Regolamento (UE) 2017/163
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/163 della Commissione, del 31 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per calcolare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in allegato per specifici codici NC e paesi terzi di origine, secondo il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. I valori forfettari fissati servono esclusivamente alla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L'effetto è immediato in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/163 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione adottato nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, in applicazione dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e base normativa
I considerando chiariscono che il meccanismo dei valori forfettari all'importazione deriva dai criteri fissati a seguito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il valore forfettario viene calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, con funzione strumentale rispetto al calcolo del prezzo di entrata per le importazioni di specifici prodotti ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi terzi di origine e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. L'allegato include anche il codice "ZZ", che corrisponde a "altre origini".
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 non introduce criteri autonomi di calcolo, ma rinvia integralmente all'allegato per la determinazione concreta dei valori forfettari applicabili. Tra i prodotti interessati figurano, secondo l'allegato, diverse categorie di ortofrutticoli identificate da codici NC quali 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90/29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine.
Effetti temporali e vincolatività
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell'Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per diversi codici NC di ortofrutticoli e per specifiche origini paesane, comprese le combinazioni con il codice "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in applicazione dei criteri derivanti dai negoziati dell'Uruguay Round.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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