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Ordinanza

Ordinanza n. 387/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento: - del provvedimento prot. 557764 del 22 ottobre 2024, comunicato a mezzo pec in data 23 ottobre 2024, di rigetto dell’istanza del 20 settembre 2023 assunta al prot. 521803 del 27 settembre 2023 per l’autorizzazione alla installazione dell’attrezzo da pesca “draghe meccaniche comprese turbosoffianti” sul peschereccio denominato “Laura” avente n. UE 17177 e matricola VE 8519; - per quanto di necessità, previo annullamento e/o disapplicazione, dei D.M. n. 44/1995 e n. 515/1998, dell’art. 2, comma 2, del D.M. 22 dicembre 2000 n. 13941, del D.M. 21 luglio 1998 art. 2, punto 2, del D.M. 29 dicembre 2014, del Decreto Direttoriale 1725 del 23 gennaio 2020, del D.M. 28 settembre 2009, del Decreto Direttoriale 53150 del 2 febbraio 2023 tutti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e tutti citati nella motivazione del diniego; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi incluso per quanto di necessità, anche il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ricevuto in data 07 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202414264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione dell'attrezzo da pesca "draghe meccaniche comprese turbosoffianti" su un peschereccio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di autorizzazione presentata per l'installazione di un determinato attrezzo da pesca, deducendo anche, per quanto necessario, l'illegittimità derivata o l'inapplicabilità di una serie di decreti ministeriali e direttoriali richiamati nella motivazione del diniego, nonché del preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990. Considerato l'elevato numero dei soggetti controinteressati e le difficoltà dimostrate dalla ricorrente nell'integrare il contraddittorio mediante notificazione individuale, la ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Rilevata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. La pubblicazione deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria e del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, di un sunto dei motivi, dei controinteressati, delle modalità per seguire il processo, degli estremi dell'ordinanza e del testo integrale del ricorso introduttivo. Il Ministero deve mantenere online la documentazione e rilasciare alla ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione, mentre la ricorrente deve provvedere agli adempimenti entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositarne la prova entro i successivi dieci giorni. Il mancato rispetto dei termini è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    La disposizione impone l'integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale base per l'ordine di integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di una pluralità di parti.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami in luogo della notificazione individuale ai controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Richiamato quale ulteriore base normativa per stabilire modalità alternative di notificazione, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di notificazione individuale.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è indicato tra gli atti impugnati, senza che l'ordinanza ne valuti la legittimità nel merito.

Massime di principio

  • Quando il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di comprovate difficoltà nella notificazione individuale, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
  • L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami deve indicare in modo adeguato il giudizio, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, i controinteressati e le modalità per seguire il processo, assicurando la conoscibilità dell'impugnazione.
  • Il mancato compimento degli adempimenti di pubblicazione e il mancato deposito della relativa prova entro i termini perentori stabiliti dal giudice comportano l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

Testo integrale

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