Cassazione Civile, Ordinanza n. 11209/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore esposto ad amianto, che aveva chiesto il riconoscimento del beneficio contributivo previsto dalla normativa speciale e, conseguentemente, il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre al risarcimento del danno pari ai ratei non corrisposti nel periodo intermedio. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto alla pensione dalla data della domanda amministrativa e aveva respinto la domanda risarcitoria ulteriore. La Corte d’appello aveva confermato il riconoscimento del diritto a pensione e, accogliendo in parte l’appello incidentale del pensionato, aveva liquidato anche l’importo corrispondente ai ratei non pagati dal 15.3.1996 al 31.12.2001, ritenendo non specificamente contestato il conteggio dell’importo; aveva invece escluso il danno esistenziale. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione di legge per avere la Corte territoriale riconosciuto la pensione di anzianità dall’aprile 1996 nonostante, a suo dire, mancasse il requisito della preventiva cessazione dell’attività lavorativa, considerato presupposto indefettibile della prestazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza era nuova, perché non risultava proposta nei gradi di merito, e l’ha dichiarata inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto alla prestazione pensionistica e condannato l'ente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Successivamente, con ordinanza di correzione di errore materiale, è stato emendato il dispositivo della precedente ordinanza, correggendo il soggetto condannato alle spese, la misura delle spese generali e disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 22 L. n. 153/1969
richiamato dall'ente come norma che disciplina i presupposti per la pensione di anzianità, in particolare la necessaria cessazione dell'attività lavorativa prima del conseguimento della prestazione
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 503/1992
richiamato dall'ente quale disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato come vizio di violazione di legge deducibile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 391-bis c.p.c.
indicato come rimedio utilizzato per la correzione dell'errore materiale nell'ordinanza di legittimità
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure fondate su un presupposto di fatto o di diritto non dedotto nei gradi di merito, perché il motivo è inammissibile per novità/tardività.
- La violazione di legge dedotta in cassazione non può essere utilizzata per prospettare questioni nuove che presuppongano un accertamento di fatto non compiuto o non contestato nei precedenti gradi.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente soccombente è tenuto alle spese di lite e, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore importo previsto per il contributo unificato.
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento della Corte di cassazione è emendabile con il procedimento di correzione quando risulti frutto di mera disattenzione e non implichi una rivalutazione del merito.
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