Cassazione Penale, Sentenza n. 1590/2022 del 17/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (cocaina e hashish) denunciando: 1) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per la mancata concessione della trattazione orale e la revoca dell'autorizzazione a presenziare all'udienza; 2) vizio di motivazione nella valutazione della prova (si sarebbe trascurata la versione spontanea dell'imputato e si sarebbe fatto affidamento su mere presunzioni e su un unico teste); 3) omissione di valutazione sulla derubricazione per lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso: sul primo motivo ha ritenuto tardiva la richiesta di trattazione orale rispetto ai termini previsti dall'art. 23 del d.l. n. 149/2020 (applicabile alla nuova udienza del 15 dicembre 2020) e quindi legittima la decisione di procedere per iscritto e di revocare l'autorizzazione all'imputato; sul secondo motivo ha qualificato le censure come generiche e riconducibili a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità; sul terzo motivo ha ritenuto motivata la valutazione della Corte territoriale, che aveva considerato la quantità, la qualità (cocaina al 77%), il numero di dosi e le modalità di spaccio come indici di attività non marginale, escludendo la lieve entità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 149/2020 (richiamato con successive disposizioni)
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire
La Corte ha applicato la disciplina emergenziale che consente la decisione in forma scritta salvo richiesta scritta di discussione orale entro il termine perentorio (quindici giorni liberi prima dell'udienza), ritenendo tardiva la domanda difensiva e legittima la procedura cartolare.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)
La norma sulla lieve entità è stata interpretata alla luce degli elementi ponderali e delle modalità di spaccio: la Corte territoriale ha ritenuto che quantità, qualità, numero di dosi e modalità di commercializzazione escludessero la riconduzione alla fattispecie di lieve entità.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Riferimento alla disciplina che regola la trattazione scritta dell'appello; la trattazione scritta è stata disposta e le parti hanno depositato conclusioni scritte secondo i termini previsti.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti del ricorso per cassazione, ossia all'ambito entro cui possono essere dedotte le censure rispetto ai motivi ammessi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le richieste di trattazione orale previste da disposizioni emergenziali (es. art. 23 d.l. n. 149/2020) devono essere presentate nei termini perentori stabiliti; la tardività comporta che la decisione possa essere adottata in forma scritta e rende infondata la censura per violazione del contraddittorio.
- La Corte di Cassazione non è sede per una semplice rivalutazione dei fatti: i motivi che si riducono a contestazioni della valutazione probatoria ricevono spesso risposta negativa salvo errori logico-giuridici evidenti nella motivazione.
- Per ottenere la derubricazione alla lieve entità ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è necessario dimostrare in modo concreto e persuasivo che quantità, qualità, modalità di detenzione/cessione e contesto economico-sociale giustifichino la natura marginale dell'attività; la motivazione del giudice di merito deve essere contestata con specifici rilievi se si vuole avere successo in cassazione.
- Impugnazioni procedurali basate sulla mancata partecipazione dell'imputato richiedono verifica dei termini e delle autorizzazioni concesse; se il provvedimento di esclusione dalla partecipazione è conforme alle norme applicabili, la censura sarà infondata.
- Presentare ricorsi manifestamente inammissibili comporta il rischio di condanne alle spese e, in mancanza di colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; occorre valutare preliminarmente la fondatezza e la tempestività dei motivi.
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