoltre riportate note di collegamento tra categorie, ad esempio per il barbaforte/rafano/cren, per il quale il LMR nelle spezie è quello fissato nella categoria degli ortaggi, gruppo ortaggi a radice e tubero, tenendo conto delle variazioni dovute all’essiccatura ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Trichoderma atroviride ceppo SC1
La sostanza attiva a basso rischio Trichoderma atroviride ceppo SC1, già approvata a livello fitosanitario, viene inserita nell’allegato IV. La scelta è motivata dal fatto che il comitato permanente ha rilevato l’assenza di metaboliti rilevanti con tossicità significativa o tali da determinare un’esposizione non trascurabile.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Fa eccezione il nuovo assetto relativo al fluazifop-P nei semi di zucca, applicabile dal 19 gennaio 2017 per ragioni di certezza del diritto, in coordinamento con il regolamento (UE) 2016/1015. Essendo un regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva immediatamente per controlli ufficiali, importazioni e commercializzazione dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano in particolare i LMR di aminopiralid, azossistrobina, cyantraniliprole, ciflufenamid, ciproconazolo, dietofencarb, ditiocarbammati, fluazifop-P, fluopyram, alossifop, isofetamid, metalaxil, proesadione, propaquizafop, pirimetanil, Trichoderma atroviride ceppo SC1 e zoxamide.
Aggiornamento degli LMR per numerose sostanze nell’allegato II
Sono sostituite le colonne relative alle sostanze già disciplinate nell’allegato II, con nuovi valori per diversi prodotti vegetali e animali. Per alcuni prodotti i LMR restano al limite di determinazione analitica (0,01 mg/kg), mentre per altri sono fissati valori specifici o confermati valori già esistenti. Il regolamento precisa inoltre che per alcune combinazioni sostanza/prodotto il LMR applicabile è quello derivante da altre categorie dell’allegato II o III, in particolare per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana), collegato al gruppo degli ortaggi a radice e tubero ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Nuove colonne per cyantraniliprole e isofetamid nell’allegato II
Per cyantraniliprole e isofetamid sono aggiunte nuove colonne con LMR specifici per numerosi prodotti vegetali e animali. Per alcune matrici sono fissati valori differenziati, ad esempio per agrumi, pomacee, uve, fragole, ortaggi vari, cereali, semi oleaginosi e prodotti di origine animale. Il regolamento riporta anche un numero significativo di valori al limite di determinazione e diverse note tecniche sulle definizioni del residuo.
Modifiche all’allegato III, parte A
Le colonne relative ad aminopiralid, ciflufenamid, ciproconazolo, fluopyram e propaquizafop sono sostituite con nuovi LMR in una serie ampia di prodotti vegetali e animali. Per fluopyram è chiarito che, per talune categorie, il residuo è la somma di fluopyram e fluopyram-benzamide (M25), espressa come fluopyram. Per alcune voci, inclusi ortaggi, frutta, semi e prodotti di origine animale, sono fissati livelli specifici e diversi limiti di determinazione.
Modifiche all’allegato III, parte B
È soppressa la colonna relativa al cyantraniliprole nella parte B. Le colonne relative a ditiocarbammati, metalaxil e zoxamide sono sostituite con nuove tabelle che riportano gli LMR per molte matrici, spesso espressi come CS2 per i ditiocarbammati. Il testo specifica che tali LMR espressi in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rappresentano necessariamente una singola buona pratica agricola.
Inserimento di Trichoderma atroviride ceppo SC1 nell’allegato IV
L’allegato IV è integrato con la voce "Trichoderma atroviride ceppo SC1". Ciò comporta che la sostanza non è soggetta a LMR specifici nel quadro del regolamento (CE) n. 396/2005, in coerenza con la sua valutazione come sostanza attiva a basso rischio e con l’assenza di metaboliti rilevanti indicata nei considerando.
Obblighi applicativi e data di entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È però prevista un’applicazione anticipata dal 19 gennaio 2017 per l’LMR del fluazifop-P nei semi di zucca, in coerenza con un precedente regolamento che aveva già abbassato il relativo limite. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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