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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11043/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un’ordinanza-ingiunzione con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per asserite registrazioni infedeli sul libro unico del lavoro, relative ad alcuni dipendenti impiegati in un appalto, per un arco temporale plurimensile. Secondo l’amministrazione, le annotazioni non veritiere su voci come trasferte e rimborsi spese avrebbero determinato trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali diversi da quelli effettivi, in violazione della disciplina sul libro unico del lavoro. I destinatari della sanzione avevano proposto opposizione, deducendo anche l’esistenza di un diverso giudizio instaurato davanti al Tribunale di Benevento e richiamando verbali di conciliazione sottoscritti con i lavoratori, oltre alla testimonianza di una conciliatrice sindacale, per sostenere l’insussistenza dell’illecito. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, valorizzando le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell’immediatezza dei fatti e ritenendo non decisivi i verbali conciliativi, di natura transattiva. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione della disciplina sanzionatoria e dell’art. 2697 c.c. per pretesa mancanza di prova degli illeciti; (2) violazione delle norme su interpretazione e transazione per non aver attribuito rilievo ai verbali di conciliazione; (3) violazione della normativa sanzionatoria e dell’art. 112 c.p.c. per avere ritenuto che le inesatte annotazioni sul LUL comportassero necessariamente il falso dei trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali e per avere affermato la colpa senza prova dell’amministrazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché investiva la valutazione di merito delle dichiarazioni dei lavoratori, inammissibile in cassazione; ha ritenuto il secondo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che i giudici di merito avevano esaminato i verbali conciliativi ma li avevano correttamente considerati meri atti transattivi, privi di idoneità a smentire i fatti accertati; ha rigettato il terzo motivo, chiarendo che l’illecito consisteva nelle registrazioni infedeli sul LUL con effetti sui trattamenti dovuti, e che la colpa nell’illecito amministrativo si presume, gravando sull’autore l’onere di provare la propria assenza di colpa. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la prova dell’illecito amministrativo fosse stata logicamente e correttamente apprezzata dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, non censurabili in sede di legittimità come mero riesame del fatto. Ha inoltre escluso che i verbali di conciliazione potessero travolgere l’accertamento, trattandosi di atti transattivi relativi alla lite e non di prova contraria dei fatti contestati. Infine ha confermato che, nelle sanzioni amministrative, è sufficiente la colpa, che si presume, con conseguente onere per l’autore dell’illecito di dimostrare la propria assenza di colpa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008 conv. in L. n. 133/2008

    Norma violata secondo l’accertamento amministrativo, perché le registrazioni infedeli sul libro unico del lavoro avevano inciso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali dovuti.

  • art. 1 L. n. 689/1981

    Richiamato dai ricorrenti come parametro della disciplina sanzionatoria amministrativa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’assenza di prova degli illeciti; la Corte ribadisce che l’onere probatorio grava sull’amministrazione, ma l’inerzia non determina automaticamente l’infondatezza della pretesa e il giudice può integrare l’istruttoria.

  • art. 6, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato dalla Corte per affermare che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può valutare i documenti già acquisiti e disporre d’ufficio i mezzi di prova necessari.

  • art. 7, comma 9, lett. b), d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato in parallelo all’art. 6, comma 10, lett. b), per il medesimo principio sul potere istruttorio del giudice dell’opposizione.

  • art. 116 c.p.c.

    Usato per affermare che la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei verbali conciliativi appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • artt. 1362, 1965, 2113 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la lettura dei verbali di conciliazione; la Corte osserva che tali verbali hanno natura transattiva e non escludono di per sé i fatti posti a base della sanzione.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    Richiamato dai ricorrenti e poi considerato dalla Corte nel senso che, per l’illecito amministrativo, l’elemento soggettivo è la colpa, la quale si presume.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il potere di correzione della motivazione della sentenza impugnata, lasciando fermo l’esito conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’amministrazione ha l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua eventuale inerzia non comporta automaticamente l’accoglimento dell’opposizione: il giudice può valorizzare gli atti già acquisiti e disporre d’ufficio i mezzi di prova necessari per ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio.
  • La valutazione della credibilità e della rilevanza delle dichiarazioni rese dai soggetti sentiti in sede ispettiva è riservata al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione, salvo vizi consentiti dal sindacato di legittimità.
  • Un verbale di conciliazione o transazione intervenuto tra datore di lavoro e lavoratori non ha, di per sé, valore confessorio sui fatti oggetto della lite: se l’accordo ha natura meramente transattiva, esso non esclude l’accertamento degli illeciti amministrativi che ne siano stati il presupposto.
  • Nelle sanzioni amministrative, l’elemento soggettivo è integrato anche dalla colpa, che si presume; spetta quindi all’autore della violazione dimostrare l’assenza di colpevolezza.
  • Se la motivazione della sentenza impugnata contiene un riferimento non decisivo o impreciso rispetto all’oggetto esatto dell’illecito, la decisione resta valida quando il nucleo argomentativo è comunque coerente con la norma violata e con l’accertamento compiuto, potendo la Corte correggere la motivazione senza alterare l’esito.
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Come è indicizzato

MaterieProveSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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