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Sentenza

Sentenza del 26/01/2017 n. 212 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA - Interessi e royalties - Beneficiario effettivo - Definizione Commentario OCSE - Applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che deve essere considerato beneficiario effettivo il soggetto che esercita poteri non irrilevanti nella gestione del bene o del diritto dal quale deriva il reddito, oppure colui che trae il beneficio economico sostanziale dall'operazione. Il testo non indica ulteriori dettagli sull'esito processuale concreto, né specifica se il ricorso sia stato accolto o respinto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione delle ritenute a titolo d'imposta su interessi e royalties e, in particolare, l'individuazione del "beneficiario effettivo" del reddito. Poiché l'ordinamento nazionale non contiene una definizione autonoma di tale nozione, viene richiamata quella elaborata dal Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni.

Norme richiamate

  • Commentario OCSE al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni

    Non riportata testualmente nel testo fornito.

    In assenza di una definizione autonoma nella normativa nazionale, la nozione di beneficiario effettivo è individuata secondo i criteri OCSE: è tale il soggetto che dispone di poteri sostanziali nella gestione del bene o del diritto da cui deriva il reddito oppure che ne consegue il beneficio economico effettivo.

Massime di principio

  • Per applicare regimi agevolati o ritenute ridotte su interessi e royalties non è sufficiente che il percettore formale del pagamento sia il titolare giuridico del reddito: occorre verificare chi ne sia il beneficiario effettivo.
  • Il beneficiario effettivo è normalmente il soggetto che può disporre in modo sostanziale del reddito e non è obbligato a trasferirlo automaticamente a un altro soggetto.
  • La presenza di una società interposta o meramente conduit, priva di autonomia economica e decisionale, può impedire il riconoscimento dei benefici fiscali previsti per interessi e royalties.
  • La valutazione deve concentrarsi sulla sostanza economica dell'operazione, sui poteri di gestione del bene o del diritto e sulla concreta disponibilità del reddito.
  • Il testo fornito non consente di determinare il vincitore processuale concreto; pertanto l'esito indicato non è verificabile sulla base della sola massima riportata.

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