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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1049/23

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 23 luglio 2025. — Bloom contro Commissione europea. — Politica comune della pesca – Risoluzione IOTC sulla gestione dei dispositivi di concentrazione dei pesci – Obiezione della Commissione – Rigetto della richiesta di riesame interno – Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Atto che può essere oggetto di una richiesta di riesame interno – Nozione di “disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1367/2006. — Causa T-1049/23

Giurisprudenza europea62023TJ1049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva dichiarato irricevibile la richiesta di riesame interno presentata da Bloom contro l’obiezione dell’Unione alla risoluzione IOTC n. 23/02 sui FAD. La Corte chiarisce che, ai fini del regolamento Aarhus, conta la potenziale incidenza dell’atto sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, non la circostanza che esso modifichi già il diritto ambientale dell’Unione. La Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare la richiesta nel merito, anche alla luce del principio di precauzione e della disciplina della politica comune della pesca.

Riesame interno ex regolamento Aarhus: un’obiezione della Commissione a una risoluzione IOTC sulla gestione dei FAD può essere qualificata come atto amministrativo contenente disposizioni idonee a configurare una violazione del diritto ambientale.

La questione giuridica

Se la decisione con cui la Commissione ha presentato, a nome dell’Unione, un’obiezione alla risoluzione n. 23/02 della IOTC sui dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) possa essere oggetto di richiesta di riesame interno ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, ossia se si tratti di un atto amministrativo non legislativo avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale; in subordine, se la Commissione abbia correttamente dichiarato irricevibile la richiesta senza esaminarne il merito.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che una decisione della Commissione con cui l’Unione presenta un’obiezione a una risoluzione di un’organizzazione internazionale della pesca può costituire un atto amministrativo riesaminabile ai sensi del regolamento Aarhus quando essa contenga disposizioni suscettibili, per i loro effetti, di incidere negativamente sul conseguimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione; non è necessario che l’atto modifichi direttamente il diritto ambientale dell’Unione o sia già attuato nell’ordinamento interno. Di conseguenza, la Commissione non poteva respingere la richiesta come irricevibile per il solo rilievo che l’obiezione non conteneva disposizioni potenzialmente lesive del diritto ambientale, dovendo invece esaminarla nel merito; la decisione di irricevibilità è stata quindi annullata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 191 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (UE) 2021/1767
  • Regolamento (CE) n. 1224/2009
  • Regolamento (UE) n. 1380/2013
  • Decisione 2019/860/UE
  • Decisione 95/399/CE
  • Accordo istitutivo della IOTC, articolo IX
  • Accordo ONU sugli stock ittici del 1995 (accordo di attuazione della Convenzione UNCLOS del 1982)

Obiezione della Commissione alla risoluzione IOTC sui FAD e riesame interno ex regolamento Aarhus

La sentenza riguarda un ricorso proposto da Bloom, ONG attiva nella tutela della biodiversità marina, avverso la decisione con cui la Commissione europea ha respinto come irricevibile la richiesta di riesame interno dell’obiezione presentata dall’Unione alla risoluzione n. 23/02 della IOTC sulla gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD). Il Tribunale, in composizione ampliata, affronta il rapporto tra politica comune della pesca, diritto ambientale dell’Unione e accesso alla giustizia ambientale ai sensi del regolamento Aarhus.

Fatti e contesto istituzionale

La IOTC è un’organizzazione internazionale cui l’Unione europea aderisce in forza della decisione 95/399/CE. L’accordo istitutivo della IOTC consente ai membri di formulare obiezione alle misure di conservazione e gestione adottate, con l’effetto di non vincolarsi a tali misure. Nel 2023 la IOTC ha adottato la risoluzione n. 23/02, che prevedeva, tra l’altro:

  • riduzione progressiva del numero di FAD derivanti autorizzati per nave;
  • istituzione di un registro dei FAD derivanti;
  • divieto stagionale di utilizzo dei FAD derivanti nell’Oceano Indiano per 72 giorni l’anno.

L’11 aprile 2023 la Commissione ha presentato, a nome dell’Unione, obiezione a tale risoluzione ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 5, dell’accordo IOTC, motivandola con l’eccessivo onere per le flotte a rete da circuizione a chiusura e con l’asserita mancanza di basi scientifiche. Poiché altri dieci membri hanno presentato obiezione, la risoluzione non è divenuta vincolante. Bloom ha quindi chiesto il riesame interno dell’obiezione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1767.

