Tribunale, Sentenza T-613/23
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 23 luglio 2025. — James Flett contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Avviso di posto vacante – Personale dirigente presso la Commissione – Rigetto della candidatura – Nomina di un altro candidato – Irregolarità della procedura di assunzione – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Certezza del diritto – Delega della Presidente della Commissione al suo capo di gabinetto – Responsabilità. — Causa T-613/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato una controversia in materia di selezione di un alto funzionario della Commissione, relativa al posto di consigliere giuridico principale. Dopo aver respinto le censure sulla procedura di preselezione, sugli errori manifesti di valutazione e sulla legittimità astratta della decisione interna sulla politica di parità, ha accolto il motivo fondato sull’illegittimità della delega del colloquio finale al capo di gabinetto della Presidente. Ne è derivato l’annullamento della nomina, mentre la domanda di risarcimento è stata respinta.
Assunzione di un consigliere giuridico principale presso la Commissione: illegittimità della delega del colloquio finale al capo di gabinetto della Presidente e annullamento della nomina
La questione giuridica
Se, in una procedura di assunzione di personale dirigente della Commissione, la mancata selezione del ricorrente al termine della seconda fase fosse conforme alle regole interne di selezione; se vi fossero errori manifesti di valutazione; se la decisione della Presidente di delegare al suo capo di gabinetto il colloquio finale del candidato poi nominato fosse legittima alla luce della decisione sulla politica di parità e del principio di certezza del diritto; e se tale eventuale illegittimità comportasse anche il risarcimento dei danni richiesti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha annullato la decisione di nomina perché la Commissione non ha dimostrato che la delega del colloquio finale, prevista dalla propria decisione sulla politica di parità, fosse giustificata da motivi imperativi di servizio come richiesto da tale atto interno: la violazione di una regola procedurale sostanziale autoimposta dall’istituzione comporta l’annullamento dell’atto finale, senza necessità di provare un danno. Ha invece respinto il ricorso per il resto, escludendo sia l’errore manifesto di valutazione sia il risarcimento, poiché l’annullamento costituisce di regola soddisfazione adeguata per il danno morale e il pregiudizio materiale allegato non era dimostrato come reale, certo e definitivo.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- Articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di procedura del comitato consultivo per le nomine
- Decisione SEC(2004) 1352/2 della Commissione, del 26 ottobre 2004, relativa al personale di inquadramento superiore, punti 5.2.6, 5.2.7 e 5.2.8
- Decisione della Commissione relativa alla politica di parità (PV(2020)2351 final dell'11 novembre 2020)
- Articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Assunzione di un consigliere giuridico principale presso la Commissione: delega del colloquio finale e annullamento della nomina
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario/candidato escluso in una procedura di selezione per un posto di consigliere giuridico principale nel servizio giuridico della Commissione. Il Tribunale, Quarta Sezione ampliata, ha affrontato soprattutto la legittimità della procedura di selezione per personale dirigenziale di livello elevato e gli effetti di una delega del colloquio finale al capo di gabinetto della Presidente.
Fatti e svolgimento della procedura di selezione
La Commissione aveva pubblicato il 23 maggio 2022 un avviso di posto vacante per un consigliere giuridico principale nel team competente per la politica commerciale e l’Organizzazione mondiale del commercio. Otto candidati avevano presentato domanda, tra cui il ricorrente.
La procedura si è articolata in due fasi:
- una prima fase di preselezione, conclusa il 27 ottobre 2022 dal comitato consultivo per le nomine (CCN), che scelse i tre candidati con i punteggi più elevati, incluso il ricorrente;
- una seconda fase, con prove del centro di valutazione e colloquio con il CCN, al termine della quale il CCN ritenne che il ricorrente non disponesse del "giusto dosaggio di competenze ed esperienza" e non lo selezionò per il colloquio con la Presidente.
