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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-180/24

Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 23 July 2025. — DO v European Central Bank. — Civil service – ECB staff – Remuneration – Parental leave – Tax for the benefit of the European Union – First paragraph of Article 7 of Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 260/68 – Literal, contextual and teleological interpretation – Tax rate – Assessment of tax. — Case T-180/24

Giurisprudenza europea62024TJ0180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un dipendente della BCE che contestava il calcolo dell'imposta UE sulla retribuzione di luglio 2023, mese in cui aveva fruito in parte di congedo parentale non retribuito. La Corte chiarisce che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento n. 260/68, l'aliquota si determina sulla base della retribuzione mensile corrispondente a un mese intero di lavoro, non sulla sola retribuzione effettivamente maturata per i giorni lavorati. Vengono respinte anche le censure relative alla motivazione e alla parità di trattamento.

Ricorso di un dipendente BCE contro il metodo di calcolo dell'imposta UE sulla retribuzione relativa a un mese in cui ha fruito di congedo parentale non retribuito: interpretazione dell'articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68.

La questione giuridica

Se, ai fini del prelievo fiscale a favore dell'Unione previsto dal regolamento n. 260/68, il "corrispettivo mensile corrispondente" di cui all'articolo 7, primo comma, debba essere inteso come la retribuzione effettivamente percepita per i giorni lavorati nel mese, oppure come la retribuzione teorica di un mese intero di lavoro; se la BCE abbia violato il principio di parità di trattamento applicando lo stesso criterio al congedo parentale non retribuito e agli altri congedi non retribuiti; e se la motivazione delle decisioni impugnate fosse sufficiente.

Principio di diritto

L'articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68 va interpretato nel senso che, quando la retribuzione corrisponde a un periodo di lavoro inferiore a un mese, l'aliquota dell'imposta deve essere quella applicabile alla retribuzione mensile corrispondente a un mese intero di lavoro, e poi l'imposta va ripartita pro rata in funzione dei giorni effettivamente lavorati. Ne consegue che la BCE non ha commesso errore di diritto applicando al reddito del mese in cui il dipendente ha fruito di congedo parentale non retribuito la stessa aliquota applicabile alla sua normale retribuzione mensile; inoltre, la situazione del congedo parentale non retribuito è comparabile agli altri congedi non retribuiti ai fini della tassazione, sicché non vi è violazione del principio di parità di trattamento, e la motivazione delle decisioni era sufficiente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68
  • Articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 13 del regolamento n. 260/68
  • Articolo 29 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articolo 30 delle Conditions of Employment for Staff of the ECB
  • Articoli 5.11 e 5.12 degli ECB Staff Rules
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea

Calcolo dell'imposta UE sulla retribuzione durante congedo parentale non retribuito

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da un membro del personale della BCE contro la voce di stipendio di luglio 2023, nella quale l'istituzione aveva applicato l'imposta UE sulla retribuzione tenendo ferma l'aliquota ordinaria, nonostante il dipendente avesse fruito di 11 giorni di congedo parentale non retribuito su 21 giorni lavorativi del mese. Il caso verte sull'interpretazione del regolamento n. 260/68, che disciplina l'imposta a favore dell'Unione sulle retribuzioni di funzionari e altri agenti.

Fatti e procedimento amministrativo interno

Il ricorrente, in servizio presso la BCE dal 2001, ha chiesto dapprima il riesame amministrativo della busta paga di luglio 2023 e, successivamente, ha avviato la procedura di reclamo prevista dalle condizioni di impiego del personale BCE. Egli sosteneva che, avendo lavorato solo 10 giorni, l'imposta dovesse essere calcolata sulla sola retribuzione effettivamente maturata per quei 10 giorni, e non sulla base dell'aliquota riferita a un mese pieno. La BCE ha invece respinto le istanze, affermando che il primo comma dell'articolo 7 del regolamento n. 260/68 impone di applicare l'aliquota corrispondente alla retribuzione mensile teorica di un mese completo, con successiva ripartizione pro rata.

