Cassazione Penale, Ordinanza n. 20713/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del G.U.P. di Trieste con cui, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed euro 90.000 di multa. Dalla motivazione della Corte emerge che i motivi di ricorso erano formulati in termini generici e sostanzialmente mirati a denunciare asseriti mancati approfondimenti motivazionali del provvedimento di patteggiamento, senza una puntuale aderenza al testo della decisione impugnata. La Corte rileva che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il giudice deve verificare la correttezza giuridica della qualificazione dei fatti, la congruità della pena concordata e l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p.; nel caso concreto tali controlli erano stati svolti dal giudice di merito, che aveva correttamente qualificato i fatti contestati e richiamato gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione fattuale desumibile dagli stessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero prive di specificità e manifestamente infondate, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza di patteggiamento e pretendevano approfondimenti incompatibili con la natura del giudizio ex art. 444 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Nel patteggiamento il giudice deve controllare la correttezza degli aspetti giuridici, la congruità della pena richiesta e l'assenza di cause di non punibilità evidenti, senza un onere motivazionale equivalente a quello del giudizio ordinario.
art. 129 c.p.p.
Il giudice può applicare la pena su richiesta solo dopo avere verificato che non emerga in modo evidente una causa di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo del giudice di merito deve riguardare la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e l'assenza di cause di non punibilità evidenti, non potendosi pretendere una motivazione ampia e analitica propria del giudizio dibattimentale.
- In cassazione sono inammissibili le censure che si limitano a lamentare genericamente carenze motivazionali del provvedimento di patteggiamento senza un puntuale confronto con il contenuto della decisione impugnata.
- Le doglianze incompatibili con la struttura semplificata del rito ex art. 444 c.p.p. non possono fondare l'annullamento della sentenza di applicazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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