Solo un altro candidato, A, fu selezionato per il colloquio con la Presidente. Il 25 gennaio 2023 la Commissione nominò A. Il reclamo amministrativo del ricorrente fu respinto il 27 giugno 2023.
Conclusioni e struttura del giudizio
Il ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione di nomina;
- l’annullamento della decisione di rigetto del reclamo;
- il risarcimento del danno morale e materiale;
- un ordine di scuse formali e di ritiro dell’affermazione relativa alla sua inadeguata qualificazione.
Il Tribunale ha anzitutto respinto la domanda di ingiunzione alla Commissione per incompetenza del giudice dell’Unione nel quadro del contenzioso di legittimità. Ha poi chiarito che la decisione di rigetto del reclamo non aveva contenuto autonomo e che il ricorso doveva intendersi diretto contro la decisione di nomina, la cui motivazione era precisata nel rigetto del reclamo.
Primo motivo: regole di procedura di selezione e buona amministrazione
Il ricorrente sosteneva che il CCN avesse violato la decisione SEC(2004) 1352/2 sul personale di inquadramento superiore, in particolare i punti 5.2.6 e 5.2.7, nonché il regolamento di procedura del CCN, perché avrebbe dovuto essere formato un elenco ristretto comprendente tutti i candidati debitamente qualificati e perché il CCN non avrebbe potuto lasciare in gara un solo candidato. Invocava anche la violazione del principio di buona amministrazione.
Il Tribunale ha respinto tali censure rilevando che:
- il punto 5.2.6 impone al CCN di valutare la forza dei meriti dei candidati e di proporre un elenco ragionevole di candidati debitamente qualificati, non necessariamente un numero minimo prestabilito;
- il punto 5.2.7 parla espressamente di "il candidato o i candidati preselezionati", per cui non è esclusa la selezione di un solo candidato al termine della seconda fase;
- la procedura è progressiva e le valutazioni possono divenire più selettive nelle fasi successive;
- la conclusione secondo cui il ricorrente non possedeva il livello richiesto di competenze dirigenziali era coerente con il sistema di selezione;
- l’asserita violazione del principio di buona amministrazione non era sufficientemente sviluppata nel ricorso ed è stata dichiarata irricevibile nella parte in cui appariva per la prima volta in replica.
Secondo motivo: errore manifesto di valutazione
Il ricorrente contestava l’apprezzamento del CCN, sostenendo che, se era stato considerato debitamente qualificato nella prima fase, non poteva poi essere escluso nella seconda; aggiungeva che, se A era qualificato, lo doveva essere anche lui.
Il Tribunale ha ricordato che un errore è manifesto solo se facilmente rilevabile rispetto ai criteri applicabili e che il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione di selezione, soprattutto per posti di livello elevato. Ha quindi ritenuto che:
- il passaggio da una valutazione favorevole nella prima fase a una valutazione sfavorevole nella seconda fase non è di per sé illogico, perché la procedura è progressiva;
- le qualifiche, il curriculum e la convinzione soggettiva del ricorrente di aver sostenuto bene il colloquio non bastano a privare di plausibilità il giudizio del CCN;
- il fatto che il ricorrente sia stato ammesso alla prima fase non impedisce che venga escluso nella seconda, pena la privazione di effetto utile della seconda fase.
Il secondo motivo è stato pertanto respinto.
Terzo motivo: legittimità della decisione sulla politica di parità
Il ricorrente eccepiva l’illegittimità della decisione della Commissione sulla politica di parità, nella parte in cui consentiva alla Presidente di delegare al proprio capo di gabinetto il colloquio con il candidato selezionato dal CCN, sostenendo che ciò contraddicesse la regola secondo cui il colloquio deve essere svolto dalla Presidente e che la delega non fosse coerente con lo scopo della decisione.
