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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12144/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, già destinatari di una decisione di merito sfavorevole resa dalla Corte di appello, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto. I motivi erano due: (1) dedotta carenza di motivazione sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; (2) censura di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull'eccessività della pena. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva in modo non specifico e solo apparente argomenti già respinti in appello, e che la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego dell'art. 131-bis valorizzando le modalità sospette del rinvenimento di strumenti di effrazione nella disponibilità degli imputati e i precedenti penali. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p., e che il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice indica gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare tutti quelli allegati dalle parti; nella specie il diniego era fondato sull'assenza di elementi positivamente valutabili in favore degli imputati.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non era applicabile nel caso concreto, in ragione delle modalità del fatto e della personalità degli imputati desunta dai precedenti penali.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena base e dei relativi aumenti o diminuzioni rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La dosimetria sanzionatoria deve essere compiuta valorizzando i parametri legali di gravità del reato e capacità a delinquere.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice di merito valorizza elementi concreti del caso, come le modalità del rinvenimento degli strumenti di effrazione e i precedenti penali dell'imputato, da cui desumere una personalità non meritevole del beneficio.
  • La graduazione della pena e la valutazione sulle circostanze attenuanti generiche appartengono al potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o carenza effettiva di motivazione.
  • Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoPrescrizione del reato

Testo integrale

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