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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36379/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una pensionata volta a ottenere il pagamento della pensione di anzianità/pensione categoria VO, sulla base dell'anzianità contributiva maturata in relazione a un rapporto di lavoro con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva poi rigettato l'impugnazione dell'INPS, dichiarando inammissibile per genericità il terzo motivo d'appello dell'ente, nel quale si contestava che, al momento della domanda di pensione, l'assicurata stesse ancora svolgendo attività lavorativa subordinata, con conseguente insussistenza del diritto al trattamento pensionistico secondo la disciplina invocata dall'Istituto. L'INPS ricorre per cassazione denunciando la violazione dell'art. 434 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale ha qualificato come generico un motivo di appello che, invece, conteneva una critica specifica alla decisione di primo grado: il motivo riproduceva sì difese già svolte in primo grado, ma le ricollegava alle statuizioni del Tribunale e alle vicende lavorative e processuali della controparte, evidenziando che la domanda di pensione era stata presentata quando il rapporto di lavoro subordinato con AAMS era ancora in essere o comunque non definitivamente cessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il motivo di appello non può essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di riproporre difese già svolte in primo grado, se contiene una critica articolata e specifica alla sentenza impugnata e consente di comprendere con certezza le censure mosse alla decisione del Tribunale. Poiché, nel caso concreto, l'atto di appello dell'INPS conteneva una sufficiente specificazione delle ragioni di doglianza sul punto decisivo della continuità del rapporto lavorativo e della persistenza dell'attività subordinata al momento del pensionamento, la declaratoria di inammissibilità resa dalla Corte d'appello è stata censurata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché esamini il motivo ritenuto erroneamente inammissibile e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 434 c.p.c.

    L'atto di appello soddisfa l'onere di specificità quando, pur richiamando difese già formulate in primo grado, esprime articolate ragioni di doglianza rispetto a punti specifici della sentenza impugnata e consente al giudice del gravame di comprendere con certezza il contenuto delle censure.

  • art. 22, comma 1, lett. c), L. n. 153 del 1960

    Richiamato dall'INPS come base normativa della condizione per il riconoscimento della pensione, subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa subordinata al momento del pensionamento.

  • art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 503 del 1992

    Richiamato dall'INPS come norma che subordina il diritto a pensione alla mancata prestazione di attività lavorativa subordinata al momento del pensionamento.

Massime di principio

  • La specificità dei motivi di appello non richiede una formulazione necessariamente nuova o autonoma rispetto alle difese di primo grado: è sufficiente che l'atto individui in modo chiaro le parti della decisione impugnata censurate e le ragioni della critica.
  • Il rinvio alle difese svolte nel giudizio di primo grado è ammissibile solo se, nel contesto dell'atto di appello, quelle difese sono utilizzate per formulare una critica puntuale alla sentenza gravata; non è invece sufficiente un generico richiamo non correlato alle statuizioni del primo giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di specificità del motivo d'appello è erronea quando il giudice di merito non verifichi se, al di là della tecnica redazionale adottata, l'atto consenta comunque di percepire con certezza l'oggetto e la portata delle censure.
  • In presenza di una contestazione sul diritto a pensione fondata sulla persistente attività lavorativa subordinata, il giudice deve esaminare specificamente le allegazioni relative alla continuità o meno del rapporto di lavoro al momento del pensionamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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