Sentenza n. 279/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20.2.2025, n. 224.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20 febbraio 2025, n. 224, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti ricorrenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, n. 224 del 20 febbraio 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti di accredito al saldo. Per una ricorrente il giudicato riguardava gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, per complessivi 2.000 euro; per l'altro ricorrente riguardava gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, anch'essi per complessivi 2.000 euro. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. I ricorrenti hanno dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'ulteriore ipotesi di inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertata la protrazione dell'inadempimento. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere attivato, nei confronti dell'amministrazione debitrice, dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
€ 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato
In presenza di una richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, determinandone decorrenza e termine finale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue il comando contenuto in un titolo giudiziario esecutivo e non formula contestazioni sostanziali sulla pretesa, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e, per l'ulteriore inottemperanza, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine successivo.
- Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il dies a quo nel termine assegnato per l'adempimento e il dies ad quem nell'esecuzione del giudicato o, in mancanza, nell'insediamento del commissario ad acta.
- La mancata esecuzione di un giudicato che impone l'attribuzione di una prestazione amministrativa determinata può essere ordinata mediante specifiche modalità operative, quali l'emissione del titolo spettante e l'accredito delle somme riconosciute dal giudicato.
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