Sentenza n. 440/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso e per l'annullamento – previa sospensiva a – della determinazione dirigenziale n. 292 del 19.09.2022, successivamente notificata, con la quale il Responsabile del Settore 2 – Servizi al territorio del Comune di Altavilla Silentina ha – tardivamente – annullato parzialmente, in autotutela, il permesso di costruire n. 28 del 28.05.2021, precedentemente rilasciato ai ricorrenti, avente ad oggetto “variante n. IV al Permesso di Costruire nn. 43/2019”; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7056 del 20.07.2021, recante la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela; c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 7586 del 03.08.2021; d – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di parziale annullamento in autotutela di un permesso di costruire, nonché gli atti procedimentali presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Altavilla Silentina ha parzialmente annullato in autotutela il permesso di costruire precedentemente rilasciato per una variante a un titolo edilizio, deducendo profili di illegittimità dell'esercizio dell'autotutela e contestando gli atti del relativo procedimento, inclusa la comunicazione di avvio e una successiva nota comunale. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso.
La decisione
Nel corso del giudizio i ricorrenti, con memoria depositata il 30 gennaio 2026, hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Il TAR ha valutato tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e ha conseguentemente dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione della natura della causa.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
univoco argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione è stata valutata come prova univoca della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- La dichiarazione univoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione può essere valutata quale argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese quando sussistano giusti motivi connessi alla natura della controversia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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