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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (beneficiario equa riparazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1996 e chiusa nel 2016. In un primo momento la corte territoriale aveva respinto la domanda ritenendo che il richiedente avesse contribuito, con condotte attive e omissive anteriori e successive all’apertura della procedura, al protrarsi irragionevole della durata. La precedente ordinanza di Cassazione aveva cassato quel decreto, affermando che il comportamento della parte rileva solo se abbia concretamente determinato un ingiustificato allungamento dei tempi del processo e non per il solo fatto di essere antecedente all’instaurazione del procedimento, precisando anche che il fallito si trova in una posizione di mera attesa durante la procedura concorsuale. In sede di rinvio, la corte d’appello ha accolto la domanda ma ha liquidato un indennizzo inferiore a quello richiesto, applicando un diverso parametro annuo, e ha compensato per metà le spese di tutti i gradi reputando sussistente reciproca soccombenza per il ridimensionamento quantitativo della pretesa. Il ricorrente ha quindi impugnato tale regolazione delle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché la riduzione dell’importo liquidato, derivante dall’autonoma valutazione giudiziale del parametro di quantificazione dell’indennizzo, non integra soccombenza reciproca; ha inoltre censurato la liquidazione delle competenze professionali perché inferiori ai minimi e per il mancato riconoscimento della fase istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che nel procedimento di equa riparazione la liquidazione di una somma inferiore a quella domandata, per effetto dell’applicazione di un diverso moltiplicatore annuo o parametro di quantificazione, non equivale ad accoglimento solo parziale tale da giustificare la compensazione delle spese, poiché la quantificazione dell’indennizzo è rimessa al giudice e non è predeterminabile dalla parte. Conseguentemente ha assorbito il secondo motivo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla compensazione parziale delle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito: ha posto integralmente a carico del Ministero le spese dei gradi precedenti, riconoscendo altresì il compenso per la fase di trattazione comprensivo della fase istruttoria secondo il d.m. n. 55 del 2014, e ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    la violazione della ragionevole durata del processo va valutata rispetto al procedimento in cui essa si assume verificata; il comportamento della parte rileva solo se abbia causato un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    nel procedimento di equa riparazione l’indennizzo è liquidato dal giudice secondo criteri autonomi e non rigidamente predeterminati dalla domanda della parte.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la loro regolazione deve essere coerente con l’effettivo esito della lite e non può poggiare su una soccombenza reciproca inesistente.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese non è giustificata dal solo fatto che l’indennizzo sia stato liquidato in misura inferiore a quella richiesta, se la riduzione dipende dalla valutazione giudiziale del parametro di quantificazione.

  • art. 360 c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge rispetto alla decisione sulle spese e alla liquidazione del compenso.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    il compenso professionale per la fase di trattazione comprende anche la fase istruttoria; non spetta un compenso autonomo per quest’ultima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra di per sé soccombenza parziale della parte attrice, perché la quantificazione del danno non patrimoniale è affidata al prudente apprezzamento del giudice e non è integralmente predeterminabile dalla domanda.
  • La compensazione delle spese non può essere fondata sulla sola riduzione quantitativa della somma riconosciuta, quando la minore liquidazione dipende dall’applicazione giudiziale di parametri diversi da quelli prospettati dalla parte.
  • Nel sistema del d.m. n. 55 del 2014, la fase di trattazione comprende la fase istruttoria; pertanto il compenso va riconosciuto unitariamente anche se nel singolo grado non si sia svolta istruzione probatoria in senso stretto.
  • Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito e procedere essa stessa alla regolazione delle spese.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario deve risultare dalla richiesta formulata nel singolo grado e può essere disposta nella decisione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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