Sentenza n. 15960/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento (A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del bando di concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2022 (G.U. n. 25/2022); - dei provvedimenti comportanti l'esclusione dal concorso per aver superato i limiti di età previsti per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; nonché del provvedimento implicito di mancata ammissione al concorso in virtù del meccanismo bloccante che ha impedito di completare la procedura di presentazione della domanda su piattaforma digitale; (B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 30 gennaio 2023: della graduatoria finale di merito relativa al concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei Carabinieri (G.U. n. 25/2022) di cui alla determinazione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – M_D AB05933 REG2022 0470815, datata 17 agosto 2022, ma pubblicata sul sito internet dell'Arma dei Carabinieri il 14 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per la nomina di 13 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri per superamento del limite di età previsto per la specialità investigazioni scientifiche - chimica; impugnata anche la graduatoria finale
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito nel 2022 per la nomina di 13 tenenti nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, concorrendo per un posto nella specialità investigazioni scientifiche - chimica riservato, tra gli altri, agli appartenenti alle forze di completamento con servizio senza demerito. È stata esclusa perché aveva superato il limite di 34 anni previsto dal bando per gli ufficiali inferiori delle forze di completamento. Con il ricorso introduttivo ha contestato la disparità e l’irragionevolezza del limite, deducendo la violazione dei principi di parità di trattamento e della direttiva 2000/78/CE, in particolare perché il bando consentiva fino a 45 anni la partecipazione di militari dell’Arma con cinque anni di servizio e qualifica finale non inferiore a “eccellente”. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 665, comma 1, d.lgs. 66/2010 per violazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 51 e 97 Cost. e per disparità rispetto ai militari in servizio permanente, soggetti ai requisiti dell’art. 664, comma 1, lettera b), dello stesso codice. Ha poi impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale. In corso di causa ha anche invocato il valore probatorio dell’inottemperanza dell’Amministrazione agli ordini istruttori, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Per valutare la legittimità del limite di età, il Collegio aveva ordinato all’Arma di fornire dati concreti sull’età media e sul numero degli ufficiali del ruolo, sulle funzioni effettivamente svolte e sugli episodi di impiego in attività che richiedono particolari capacità fisiche, oltre al mansionario. Dopo una prima inottemperanza, l’ordine era stato reiterato; la risposta dell’Amministrazione si è limitata a richiamare il carattere anche operativo del ruolo e ad allegare un profilo attitudinale, senza produrre i dati, il mansionario o esempi documentati richiesti. Il Collegio ha applicato l’art. 64, comma 4, c.p.a. e l’art. 116, comma 2, c.p.c., traendone argomenti di prova e valutando l’ingiustificata mancata cooperazione come ammissione dei fatti dedotti dalla ricorrente, non contrastanti con gli altri elementi acquisiti. Ha quindi ritenuto provata l’illogicità della limitazione anagrafica per il profilo tecnico nei termini contestati e illegittima l’esclusione. La graduatoria era stata impugnata con motivi aggiunti, ma il dispositivo annulla il provvedimento impugnato senza una distinta statuizione sulla graduatoria. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Ad avviso del Collegio trova quindi applicazione l'art. 64, comma 4, del Codice del processo amministrativo che stabilisce espressamente che, salvo i casi previsti dalla legge, il giudice “può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.
L’inottemperanza ingiustificata dell’Amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice come comportamento dal quale trarre argomenti di prova, anche in relazione ai fatti dedotti dalla parte ricorrente.
art. 116, comma 2, c.p.c.
Tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 116, comma 2, c.p.c. — applicabile al giudizio amministrativo — consente al giudice di valutare l’inottemperanza agli ordini istruttori come ammissione dei fatti dedotti dalla parte ricorrente a sostegno del proprio diritto.
Il giudice amministrativo può apprezzare la mancata cooperazione istruttoria dell’Amministrazione come ammissione dei fatti allegati dal ricorrente, purché la conclusione non contrasti con altri fatti risultanti dagli atti.
art. 2, paragrafo 2, direttiva 2000/78/CE
“L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
La legittimità di un limite massimo di età va verificata alla luce delle funzioni effettivamente svolte e dell’eventuale necessità di capacità fisiche particolari; anche in presenza di una finalità legittima, il limite non è ammissibile se sproporzionato.
art. 4, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
“L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Un requisito anagrafico non è giustificato dal solo riferimento astratto alle caratteristiche del ruolo: occorre accertare se le capacità fisiche siano essenziali e determinanti per le funzioni effettive, e verificare comunque la proporzionalità del limite.
art. 6, paragrafo 1, direttiva 2000/78/CE
“L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Un limite di età per l’accesso a un impiego può essere mantenuto solo se, in relazione alle funzioni effettive e all’eventuale esigenza di capacità fisiche particolari, persegua una finalità legittima con modalità proporzionate.
art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
“L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letti alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la fissazione di un limite massimo di età a 30 anni per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere commissari di polizia, allorché le funzioni effettivamente esercitate da tali commissari di polizia non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che una tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, impone un requisito sproporzionato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
Il divieto di discriminazione, letto con le disposizioni della direttiva 2000/78/CE, contrasta con limiti di età non fondati sulle funzioni effettive o sproporzionati rispetto alle esigenze del lavoro.
art. 665, comma 1, d.lgs. 66/2010
Ritiene quindi il Collegio, in conclusione, che, per quanto sopra evidenziato in ordine al comportamento processuale della resistent,e nel caso in esame va riconosciuta come rispondente al vero la circostanza evidenziata in ricorso della illogicità della limitazione dell’età di partecipazione al concorso per un profilo tecnico nei termini lamentati dalla ricorrente, con la conseguente conclusione che il provvedimento di esclusione impugnato, siccome illegittimo, va annullato.
La disposizione è stata contestata sotto il profilo costituzionale, ma il TAR ha accolto la domanda sulla base dell’illogicità della limitazione accertata attraverso la valutazione dell’inottemperanza istruttoria, senza decidere espressamente la questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un limite massimo di età per l’accesso a un impiego, la sua legittimità va verificata in rapporto alle funzioni effettivamente e abitualmente svolte, non soltanto alle attribuzioni astrattamente previste. Se il limite è giustificato dalla necessità di particolari capacità fisiche, occorre accertare che esse siano essenziali e determinanti per il lavoro e che il requisito anagrafico sia proporzionato alla finalità perseguita.
- L’Amministrazione deve cooperare lealmente e fattivamente all’acquisizione del materiale probatorio richiesto dal giudice, in particolare quando si tratta di dati e documenti nella sua disponibilità o agevolmente acquisibili.
- Nel processo amministrativo l’ingiustificata inottemperanza dell’Amministrazione a un ordine istruttorio può essere valutata, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116, comma 2, c.p.c., come argomento di prova e anche come ammissione dei fatti allegati dal ricorrente, purché tale conclusione non contrasti con altri fatti risultanti dagli atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →