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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-67/24

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 23 July 2025. — Impossible Foods Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark IMPOSSIBLE BAKERS – Earlier EU word mark IMPOSSIBLE – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-67/24

Giurisprudenza europea62024TJ0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Impossible Foods Inc. contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso la probabilità di confusione tra il marchio figurativo IMPOSSIBLE BAKERS e il marchio anteriore IMPOSSIBLE. Pur rilevando prodotti in parte identici e una somiglianza fonetica media, il Tribunale conferma che le differenze visive e concettuali, unite al carattere debole dell’elemento comune "impossible", sono sufficienti a escludere l’illecito relativo. La domanda di annullamento viene quindi rigettata integralmente, con condanna alle spese della ricorrente.

Marchio UE IMPOSSIBLE BAKERS: esclusa la probabilità di confusione con il marchio anteriore IMPOSSIBLE ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se il marchio figurativo IMPOSSIBLE BAKERS fosse idoneo, tenuto conto dell’identità o somiglianza dei prodotti e servizi e della somiglianza dei segni, a generare una probabilità di confusione con il marchio anteriore verbale IMPOSSIBLE; in particolare, se l’elemento "impossible" avesse carattere distintivo prevalente, se "bakers" fosse dominante e se le differenze visive, fonetiche e concettuali fossero comunque sufficienti a escludere il rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, anche in presenza di prodotti in parte identici e di una certa vicinanza tra i segni, la probabilità di confusione può essere esclusa quando il marchio contestato presenta, nel suo insieme, differenze visive sufficientemente marcate e l’elemento comune ha carattere distintivo debole perché percepito come leggermente laudativo; nel caso di specie, l’elemento "bakers" era dominante per dimensione, il figurativo del "flying elephant" non era trascurabile e, complessivamente, la somiglianza tra i segni era insufficiente a fondare il rischio di confusione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE IMPOSSIBLE BAKERS: esclusa la probabilità di confusione con IMPOSSIBLE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale, Sezione ottava, esamina se il segno figurativo "IMPOSSIBLE BAKERS" possa essere registrato nonostante l’opposizione basata sul marchio anteriore verbale "IMPOSSIBLE".

Fatti e procedimento amministrativo

Nel 2021 Impossible Foods, SL ha chiesto la registrazione del marchio figurativo composto dalle parole "impossible bakers" e da un elefante volante. La domanda riguardava prodotti di classe 30 e servizi di classe 35, inclusi prodotti da forno, dolciumi, gelati e servizi di vendita all’ingrosso e al dettaglio di tali prodotti. Impossible Foods Inc. ha proposto opposizione fondandosi, tra l’altro, sul marchio UE verbale anteriore IMPOSSIBLE, registrato per numerosi prodotti di classe 30.

L’opposizione era basata sugli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5), del regolamento 2017/1001. In un primo momento la divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ma la commissione di ricorso ha riformato la decisione, rilevando l’assenza di probabilità di confusione per tutti i prodotti e servizi contestati.

Questioni giuridiche esaminate

La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:

  • il termine "impossible" fosse distintivo e non meramente laudativo;
  • l’elemento "bakers" non potesse essere considerato dominante;
  • il Tribunale dovesse attribuire maggior peso alla comunanza dell’elemento "impossible";
  • le somiglianze fonetiche e concettuali compensassero le differenze visive;
  • in presenza di prodotti identici, il rischio di confusione dovesse essere ritenuto più facilmente sussistente.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama i criteri consolidati per l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001:

  • la probabilità di confusione va valutata globalmente, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti o servizi;
  • i due presupposti sono cumulativi: identità/somiglianza dei segni e identità/somiglianza dei prodotti o servizi;
  • il consumatore medio percepisce il marchio nel suo insieme e non analizza i dettagli;
  • nei marchi complessi occorre esaminare tutti gli elementi, salvo che gli altri siano trascurabili rispetto a quello dominante.

Valutazione dei prodotti e del pubblico di riferimento

La commissione di ricorso aveva già accertato, e la ricorrente non contestava, che:

  • i prodotti della classe 30 del marchio richiesto erano identici ad alcuni prodotti coperti dal marchio anteriore;
  • i servizi della classe 35 erano simili in misura media ai prodotti della classe 30 del marchio anteriore;
  • il pubblico rilevante era il pubblico generale per i prodotti di classe 30, con livello di attenzione basso o al massimo medio;
  • per i servizi di ingrosso della classe 35 il pubblico era professionale, con attenzione superiore alla media.

Distintività dell’elemento "impossible"

Il Tribunale conferma che il termine "impossible" ha carattere distintivo inferiore alla media nel contesto dei prodotti e servizi in questione. Esclude che esso sia percepito come distintivo pieno, perché almeno uno dei suoi significati rilevanti per il pubblico interessato è quello di espressione leggermente laudativa: un riferimento a prodotti così eccezionali da sembrare "impossibili".

La Corte osserva che:

  • un termine laudativo ha di regola una capacità distintiva debole;
  • la valutazione della distintività va fatta in relazione ai prodotti e servizi concreti;
  • l’argomento del significato paradossale o negativo del termine non è sufficiente, perché il pubblico lo percepirebbe comunque come allusione elogiativa nel settore alimentare;
  • le linee guida EUIPO, la prassi amministrativa e la giurisprudenza nazionale non sono vincolanti rispetto all’interpretazione del regolamento UE.

Elemento dominante del marchio richiesto

Il Tribunale approva la conclusione della commissione di ricorso secondo cui l’elemento dominante del marchio contestato è "bakers", per ragioni di dimensione grafica. Il fatto che "bakers" possa avere un significato descrittivo o evocativo per una parte del pubblico non ne impedisce la dominanza visiva, soprattutto quando è l’elemento più grande e più immediatamente percepibile.

Quanto all’elefante volante, il Tribunale rileva che non è dominante, ma è comunque un elemento visivamente rilevante e non trascurabile. L’idea che esso richiami indirettamente il concetto di impossibilità richiederebbe, secondo il Tribunale, un ragionamento mentale troppo complesso e poco realistico per il consumatore medio.

Confronto visivo, fonetico e concettuale

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza bassa. Le ragioni principali sono:

  • il marchio anteriore è un semplice marchio verbale di una sola parola;
  • il marchio richiesto è un segno figurativo complesso con tre elementi;
  • vi sono differenze strutturali, la presenza dell’elemento figurativo e la grafia particolare con doppia "s" invertita in "impossible";
  • l’elemento comune non occupa una posizione dominante nel segno contestato.

Sul piano fonetico, la somiglianza media non è contestata dalla ricorrente. Sul piano concettuale, il Tribunale condivide la valutazione della commissione di ricorso: per chi comprende "impossible", i segni possono richiamare l’idea di impossibilità, ma nel marchio contestato tale idea è collegata ai "bakers" e, soprattutto, la presenza dell’elefante volante introduce un contenuto concettuale diverso. Per il pubblico che non comprende l’inglese, la comparazione concettuale resta neutra.

Valutazione globale della probabilità di confusione

Nel giudizio complessivo, il Tribunale sottolinea che:

  • la somiglianza visiva bassa ha maggior peso nel settore alimentare, dove i prodotti sono spesso scelti a scaffale;
  • in tale contesto i consumatori si orientano soprattutto in base all’impatto visivo di etichette e confezioni;
  • gli elementi figurativi assumono importanza particolare;
  • la sola identità di alcuni prodotti non basta a fondare automaticamente la confusione.

Il Tribunale precisa che il principio di interdipendenza non opera in modo meccanico: anche in presenza di prodotti identici, una debole somiglianza tra i segni può non essere sufficiente a creare probabilità di confusione se le differenze complessive sono marcate. Nel caso concreto, la combinazione di distintività debole dell’elemento comune, dominanza di "bakers", presenza dell’elefante volante e differenze grafiche conduce a escludere il rischio di confusione.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. In materia di spese, condanna Impossible Foods Inc. a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute dall’interveniente Impossible Foods, SL; EUIPO, non avendo chiesto la condanna alle spese se non in ipotesi di udienza orale, sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'ueopposizione alla registrazioneprobabilità di confusioneproprietà intellettuale

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