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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-563/23

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 23 July 2025. — Pernod Ricard v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark The King of Soho – Earlier EU and national word marks SOHO – Relative ground for refusal – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Obligation to state reasons – Article 94(1) of Regulation 2017/1001. — Case T-563/23

Giurisprudenza europea62023TJ0563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso EUIPO che aveva respinto l'opposizione di Pernod Ricard contro il marchio figurativo "The King of Soho". La pronuncia si fonda soprattutto su gravi contraddizioni della motivazione riguardo al territorio e al pubblico di riferimento, al livello di attenzione del consumatore e alla valutazione della somiglianza dei prodotti. Il Tribunale respinge invece la domanda di riforma della decisione, perché il vizio motivazionale impedisce di ricostruire con certezza la decisione che l'EUIPO avrebbe dovuto adottare.

Marchio UE figurativo "The King of Soho": annullamento della decisione della Commissione di ricorso EUIPO per motivazione contraddittoria nell'apprezzamento del rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quinta Commissione di ricorso EUIPO, si discuteva, in primo luogo, se la decisione fosse viziata da difetto di motivazione per contraddizioni interne sull'individuazione del territorio e del pubblico rilevanti, sul livello di attenzione del pubblico e sulla comparazione dei prodotti; in secondo luogo, se sussistessero i presupposti per riformare la decisione anziché annullarla; sullo sfondo, se fosse corretta la valutazione del rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Principio di diritto

La decisione dell'EUIPO deve esporre in modo chiaro, coerente e intellegibile il ragionamento seguito; una motivazione internamente contraddittoria o incomprensibile equivale a difetto di motivazione e impedisce al Tribunale di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo. In presenza di contraddizioni insanabili sull'ambito territoriale e sul pubblico rilevanti, sul grado di attenzione del pubblico e sulla comparazione dei prodotti, la decisione di rigetto dell'opposizione va annullata; inoltre, quando tali contraddizioni impediscono di stabilire quale decisione la Commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare, il Tribunale non può riformare la decisione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Marchio UE figurativo "The King of Soho"

La causa riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il Tribunale interviene nell'ambito di un procedimento di annullamento ex articolo 263 TFUE, con domanda principale di riforma della decisione impugnata e, in subordine, di annullamento.

Fatti e procedimento amministrativo

West End Drinks Ltd aveva chiesto la registrazione del segno figurativo "The King of Soho" per gin e vodka in classe 33. Pernod Ricard aveva proposto opposizione fondandola su due diritti anteriori denominativi SOHO: un marchio UE registrato per bevande alcoliche, in particolare liquori e cocktail preparati, e un marchio francese per distillati, liquori e cocktail. L'opposizione era stata accolta in primo grado dall'Opposition Division, ma la Commissione di ricorso aveva accolto l'appello del richiedente e rigettato integralmente l'opposizione.

Quadro normativo rilevante

La decisione richiama principalmente:

  • l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sul rischio di confusione;
  • l'articolo 94, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sull'obbligo di motivazione delle decisioni EUIPO;
  • l'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, relativo al potere del Tribunale di riformare la decisione;
  • l'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in tema di correzione di errori materiali;
  • l'articolo 296, secondo comma, TFUE;
  • l'articolo 263 TFUE;
  • le disposizioni sulle spese di cui agli articoli 134, paragrafo 1, e 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi dedotti dalla ricorrente

Pernod Ricard deduceva, in sostanza, due motivi:

  • violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, per errata valutazione del rischio di confusione;
  • violazione dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta, per motivazione contraddittoria, distorsione di una precedente sentenza del Tribunale e uso di riferimenti giurisprudenziali fuorvianti.

Il Tribunale esamina per primo il motivo relativo alla motivazione, poiché la sua fondatezza è potenzialmente decisiva.

Ragionamento del Tribunale sull'obbligo di motivazione

Il Tribunale ricorda che l'obbligo di motivazione imposto dall'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 ha la stessa portata dell'articolo 296 TFUE: la decisione deve esporre in modo chiaro e univoco il ragionamento seguito, considerato anche nel suo contesto. Una motivazione contraddittoria o incomprensibile equivale a difetto di motivazione.

Applicando tali principi, il Tribunale rileva tre serie di contraddizioni nel ragionamento della Commissione di ricorso.

1. Territorio e pubblico rilevanti

La Commissione di ricorso aveva affermato di limitare la valutazione del rischio di confusione al pubblico in Spagna e Francia, perché la giurisprudenza e le prove riguardavano soprattutto tali Stati membri. Tuttavia, nella stessa decisione, aveva poi fatto riferimento alla percezione del "pubblico anglofono" e della "maggior parte del pubblico anglofono". Per il Tribunale, ciò rendeva incomprensibile l'individuazione del pubblico di riferimento.

2. Livello di attenzione del pubblico

La Commissione di ricorso aveva inizialmente indicato che, per le bevande alcoliche, il pubblico rilevante era quello adulto e che il livello di attenzione era medio. Ma aveva poi descritto il consumatore come soggetto che presta attenzione alla categoria della bevanda, alle sue caratteristiche, all'origine, al metodo di produzione, al marchio e al prezzo, e che sceglie con cura. Per il Tribunale, questa descrizione è incompatibile con un livello di attenzione medio e, di fatto, corrisponde a un livello elevato; inoltre, in un passaggio finale, la Commissione di ricorso aveva persino indicato un livello variabile da medio ad alto. Ne risultava una motivazione contraddittoria e non controllabile.

3. Comparazione dei prodotti

La Commissione di ricorso aveva qualificato come "simili" i liquori coperti dai marchi anteriori e gin/vodka coperti dalla domanda, ma poi aveva insistito su "importanti differenze": appartenenza a categorie diverse di bevande alcoliche, uso non abituale di marchi trasversali tra categorie e necessità di un approccio più rigoroso. Tale costruzione non consentiva di comprendere in modo coerente il grado effettivo di somiglianza attribuito ai prodotti.

Conseguenze sul controllo giurisdizionale e sulla richiesta di riforma

Poiché le contraddizioni riguardano elementi essenziali dell'analisi del rischio di confusione, il Tribunale afferma di non essere in grado di comprendere il ragionamento seguito né di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo.

Per la stessa ragione, non è possibile riformare la decisione ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001: il Tribunale non dispone di una base sufficiente per determinare quale decisione la Commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare. La domanda di riforma viene quindi respinta.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 giugno 2023. Respinge la domanda di riforma e, quanto alle spese, condanna l'EUIPO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle sostenute da Pernod Ricard davanti al Tribunale. La domanda relativa alle spese del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione di ricorso non viene accolta dal Tribunale, poiché la relativa decisione spetterà alla Commissione di ricorso alla luce della sentenza.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che una motivazione dell'EUIPO internamente incoerente, soprattutto su pubblico rilevante, livello di attenzione e comparazione dei prodotti, impedisce il controllo di legittimità del Tribunale e comporta l'annullamento della decisione; la riforma è possibile solo quando, sulla base degli elementi acquisiti, il Tribunale possa stabilire con certezza quale decisione la Commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'Unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneobbligo di motivazionespese processuali

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