Questioni sottoposte al Tribunale

Il ricorso era fondato su tre motivi:

  • violazione delle regole di calcolo dell'imposta previste dal regolamento n. 260/68 e manifesto errore di valutazione;
  • violazione del principio di parità di trattamento;
  • difetto di motivazione. Il Tribunale ha esaminato dapprima il terzo motivo, poi il primo e infine il secondo.

Motivazione: sufficienza della motivazione

Il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione ex articolo 296 TFUE e articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta mira a consentire al destinatario di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità. Nel caso di specie, sia la decisione sul riesame amministrativo sia quella sul reclamo spiegavano in modo chiaro che la BCE interpretava l'articolo 7, primo comma, del regolamento n. 260/68 nel senso che l'espressione "corrispettivo mensile corrispondente" rinvia alla retribuzione teorica di un mese pieno di lavoro. Il Tribunale rileva inoltre che l'amministrazione non è tenuta a rispondere a tutti gli argomenti del dipendente, purché emergano i motivi decisivi della decisione. Ne consegue il rigetto del motivo relativo al difetto di motivazione.

Interpretazione dell'articolo 7 del regolamento n. 260/68

Sul merito, il Tribunale chiarisce che la questione non riguarda la base imponibile, bensì l'aliquota applicabile quando il pagamento copre un periodo inferiore a un mese. Dopo aver distinto il presente caso da quello deciso nella causa Ramaekers-Jørgensen, in cui era in discussione la determinazione della base imponibile, il Tribunale procede a un'interpretazione letterale, contestuale e teleologica dell'articolo 7.

Dal punto di vista letterale, la formula "corresponding monthly payment" non può riferirsi a un pagamento che non sia mensile; pertanto, quando la retribuzione copre meno di un mese, l'aliquota va ricavata dalla retribuzione mensile di riferimento relativa a un mese pieno. Dal punto di vista sistematico, gli articoli 3-7 del regolamento n. 260/68 disciplinano l'imposizione mensile ordinaria e le deroghe per pagamenti relativi a periodi inferiori o superiori al mese. In particolare, il secondo comma dell'articolo 7 mostra che, per i pagamenti riferiti a più di un mese, il reddito deve considerarsi distribuito uniformemente sui mesi interessati; per coerenza, la stessa logica vale per i pagamenti relativi a meno di un mese. Dal punto di vista teleologico, interpretare la norma come vorrebbe il ricorrente renderebbe sostanzialmente inutile l'articolo 7, che esiste proprio per disciplinare i casi di periodi non coincidenti con il mese.

Il Tribunale conclude quindi che l'imposta, quando la retribuzione riguarda un periodo inferiore al mese, va calcolata applicando l'aliquota del mese pieno e poi ripartendola in proporzione ai giorni lavorati. La BCE non ha pertanto commesso alcun errore di diritto.

Parità di trattamento tra congedo parentale e altri congedi non retribuiti

Quanto al secondo motivo, il Tribunale afferma che, ai fini della remunerazione percepita dalla BCE, il congedo parentale non retribuito previsto dall'articolo 29 delle condizioni di impiego è assimilabile agli altri congedi non retribuiti previsti dall'articolo 30. In entrambi i casi, durante il periodo di assenza, il dipendente non riceve retribuzione dalla BCE per l'attività lavorativa e il periodo di assenza può iniziare nel corso del mese o coprire solo una parte del mese, così da generare una retribuzione relativa a un periodo inferiore a un mese.

Il Tribunale respinge anche l'argomento secondo cui, durante un diverso congedo non retribuito, il dipendente potrebbe svolgere attività esterne retribuite, circostanza che renderebbe le situazioni non comparabili. Tale elemento è ritenuto irrilevante per la situazione finanziaria del dipendente nei confronti della BCE, poiché la retribuzione corrisposta dall'istituzione resta sospesa in entrambi i casi.

Esito e spese

Poiché tutti i motivi sono respinti, il Tribunale rigetta integralmente il ricorso. In applicazione dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il ricorrente, rimasto soccombente, è condannato alle spese.

Come è indicizzato

Materiepersonale ueretribuzione del personaleimposta interna uecongedo parentaleparità di trattamento

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