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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/157

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del tiabendazolo come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, dopo la valutazione positiva dei criteri di approvazione per usi rappresentativi di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza. La Commissione modifica conseguentemente l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nell’elenco delle sostanze approvate con nuova scadenza al 31 marzo 2032. Sono inoltre previste condizioni specifiche, attenzione rafforzata su alcuni profili di rischio e un obbligo di conferma scientifica entro il 31 marzo 2019 sui potenziali effetti endocrino-mediati.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiabendazolo e aggiornamento dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva tiabendazolo impiegata nei prodotti fitosanitari nell’Unione europea, con effetti per i titolari di autorizzazioni, i richiedenti del rinnovo, gli Stati membri, la Commissione e l’EFSA. Riguarda sia l’approvazione della sostanza a livello UE sia le condizioni per la sua valutazione uniforme da parte degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Non disciplina direttamente l’autorizzazione dei singoli prodotti fitosanitari, ma incide sui presupposti regolatori per il loro rilascio e mantenimento. Si applica dal 1o aprile 2017, con approvazione valida fino al 31 marzo 2032.

Rinnovo dell'approvazione del tiabendazolo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/157 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo nell’ambito del quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Il provvedimento interviene dopo il procedimento di rinnovo avviato dal richiedente, la valutazione dello Stato membro relatore, l’esame dell’EFSA e la successiva discussione in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

I considerando chiariscono che l’approvazione precedente del tiabendazolo, già elencato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sarebbe scaduta il 30 giugno 2017, ma nel frattempo il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 aveva prorogato l’approvazione per consentire il completamento della procedura di rinnovo. Poiché la decisione di rinnovo è intervenuta prima della nuova scadenza, la Commissione ha disposto che il regolamento si applichi dal 1o aprile 2017.

Esito della valutazione e presupposti normativi

La Commissione rileva che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente tiabendazolo, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La valutazione si fonda sulle conclusioni dell’EFSA del 23 ottobre 2014 e sulla relazione di esame presentata dalla Commissione al comitato permanente il 20 marzo 2015.

Il regolamento precisa che la valutazione del rinnovo si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, ma ciò non limita gli usi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti tiabendazolo possono essere autorizzati. Per questo motivo viene espressamente eliminata la precedente restrizione agli impieghi come fungicida.

Condizioni specifiche di approvazione

L’allegato I del regolamento contiene i dati essenziali della sostanza rinnovata: denominazione comune tiabendazolo, denominazione IUPAC 2-(tiazol-4-il)benzimidazolo, purezza almeno pari a 985 g/kg, numero CAS 148-79-8 e numero CIPAC 323. La data di approvazione è il 1o aprile 2017 e la scadenza il 31 marzo 2032.

La disciplina specifica stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Nella valutazione generale devono inoltre prestare particolare attenzione:

  • alla protezione degli operatori e dei consumatori;
  • alla protezione delle acque sotterranee;
  • al controllo delle acque reflue provenienti da usi post-raccolta.

È previsto che le condizioni di impiego includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di conferma scientifica

Il regolamento impone al richiedente un obbligo di follow-up tecnico-scientifico: entro il 31 marzo 2019 devono essere trasmesse alla Commissione, agli Stati membri e all’EFSA informazioni di conferma relative alle prove di livello 2 secondo l’attuale quadro concettuale OCSE, con riferimento ai potenziali effetti endocrino-mediati del tiabendazolo. Si tratta di una condizione espressa di permanenza dell’approvazione, collegata all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone l’aggiornamento dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • nella parte A, la voce 17 relativa al tiabendazolo viene soppressa;
  • nella parte B viene inserita una nuova voce, identificata con il numero 105, corrispondente alla sostanza rinnovata.

Questa modifica assicura la coerenza dell’elenco UE delle sostanze attive approvate con il rinnovo appena adottato.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o aprile 2017. In quanto regolamento UE, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione del tiabendazolo

L’approvazione della sostanza attiva tiabendazolo è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni stabilite nell’allegato I. La nuova data di approvazione è il 1o aprile 2017 e la scadenza è fissata al 31 marzo 2032.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa al tiabendazolo nella parte A è soppressa e una nuova voce è inserita nella parte B con il numero 105, riflettendo il rinnovo dell’approvazione.

Condizioni specifiche e attenzioni nella valutazione

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto della relazione di esame, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei consumatori, alla protezione delle acque sotterranee e al controllo delle acque reflue derivanti da usi post-raccolta; le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Informazioni di conferma entro il 31 marzo 2019

Il richiedente deve presentare entro il 31 marzo 2019 alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare informazioni di conferma sulle prove di livello 2 secondo il quadro concettuale OCSE, con riferimento ai potenziali effetti endocrino-mediati del tiabendazolo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o aprile 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute e ambientesostanze attivevalutazione del rischio

Testo integrale

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