Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11688/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento - della nota della Regione Lazio prot. n. U.1216369 del 10.12.2025, comunicata a mezzo pec in pari data, con cui è stato avviato il procedimento amministrativo di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale del Centro di Dialisi Ambulatoriale Dialeur S.r.l., nella parte in cui ha disposto il “divieto di presa in carico di ulteriori pazienti”; - della nota della ASL Roma 2 prot. n. 248130 del 11.12.2025, con cui è stato comunicato il “blocco dei nuovi accessi, con divieto, quindi, di presa in carico di ulteriori pazienti da sottoporre a dialisi” e, ove occorrer possa, delle note della Regione Lazio prot. n. U.0043347 del 16.01.2026 e prot. n. U.0045230 del 19.01.2026, con cui è stata confermata la permanenza del “divieto di presa in carico di ulteriori pazienti”, nonché del Regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 20, ove l’art. 17 venisse interpretato nel senso di ritenere legittimo il divieto imposto, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Società, nella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa, anche in via equitativa.

Giustizia amministrativa202601740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di presa in carico di ulteriori pazienti, disposto nell’ambito dell’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, nonché il conseguente blocco dei nuovi accessi comunicato dall’ASL

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione e azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota regionale che, comunicando l’avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 17, comma 5, del regolamento regionale Lazio n. 20/2019, le imponeva di garantire soltanto la continuità assistenziale dei pazienti già in carico, vietando la presa in carico di nuovi pazienti. È stata altresì impugnata la nota dell’ASL che comunicava il blocco dei nuovi accessi, nonché le successive note regionali confermative e, ove necessario, la disposizione regolamentare invocata dall’amministrazione. Il primo motivo deduceva la nullità o inefficacia della misura per carenza di elementi essenziali e difetto assoluto di attribuzione, sostenendo che una comunicazione di avvio del procedimento, quale atto endoprocedimentale, non potesse produrre direttamente effetti inibitori. La ricorrente lamentava inoltre la violazione dell’art. 17, comma 5, del regolamento regionale, dell’art. 15, comma 7, del contratto con l’ASL, dei principi di legalità e tipicità, assumendo che non fosse prevista alcuna misura interinale autonoma di limitazione parziale dell’attività prima dell’adozione del provvedimento formale di sospensione. In subordine, contestava la riconducibilità della misura ai poteri cautelari dell’amministrazione, anche ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 241/1990. Il secondo motivo deduceva violazione dei principi di buon andamento, tutela della salute e garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nonché eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, sproporzione, irragionevolezza e lesione della continuità assistenziale. Si lamentavano il difetto di motivazione circa i presupposti e l’urgenza della misura, l’assenza di un bilanciamento tra interesse pubblico e sacrificio imposto alla struttura, la mancata considerazione della natura salvavita delle prestazioni dialitiche e l’assenza di un limite temporale. È stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni. La Regione ha sostenuto che il divieto non avesse natura sanzionatoria, ma costituisse una misura cautelare non sanzionatoria diretta a tutelare la sicurezza dei pazienti, adottata in presenza del venir meno dei requisiti di affidabilità e onorabilità della struttura a seguito del coinvolgimento del legale rappresentante in una grave vicenda corruttiva. L’ASL ha dedotto di essersi limitata a dare esecuzione alla determinazione regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo l’esercizio dei poteri cautelari e temporanei di vigilanza e controllo spettanti alla Regione sulle strutture sanitarie private accreditate. L’art. 17, comma 5, del regolamento regionale n. 20/2019 consente la sospensione cautelare dell’autorizzazione all’esercizio quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa nei confronti del soggetto autorizzato, del legale rappresentante o dei titolari di partecipazioni maggioritarie, per situazioni direttamente connesse all’attività sanitaria o sociosanitaria. Nel caso concreto, il legale rappresentante della società era stato destinatario di una misura cautelare custodiale per gravi reati di corruzione collegati all’indirizzamento di pazienti verso centri dialitici privati accreditati. Il TAR ha ritenuto che tale circostanza giustificasse l’attivazione dei poteri cautelari regionali, in quanto idonea a incidere sui requisiti di affidabilità e onorabilità della struttura. La Regione aveva inoltre verificato, sulla base delle visure camerali, che il medesimo soggetto continuava a controllare la società attraverso la partecipazione maggioritaria detenuta da altra società, di cui era socio unico e legale rappresentante. La misura è stata quindi ricondotta ai poteri di vigilanza e controllo e ai doveri contrattuali di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza gravanti sul concessionario di un servizio pubblico essenziale. Il TAR non ha accolto la tesi secondo cui il divieto di nuovi accessi fosse privo di efficacia perché inserito nella comunicazione di avvio del procedimento, qualificandolo sostanzialmente come misura cautelare temporanea adottata nelle more della definizione del procedimento di sospensione. Il ricorso è stato respinto anche quanto alle censure relative alla tutela della salute, alla continuità assistenziale e alla proporzionalità. La precedente domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza n. 1605/2026. La domanda risarcitoria è stata conseguentemente disattesa. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori, in favore di ciascuna amministrazione costituita.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, Regolamento regionale Lazio 6 novembre 2019, n. 20

