Cassazione Penale, Ordinanza n. 23571/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato di detenzione e/o cessione di sostanze stupefacenti in lieve entità. Un ricorrente ha dedotto vizio di motivazione mancante e contraddittoria sulla sussistenza del reato ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; l'altro ha lamentato l'inosservanza ed erronea applicazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e per l'omessa concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che i motivi si limitavano a reiterare censure già proposte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, e che la valutazione negativa sulle attenuanti generiche era sorretta da motivazione immune da vizi logici e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi non deducibili in sede di legittimità: le doglianze sul merito riproducevano in sostanza gli stessi argomenti già svolti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre, la motivazione di diniego delle attenuanti generiche è stata ritenuta congrua e logicamente coerente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamati come base della condanna per il reato contestato in concorso, nella forma di lieve entità prevista dalla normativa sugli stupefacenti
art. 62 n. 4 c.p.
invocato dalla difesa come circostanza attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità, ma non riconosciuto
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato e insindacabile in cassazione se privo di vizi logici
artt. 581 e 591 c.p.p.
richiamati per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e il confronto puntuale con la motivazione della decisione impugnata, pena l'inammissibilità
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice oggetto di contestazione e del motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della sentenza impugnata, con specifico confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; la mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad allegare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi con la risposta già fornita dal giudice di merito alle analoghe censure.
- La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della presenza di vizi logici o giuridici nella motivazione; se la motivazione è coerente e congrua rispetto alle emergenze processuali, la censura non può essere accolta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
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