Cassazione Penale, Sentenza n. 49361/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rideterminazione della pena sostenendo che la data di commissione del reato associativo (art. 416 c.p.) dovesse essere considerata anteriore alla modifica del trattamento sanzionatorio introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69, con conseguente applicazione della disciplina più favorevole. Ha invocato il principio di legalità della pena (art. 25 Cost.) e l'art. 7 CEDU, deducendo l'illegittimità della pena applicata se questa risultasse superiore a quella prevista al tempo del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente contrastato il percorso logico-giuridico seguito dall'ordinanza impugnata, che aveva motivato il rifiuto della rideterminazione rilevando che il giudicato aveva accertato la responsabilità del ricorrente anche per un periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 69/2015. Pertanto la pena non risultava illegale rispetto all'accertamento effettuato. Per carenza di specificità dei motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Fattispecie contestata (associazione). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato che il sodalizio era operativo anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2015, rendendo quindi legittima la pena determinata in base alla disciplina vigente per quel periodo.
Legge 27 maggio 2015, n. 69
Modificò il trattamento sanzionatorio della fattispecie associativa. La questione rilevava esclusivamente se i fatti attribuiti al ricorrente fossero anteriori o posteriori all'entrata in vigore della legge; la Corte ha ritenuto che l'accertamento di responsabilità includesse periodi successivi alla modifica normativa, escludendo effetto favorevole al ricorrente.
art. 25 Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di legalità della pena. La Corte ha ricordato il principio ma ha osservato che la sua tutela si applica se la pena è effettivamente illegale rispetto alla ricostruzione dei fatti accertata dal giudice. Non essendovi tale illegittimità risultante dall'ordinanza impugnata, il richiamo non è sufficiente a fondare il ricorso.
art. 7 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato a sostegno del divieto di infliggere una pena più grave di quella prevista al tempo del fatto. La Corte ha ritenuto che, poiché il giudicato comprendeva responsabilità per periodo posteriore alla modifica normativa, il principio non comportava la riforma richiesta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, Sent. n. 17281/2019; Sez. U, Sent. n. 8825/2016)
Richiamati per il principio secondo cui la Corte di Cassazione può rilevare l'illegalità della pena ma il ricorrente deve specificamente confrontarsi con il percorso logico motivazionale del provvedimento impugnato; la mancata specificità e il non confronto diretto con la motivazione rendono il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Per ottenere la rideterminazione della pena in base a una norma successiva favorevole, è fondamentale che il ricorrente dimostri che i fatti per cui è stato dichiarato responsabile sono anteriori all'entrata in vigore della modifica normativa; se il giudicato accerta responsabilità anche per periodi successivi, la richiesta sarà probabilmente infondata.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi direttamente con il percorso logico-giuridico del provvedimento impugnato: meri richiami a principi generali o a precedenti non soddisfano il requisito di specificità e possono determinare l'inammissibilità.
- Il principio di legalità della pena (art. 25 Cost.) e l'art. 7 CEDU tutelano la non retroattività in pejus, ma operano solo se, alla luce dell'accertamento dei fatti, la pena applicata risulta effettivamente più grave rispetto a quella prevista al tempo del fatto.
- Se una questione rilevante per la determinazione della pena non è stata tempestivamente impugnata nel processo di merito (es. in cassazione sui capi decisivi), il giudice dell'esecuzione non può rimettere in discussione questioni già giudicate con giudicato sostanziale.
- Chi impugna davanti al giudice dell'esecuzione o in Cassazione dovrebbe far valere con chiarezza il nesso temporale e probatorio tra fatti contestati e disciplina normativa applicabile, allegando elementi che dimostrino l'errore del giudice di merito nella ricostruzione cronologica dei fatti.
- La condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende è possibile in caso di ricorso inammissibile: valutare attentamente la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre impugnazioni.
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