Cassazione Penale, Sentenza n. 40456/2025 del 16/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in sede di riesame, aveva confermato e ammesso l'estensione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente all'opificio di proprietà della Spinosa s.p.a. Le censure principali erano: (i) incompetenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (sostenevano che la consumazione del reato di corruzione fosse avvenuta in altro circondario, dato che la fruizione di uno yacht si sarebbe svolta in mare e a Capri); (ii) illegittima estensione del sequestro all'opificio della società, poiché la società e alcuni soci sarebbero estranei al reato (si richiamava il dissequestro di quote societarie già disposto nei confronti di alcune socie); (iii) carenza di motivazione rispetto alla relazione tecnica depositata dai difensori (contestazione della determinazione del valore del bene sul quale estendere il sequestro); (iv) carenza di motivazione circa il periculum in mora. Inoltre venivano depositati motivi nuovi e memoria di replica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul punto della competenza territoriale ha ritenuto infondato il motivo: la contestazione del pubblico ministero indicava espressamente l'"accettazione della promessa" come momento rilevante e tale atto era avvenuto a Capua, per cui la competenza per territorio spettava al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sull'estensione del sequestro all'opificio la Corte ha affermato che le contestazioni sulle modalità di esecuzione del sequestro preventivo sono soggette alla distinta procedura dell'incidente di esecuzione e non possono essere efficacemente dedotte con il riesame né in cassazione; quindi la censura era inammissibile in questa sede. Analoga inammissibilità è stata dichiarata per le doglianze relative alla relazione tecnica e alla determinazione del valore del bene (materia da trattare con l'incidente di esecuzione). Quanto al periculum in mora, la Corte ha richiamato la precedente ordinanza del 15 gennaio 2025 che aveva già esaminato e confermato il requisito, e la successiva sentenza della Corte di Cassazione del 14 maggio 2025 che aveva già ritenuto incensurabile la motivazione: pertanto sussiste la preclusione (irrevocabilità/giudicato cautelare) e nessun elemento nuovo era allegato. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per dipendenza dai motivi principali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi secondo le fattispecie previste da tale articolo
art. 125 cod. proc. pen.
Rinvocato in relazione al principio di motivazione degli atti processuali e alla necessità di adeguata motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha ritenuto che le censure sulla motivazione relative alla relazione tecnica dovevano essere sollevate nell'incidente di esecuzione
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme menzionate nelle censure (riguarda la competenza per i procedimenti per reati continuati o connessi); la Corte ha però ribadito che la competenza territoriale si determina in base alla contestazione formulata dal pubblico ministero
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulle vie di impugnazione delle misure cautelari reali; la Corte precisa che le questioni sull'esecuzione del sequestro vanno proposte con l'incidente di esecuzione e non tramite riesame o impugnazione ordinaria
art. 325 cod. proc. pen.
Citato come norma che non era la via corretta per impugnare le modalità di esecuzione del sequestro; la Corte ricorda che tali questioni non sono ricorribili per cassazione ex art. 325
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma a titolo di contribuzione (euro 3.000) alla Cassa delle Ammende, valutati profili di colpa nelle determinazioni che hanno portato all'inammissibilità
art. 44, comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
"art. 44, comma 1, lett. b)"
Norma urbanistica richiamata per qualificare la contravvenzione relativa all'opificio caseario; la misura cautelare reale è stata adottata anche in relazione a tale violazione edilizia
art. 640 cod. pen.
Norma penale menzionata tra le fattispecie oggetto di contestazione (truffa); la Corte ha ritenuto che sul fumus reato il riesame e il precedente vaglio fossero già intervenuti
art. 640-quater cod. pen.
Richiamato come possibile fattispecie connessa (ipotesi di indebita percezione di erogazioni pubbliche); la valutazione sul fumus e sulla confisca per equivalente è stata ritenuta già oggetto di precedente scrutinio
art. 322-ter cod. pen.
Menziato tra le norme richiamate nelle doglianze; la Corte non entra nel merito dato il difetto di procedura idonea per contestare l'esecuzione del sequestro
art. 240 cod. pen.
Citato nei motivi di ricorso (come richiamo normativo nella pluralità di fattispecie contestate); la decisione di ammissibilità non si è basata su una rinnovata valutazione di tali contestazioni di merito
Massime di principio
- La competenza territoriale, nei reati di corruzione a schema doppio (promessa e dazione), si determina in relazione al momento consumativo indicato nella contestazione del pubblico ministero: se la promessa è seguita dalla dazione, il momento consumativo è l'ultimo atto (la dazione) e la competenza va individuata nel luogo della dazione; tuttavia, se il PM nell'atto di accusa configura il reato come consumato già nell'accettazione della promessa e indica quel luogo, tale imputazione prevale ai fini della competenza purché non presenti errori macroscopici
- Le questioni relative alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo (in particolare l'estensione del vincolo reale per la confisca per equivalente e la determinazione del valore del bene sottoposto a vincolo) non sono efficacemente deducibili con il riesame o con il ricorso per cassazione, ma devono essere proposte con la procedura dell'incidente di esecuzione dinanzi al giudice competente per l'esecuzione
- Ordinanze e decisioni cautelari che sono divenute inoppugnabili o che hanno esaurito i gradi di impugnazione acquistano un limite di preclusione: le stesse questioni non possono essere riesaminate in assenza di fatti nuovi o di elementi sopravvenuti che giustifichino la riapertura
- Le censure tardive o i motivi aggiunti che sono funzionalmente dipendenti dai vizi principali non possono sanare gli errori originari che rendono inammissibile l'impugnazione principale; l'integrabilità dei vizi per mezzo di motivi successivi è fortemente limitata
- Se si contesta la correttezza della valutazione tecnica (es. determinazione del valore di un bene per confisca per equivalente), la via processuale corretta è l'incidente di esecuzione e non il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame
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