Il Tribunale ha prima respinto l’eccezione di inoperatività sollevata dalla Commissione: pur non essendo stato il ricorrente convocato al colloquio, l’assetto della fase finale poteva incidere sulla sua situazione giuridica, perché la modalità del colloquio di A poteva influenzare la scelta della Presidente e, indirettamente, l’eventuale convocazione del ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha però ritenuto che la decisione sulla politica di parità:
- non sopprimeva la competenza della Presidente, ma consentiva una delega eccezionale per motivi imperativi di servizio;
- derogava in modo specifico al punto 5.2.7 della decisione sul personale di inquadramento superiore;
- non richiedeva una priorità a favore di altri membri della Commissione rispetto al capo di gabinetto;
- non era viziata dal fatto che il capo di gabinetto non avesse una "legittimità politica", non essendo richiamata alcuna norma che impedisse a tale funzionario di effettuare colloqui;
- non risultava illegittima solo perché, in pratica, la delega poteva essere applicata sistematicamente.
Il terzo motivo è stato quindi respinto quanto alla legittimità astratta della decisione interna.
Quarto motivo: illegittimità concreta della delega e violazione di forma sostanziale
Il quarto motivo riguardava la delega in concreto del colloquio di A al capo di gabinetto della Presidente. Il ricorrente sosteneva che la delega non fosse giustificata da motivi imperativi di servizio, che la sua pubblicità fosse insufficiente e che ciò violasse la certezza del diritto.
Su questo punto il Tribunale ha accolto il motivo. Ha osservato che la decisione sulla politica di parità subordinava la delega a "casi debitamente giustificati da motivi imperativi di servizio"; la Commissione non ha però prodotto elementi scritti né spiegazioni concrete idonee a dimostrare tali motivi, nonostante l’invito del Tribunale in udienza. Il giudice ha quindi ritenuto non provata la sussistenza della condizione richiesta dalla decisione interna.
Il Tribunale ha poi qualificato tale inosservanza come violazione di una forma sostanziale, poiché la Commissione è tenuta a rispettare le proprie regole procedurali interne quando esercita il potere discrezionale nella selezione di personale dirigenziale. Poiché il colloquio di A poteva incidere sulla successiva decisione della Presidente e del collegio, tale irregolarità era idonea a trascinarsi sulla decisione finale di nomina. Da qui l’annullamento della decisione impugnata.
Domanda risarcitoria
Il ricorrente chiedeva 100.000 EUR per danno morale e il ristoro della perdita di un’opportunità di ottenere il posto, assumendo che sarebbe stato nominato in grado AD 15 e avrebbe percepito una retribuzione più elevata.
Il Tribunale ha respinto integralmente la domanda. Quanto al danno morale, ha ricordato che l’annullamento dell’atto costituisce di regola una riparazione sufficiente, salvo prova di un danno ulteriore non integralmente compensabile, prova che nel caso concreto mancava. Quanto al danno materiale, il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente né che sarebbe stato nominato in AD 15 né che la perdita di chance fosse reale, certa e definitiva, anche perché la Presidente avrebbe potuto convocare altri candidati non selezionati nella seconda fase.
Spese e dispositivo
Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente, è stata condannata alle spese. Il dispositivo ha quindi:
- annullato la decisione di nomina del 25 gennaio 2023;
- respinto il ricorso per il resto;
- posto a carico della Commissione le proprie spese e quelle del ricorrente.
Principi ricavabili
La sentenza ribadisce alcuni principi rilevanti per la funzione pubblica dell’Unione:
- l’istituzione è vincolata dalle proprie regole interne di selezione quando esse disciplinano in modo preciso il procedimento;
- la violazione di una regola procedurale sostanziale autoimposta può determinare l’annullamento dell’atto finale;
- nelle selezioni per posti dirigenziali di livello elevato il giudice esercita un controllo limitato sull’apprezzamento tecnico della commissione di selezione, salvo errore manifesto;
- il danno morale derivante dall’illegittimità di un atto annullato è normalmente assorbito dall’annullamento stesso, salvo prova di un pregiudizio ulteriore;
- la perdita di chance risarcibile deve essere reale, certa e sufficientemente comprovata.
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