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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26315/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un imputato condannato in appello per usura ai danni di una persona offesa. La Corte di appello di Ancona aveva già riformato in parte la decisione di primo grado, escludendo la recidiva e rideterminando la pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) inutilizzabilità di annotazioni di servizio e screenshot di messaggi/chiamate tratti dal telefono della persona offesa, acquisiti senza sequestro e senza esame dell’ufficiale di p.g.; (2) vizio di motivazione sulla credibilità della persona offesa e sulla provenienza del prestito; (3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova dell’accordo usurario, del tasso di interesse e della collocazione temporale delle dazioni; (4) errata valutazione dell’attendibilità di una testimone che non aveva riconosciuto l’imputato in dibattimento; (5) irrilevanza, secondo la difesa, di una pretesa appropriazione indebita della persona offesa nei confronti del datore di lavoro; (6) omessa o apparente motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria per l’audizione di una sorella dell’imputato; (7) illegittimità della confisca per difetto di motivazione sul quantum; (8) erroneo diniego dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; (9) erroneo diniego della sostituzione della pena detentiva con pena sostitutiva, con valutazione negativa della personalità dell’imputato fondata anche su precedenti per evasione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tutti i motivi meramente reiterativi o comunque manifestamente infondati, e ha rilevato che la Corte di merito aveva già affrontato e risolto le questioni con motivazione logica, esaustiva e non apparente. In particolare, ha ritenuto utilizzabili gli screenshot consegnati dalla persona offesa perché, una volta che uno dei titolari non indagato dispone della corrispondenza e la consegna agli inquirenti, non opera la disciplina del sequestro di corrispondenza; ha ribadito che le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole la condanna se adeguatamente vagliate quanto a credibilità e attendibilità; ha reputato congrua la valutazione sulla confisca, sull’esclusione dell’attenuante e sul diniego della pena sostitutiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.

    Norma incriminatrice dell’usura; la Corte ne conferma l’applicazione sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e degli ulteriori riscontri, ritenendo provato l’accordo usurario e il tasso del 50%.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché reiterativi e non specifici.

  • art. 181 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all’asserita inutilizzabilità di atti acquisiti senza le forme corrette; la Corte esclude l’invalidità nei termini prospettati.

  • art. 431 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa nel primo motivo, in tema di acquisizione del materiale probatorio nel fascicolo dibattimentale.

  • art. 15 Cost.

    La Corte afferma che la tutela della corrispondenza non impedisce che il destinatario non indagato disponga dei messaggi e li consegni agli inquirenti, venendo meno in tal caso l’intrusione autoritativa.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato per censurare la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ribadisce che le regole del comma 3 non si applicano alla persona offesa, la cui attendibilità va valutata con maggiore rigore.

  • art. 213 c.p.p.

    Invocato dalla difesa con riferimento alla ricognizione e alla valutazione della teste; la Corte reputa la censura inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione istruttoria in appello; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché la richiesta non risultava coltivata ritualmente con i motivi di appello e mancava autosufficienza.

  • art. 644, ultimo comma, c.p.

    Norma sulla confisca del profitto dell’usura; la Corte ritiene corretta la determinazione della somma confiscata sulla base dei prestiti e degli interessi ricostruiti.

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa perché il pregiudizio complessivo non è irrisorio e la condotta ha prodotto ulteriori effetti pregiudizievoli sulla persona offesa.

  • art. 545-bis c.p.p.

    Richiamato nel motivo sulla pena sostitutiva; la Corte conferma il diniego della sostituzione della pena detentiva breve.

  • art. 20-bis c.p.

    Norma sulle pene sostitutive; la Corte ritiene legittimo il diniego in base alla prognosi negativa sulla capacità dell’imputato di rispettarne le prescrizioni.

  • artt. 53 ss. l. 689/1981

    Richiamati in via comparativa dalla difesa e dalla Corte per affermare che la scelta della pena sostitutiva resta discrezionale e va compiuta secondo i criteri dell’art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    Criterio generale per la commisurazione e la valutazione della personalità del reo; utilizzato per giustificare il diniego della pena sostitutiva.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione a precedenti per evasione; la Corte precisa che l’esclusione della punibilità non elimina la sussistenza del fatto ai fini della prognosi negativa.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato nel ragionamento sulla corrispondenza elettronica; la Corte esclude che impedisca al destinatario non indagato di consegnare spontaneamente i messaggi.

  • art. 234 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento della Corte sulla natura documentale delle copie di corrispondenza o screenshot prodotti dalla persona offesa.

Massime di principio

  • Le copie di messaggi o screenshot di corrispondenza elettronica possono essere utilizzate se sono spontaneamente consegnate da uno dei titolari del rapporto comunicativo non indagato; in tal caso non opera la disciplina del sequestro di corrispondenza perché manca un’intrusione autoritativa nella sfera di segretezza.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sorreggere l’affermazione di responsabilità, purché il giudice verifichi in modo rigoroso la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto, eventualmente con riscontri esterni se la persona offesa è anche parte civile.
  • Nel delitto di usura, la testimonianza della persona offesa sulla natura esorbitante degli interessi può essere sufficiente a dimostrare l’elemento oggettivo del reato, senza necessità di una minuziosa ricostruzione di ogni singolo dettaglio del prestito, se il quadro probatorio complessivo è coerente.
  • Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili quando la sentenza impugnata offre una motivazione coerente, non contraddittoria e non apparente, e il ricorso non si confronta specificamente con essa.
  • La rinnovazione istruttoria in appello richiede specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare quali elementi decisivi la prova ulteriore sarebbe idonea a fornire e deve dare conto del corretto veicolamento della richiesta nel giudizio di merito.
  • La confisca del profitto dell’usura deve essere parametrata agli interessi o vantaggi usurari effettivamente ricostruiti dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla congruità e logicità della motivazione.
  • L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio complessivo sia pressoché irrisorio, considerando non solo il valore economico diretto ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli della condotta.
  • La concessione di pene sostitutive è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da compiersi secondo i criteri dell’art. 133 c.p.; una prognosi negativa sulla capacità dell’imputato di rispettare le prescrizioni, adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUsuraImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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