    La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio è disposta, inoltre, in via cautelare, nel caso di provvedimenti sanzionatori di rilevanza penale o amministrativa, adottati dall'autorità giudiziaria, nei confronti del soggetto giuridico autorizzato, del legale rappresentante o dei titolari di quote o azioni di maggioranza, per situazioni direttamente connesse all'attività sanitaria o socio-sanitaria svolta.

    La disposizione attribuisce alla Regione un potere cautelare e temporaneo di sospensione quando ricorrano provvedimenti giudiziari di rilevanza penale o amministrativa connessi all’attività sanitaria e riferiti al soggetto autorizzato, al legale rappresentante o ai titolari di partecipazioni maggioritarie.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità per carenza degli elementi essenziali e difetto assoluto di attribuzione è stata respinta, poiché il TAR ha ritenuto esercitato un potere cautelare regionale previsto dall’art. 17, comma 5, del regolamento.

  • art. 8 l. 241/1990

    La nota regionale è stata qualificata anche come comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell’autorizzazione e dell’accreditamento.

  • art. 10 l. 241/1990

    La ricorrente è stata posta in condizione di prendere visione degli atti e presentare memorie e documenti entro il termine assegnato.

  • art. 7, comma 2, l. 241/1990

    La ricorrente ne aveva invocato l’applicazione in via ipotetica per contestare la natura cautelare della misura; il TAR ha fondato la legittimità della misura direttamente sull’art. 17, comma 5, del regolamento regionale.

  • art. 4 del contratto di budget

    Entrambe le parti, per la propria veste pubblica la prima, e per la propria veste di concessionario pubblico di servizio essenziale la seconda, si impegnano a tenere, quale elemento essenziale dell’accordo/contratto valutabile anche ai fini dell’applicazione del successivo art. 15, un comportamento diligente e improntato ai principi di buona fede e correttezza, lealtà e trasparenza.

    Gli obblighi contrattuali di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza assumono rilievo nella valutazione dell’affidabilità della struttura sanitaria concessionaria di un servizio pubblico essenziale.

  • art. 15, comma 7, del contratto con l’ASL Roma 2

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’adozione della misura limitativa; il TAR ha ritenuto prevalente il potere cautelare regionale esercitato ai sensi del regolamento.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    È richiamato quale base normativa del contratto sottoscritto con l’ASL per il biennio 2025-2026.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; la decisione ha ritenuto rispettati i poteri di vigilanza e cautela esercitati dalla Regione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, legalità e tipicità; il TAR ha escluso che la misura fosse priva di base nell’ordinamento.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per la tutela della salute e della continuità assistenziale; il TAR ha ritenuto giustificata la misura cautelare in funzione della sicurezza dei pazienti.

Massime di principio

  • La Regione, nell’esercizio dei poteri di vigilanza sulle strutture sanitarie private autorizzate e accreditate, può adottare misure cautelari e temporanee quando ricorrano i presupposti previsti dalla disciplina regionale, anche nelle more della conclusione del procedimento di sospensione dell’autorizzazione e dell’accreditamento.
  • La presenza di un provvedimento giudiziario di rilevanza penale nei confronti del legale rappresentante della struttura sanitaria, per fatti direttamente connessi all’attività sanitaria, può giustificare l’attivazione del potere di sospensione cautelare previsto dall’art. 17, comma 5, del regolamento regionale Lazio n. 20/2019.
  • Ai fini della valutazione dell’affidabilità e dell’onorabilità della struttura sanitaria accreditata, rileva anche la permanenza del controllo societario del soggetto destinatario del provvedimento giudiziario, quando questi continui a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione maggioritaria o il controllo della società.
  • Gli obblighi di buona fede, correttezza, lealtà e trasparenza gravanti sul gestore privato di un servizio sanitario essenziale possono concorrere a fondare l’esercizio dei poteri di vigilanza e cautela dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoPartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.