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Sentenza

Sentenza n. 475/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato cat A.12/2025 – Imm., su domanda presentata dalla ricorrente in data 30.11.2023, emesso dal Questore di Grosseto in data 13 giugno 2025 ed in pari data notificato; - di ogni atto preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202502306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, qualificato come irricevibilità, dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, entrata in Italia per motivi di studio e non avendo potuto proseguire il percorso formativo, aveva reperito un’occupazione subordinata a tempo indeterminato presso un’associazione del terzo settore operante nel territorio di Grosseto. In data 30 novembre 2023 aveva presentato, mediante kit postale, domanda di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato. La scelta del canale cartaceo era stata motivata dall’impossibilità di utilizzare il portale telematico del Ministero dell’Interno, che non riconosceva il codice Ateco dell’ente datore di lavoro. La Questura di Grosseto aveva dichiarato irricevibile l’istanza, rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere trasmessa telematicamente al competente Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura e che non risultavano istanze di conversione presentate presso tale ufficio. Con unico motivo la ricorrente ha dedotto che l’utilizzo di un canale errato costituiva un vizio meramente formale e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, assegnando un termine per la regolarizzazione, anziché respingere l’istanza. La Questura ha sostenuto che la domanda era stata presentata all’ufficio incompetente, che il permesso di soggiorno era scaduto da oltre due anni e che non si trattava di una mera irregolarità formale, ma di una carenza sostanziale. In precedenza il TAR aveva disposto il deposito di una relazione sui fatti e aveva accolto la tutela cautelare.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto non contestata e quindi ragionevolmente plausibile la circostanza che il portale telematico non consentisse l’inoltro della domanda a causa del mancato riconoscimento del codice Ateco dell’associazione datrice di lavoro. In tale situazione la presentazione cartacea costituiva l’unico mezzo concretamente utilizzabile e l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare le modalità per prendere in considerazione l’istanza, invece di dichiararla irricevibile per il solo mancato utilizzo del canale telematico. È stata inoltre esclusa la legittimità della decisione fondata sull’incompetenza della Questura: se l’istanza rientrava nella competenza dello Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura, la Questura non avrebbe dovuto respingerla, ma trasmetterla all’ufficio competente, consentendo a quest’ultimo di valutare la complessiva posizione della richiedente. Il TAR ha anche osservato che la domanda era stata presentata il 30 novembre 2023, mentre il permesso era scaduto il 18 maggio 2023, e che il provvedimento era intervenuto soltanto il 13 giugno 2025; pertanto l’Amministrazione non poteva imputare alla ricorrente il decorso temporale determinatosi durante la trattazione della pratica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La Questura ha richiamato la disposizione per sostenere l’irricevibilità della domanda in relazione alla scadenza del permesso di soggiorno; il TAR non ha accolto tale prospettazione, rilevando anche che il ritardo nella definizione dell’istanza era imputabile all’Amministrazione.

  • art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La Questura ha richiamato la disposizione insieme all’art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998 per sostenere l’irricevibilità della domanda; il TAR non ha ritenuto tale argomento idoneo a giustificare il rigetto senza trasmissione dell’istanza all’ufficio competente.

Massime di principio

  • Quando il canale telematico previsto per la presentazione di un’istanza amministrativa non consente concretamente l’inoltro della domanda per un’anomalia o una limitazione del sistema imputabile all’amministrazione, la presentazione mediante un diverso canale non può essere respinta per il solo vizio formale del mezzo utilizzato; l’amministrazione deve individuare modalità idonee per prendere in esame la domanda.
  • L’ufficio amministrativo che si ritenga incompetente a decidere un’istanza non può limitarsi a dichiararla irricevibile quando sia individuabile l’amministrazione competente, ma deve trasmetterla a quest’ultima affinché provveda nella sede procedimentale appropriata.
  • Il decorso del tempo successivo alla presentazione dell’istanza, quando dipende dalla ritardata definizione del procedimento da parte dell’amministrazione, non può essere utilizzato dall’amministrazione stessa per aggravare la posizione dell’istante o fondare il rigetto sulla scadenza del titolo verificatasi nel corso del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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