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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17193/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP del 14/09/2021 per reati in materia di stupefacenti (art. 81 c.p. e art. 73 T.U. stupefacenti). Il ricorrente ha depositato dichiarazioni spontanee e ampia confessione scritta e ha chiesto la revoca o sostituzione della misura cautelare ritenendo che la confessione avesse attenuato o fatto venire meno le esigenze cautelari. Denuncia omessa motivazione del Tribunale in ordine all'effetto delle dichiarazioni spontanee sulla sussistenza delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, confermando la motivazione del Tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, gravità della condotta, ruolo fiduciario del ricorrente nel trasporto di stupefacenti e uso di risorse aziendali per agevolare l'attività). Ha precisato che la confessione incide sulla gravità indiziaria ma non determina automaticamente la riduzione delle esigenze cautelari, che richiedono un puntuale accertamento. Confermata l'idoneità della misura degli arresti domiciliari; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata in relazione alla partecipazione a più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (concorso o continuazione). Dal testo emergono i profili di responsabilità per attività connesse al traffico di stupefacenti.

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma penale sostanziale che incrimina il traffico di droghe; i fatti contestati sono stati qualificati alla luce di questa disposizione e hanno costituito la base per l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.

    "Il nuovo testo dell'art. 274, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, se non consente di desumere il pericolo di fuga e di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede, non osta alla considerazione, ai fini cautelari, della concreta condotta perpetrata e delle circostanze che la connotano, in quanto la modalità della condotta e le circostanze di fatto in presenza delle quali essa si è svolta restano concreti elementi di valutazione imprescindibili per effettuare una prognosi di probabile ricaduta del soggetto nella commissione di ulteriori reati"

    La Corte interpreta la norma nel senso che, pur non potendosi basare unicamente sulla gravità astratta del reato, il giudice deve valutare la concreta condotta e le circostanze per fare la prognosi di pericolo di reiterazione.

  • legge n. 47/2015 (modifiche art. 274 c.p.p.)

    Richiamata per spiegare il nuovo assetto del giudizio sulle esigenze cautelari: impone l'esame della realtà fattuale e delle modalità di commissione del reato nella valutazione del pericolo di recidiva o fuga.

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione ai limiti di motivazione e di deduzione in cassazione; il ricorso deve essere motivato nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'obbligo di pagamento alla cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili, applicata per la condanna al versamento di €3.000,00.

Massime di principio

  • La confessione o le dichiarazioni spontanee dell'indagato incidono sulla valutazione della gravità indiziaria, ma non determinano automaticamente la revoca o la sostituzione di una misura cautelare: il giudice deve accertare puntualmente la realtà e l'attualità delle esigenze cautelari.
  • Per valutare il pericolo di reiterazione il giudice deve tenere conto non solo del titolo di reato, ma della modalità della condotta, del ruolo svolto dall'indagato e delle circostanze concrete (anche dopo le modifiche della legge 47/2015).
  • Lo stato di detenzione del soggetto per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari; l'interruzione della condotta criminosa può dipendere dalla detenzione e non da una scelta di abbandono della attività criminale.
  • La misura cautelare deve essere proporzionata e idonea a recidere i rapporti del sospetto con l'ambiente criminoso; se misure meno afflittive non assicurano tale risultato, possono essere ritenute insufficienti.
  • In cassazione i ricorsi generici che ripropongono fatti senza motivi specifici di legittimità sono frequentemente dichiarati inammissibili; occorre articolare motivi di diritto chiari e limitati ai profili rilevanti.

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