Decisione impugnata

La Commissione ha dichiarato la richiesta irricevibile. Secondo l’istituzione, l’obiezione non costituiva un "atto amministrativo" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Aarhus, perché non conteneva "disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f). In sostanza, l’obiezione sarebbe stata una mera scelta di posizione internazionale, priva di effetti negativi sugli obiettivi ambientali dell’Unione.

Motivi del ricorso

Bloom ha dedotto tre motivi:

  • violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), del regolamento Aarhus;
  • violazione del principio di precauzione;
  • violazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca.

Nel primo motivo ha sostenuto che l’obiezione era suscettibile di violare il diritto ambientale dell’Unione perché contrastava con il principio di precauzione e con la disciplina della PCP, in particolare con gli obiettivi di conservazione degli stock ittici e con le regole di controllo relative ai quantitativi pescati.

Ricevibilità del primo motivo

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere in modo sufficientemente chiaro e preciso gli elementi essenziali di fatto e di diritto. Nel caso concreto, dalla lettura del ricorso emergevano chiaramente gli argomenti relativi alla nozione di "disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale", sicché il primo motivo era ricevibile.

Nozione di atto amministrativo e diritto ambientale

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo del regolamento Aarhus:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, consente il riesame interno degli atti amministrativi che si ritenga configurino una violazione del diritto ambientale;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), definisce l’"atto amministrativo" come un atto non legislativo, avente effetti giuridici ed esterni, contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), definisce il "diritto ambientale" come la normativa dell’Unione che contribuisce agli obiettivi dell’articolo 191 TFUE.

Richiamando anche il considerando 10 del regolamento 2021/1767, il Tribunale precisa che occorre verificare se le disposizioni dell’atto possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica ambientale dell’Unione, tra cui l’utilizzazione razionale delle risorse naturali e la promozione di misure internazionali per risolvere problemi ambientali.

Ragionamento del Tribunale sul merito del primo motivo

Il Tribunale osserva che la Commissione ha respinto la domanda non perché infondata, ma perché irricevibile, ritenendo che l’obiezione non contenesse disposizioni potenzialmente lesive del diritto ambientale. Tuttavia, nella domanda di riesame Bloom aveva invocato il principio di precauzione sancito dall’articolo 191 TFUE, l’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla PCP e l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 1224/2009.

Il Tribunale valorizza inoltre il contenuto della risoluzione IOTC n. 23/02, che aveva come obiettivo la conservazione degli stock ittici. Presentando obiezione, l’Unione si è attivamente opposta all’adozione di misure più protettive; di conseguenza, anche se l’obiezione non ha modificato direttamente il diritto ambientale dell’Unione, essa poteva produrre effetti negativi sul conseguimento degli obiettivi ambientali dell’Unione.

Ne deriva che la Commissione non poteva limitarsi a negare la ricevibilità sulla base dell’assenza di una modifica normativa interna. Avrebbe dovuto esaminare nel merito se i motivi addotti da Bloom sollevassero dubbi seri e plausibili sulla valutazione compiuta dall’istituzione al momento della presentazione dell’obiezione, secondo l’impostazione già affermata nelle sentenze TestBioTech e ClientEarth.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie il primo motivo e annulla la decisione della Commissione del 30 agosto 2023. Non essendo necessario esaminare il secondo e il terzo motivo, il ricorso è accolto sulla base del solo vizio di irricevibilità. La Commissione è condannata alle spese; il Regno di Spagna, la Repubblica francese e Blue Marine Foundation sopportano le proprie spese.

Principio affermato

Ai fini del regolamento Aarhus, un atto della Commissione che esprime l’obiezione dell’Unione a una misura di conservazione adottata da un’organizzazione internazionale della pesca può essere oggetto di riesame interno se, per il suo contenuto e i suoi effetti, è idoneo a incidere negativamente sugli obiettivi della politica ambientale dell’Unione; non occorre che esso produca una modifica immediata del diritto ambientale dell’Unione. La valutazione deve riguardare la potenziale incidenza ambientale dell’atto, non la sua natura di mera scelta di posizione internazionale.

Come è indicizzato

Materiediritto ambientalepolitica comune della pescaaccesso alla giustizia ambientaleorganizzazioni internazionali della pescaprincipio di precauzione

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