Sentenza del 05/06/2015 n. 2045 - Comm. Trib. Prov. Siracusa
Procedimento Tributario - Procedimento - Estinzione di società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese - Effetti - Estinzione - Avviso d'accertamento emesso nei confronti della società estinta - Impugnazione - Improcedibilità - Limiti - Rilevabilità ex officio della nullità dell'avviso d'accertamento - Ammissibilità - Sussistenza - art. 28 comma 4 D.Lgs. n. 175/2014 - Irretroattività- Sussistenza.Reddito impresa- Reddito da partecipazione a società di capitali - Ex soci società estinta - Esistenza utili riscossi in base a bilancio finale di liquidazione - Necessità - Onere prova - A carico dell'Amministrazione Finanziaria - Sussistenza - Maggior reddito presunto in capo ai soci di società di capitali a base ristretta - Nullità avviso d'accertamento notificato alla società - Conseguenze - Annullamento accertamento maggior reddito dei soci- Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la validità dell'avviso di accertamento notificato a una società di capitali già estinta per cancellazione dal registro delle imprese e le conseguenze di tale invalidità sugli accertamenti notificati agli ex soci. L'Amministrazione aveva presunto l'esistenza di maggiori utili societari e la loro distribuzione ai soci, secondo il meccanismo della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa. I soci contestavano sia la validità dell'accertamento societario sia la possibilità di imputare loro il maggior reddito senza prova dell'effettiva riscossione degli utili.
La decisione
La sentenza ha ritenuto radicalmente nullo l'avviso di accertamento notificato alla società dopo la sua estinzione, con nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice o su sollecitazione degli ex soci, nei limiti della tutela della loro posizione. L'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 è stato considerato non applicabile retroattivamente, poiché contiene una disciplina sostanziale. Inoltre, l'Amministrazione deve provare i presupposti della responsabilità degli ex soci per i debiti della società estinta e non può fondare l'accertamento sui soci esclusivamente su una doppia presunzione: maggior reddito societario non provato e sua successiva distribuzione pro quota. Poiché l'accertamento societario era nullo e mancava la prova di utili effettivamente riscossi in base al bilancio finale di liquidazione, sono stati annullati anche gli avvisi notificati ai soci.
Norme richiamate
Articolo 2495 del Codice civile
La responsabilità patrimoniale degli ex soci per i debiti della società estinta presuppone la prova, a carico dell'Amministrazione, dell'esistenza del debito e del fatto che i soci abbiano riscosso somme o beni in base al bilancio finale di liquidazione, nei limiti di quanto ricevuto.
Articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014
La disposizione, avendo natura sostanziale e non meramente processuale, non può essere applicata retroattivamente a società già cancellate ed estinte prima della sua entrata in vigore.
Normativa in materia di accertamento del reddito da partecipazione nelle società di capitali a ristretta base partecipativa
La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili può operare solo se esiste una base fattuale adeguata, comprendente la prova o la valida dimostrazione del maggior reddito societario e la plausibilità della sua effettiva distribuzione. Non è sufficiente una doppia presunzione priva di elementi concreti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta è radicalmente nullo; tale nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se fatta valere dagli ex soci.
- La cancellazione della società non consente automaticamente all'Amministrazione di trasferire il debito fiscale sugli ex soci: deve essere dimostrato il presupposto della loro responsabilità patrimoniale e l'eventuale somma ricevuta in sede di liquidazione.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa non può basarsi soltanto su un maggior reddito societario presunto, soprattutto quando l'accertamento rivolto alla società è nullo.
- Per imputare un reddito da partecipazione agli ex soci occorre una base probatoria concreta circa l'esistenza degli utili e la loro effettiva percezione; la mera qualità di socio non è sufficiente.
- Le norme sostanziali che disciplinano gli effetti fiscali dell'estinzione della società non possono essere applicate retroattivamente a situazioni già perfezionate prima della loro entrata in vigore.
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