Cassazione Penale, Sentenza n. 49746/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 05/05/2022 con unico motivo di ricorso: violazione del contraddittorio per mancata notificazione dell'avviso di udienza al condannato, neppure con il rito degli irreperibili. L'atto impugnato confermava l'espulsione disposta il 24/02/2021 dal Magistrato di sorveglianza di Avellino come sanzione sostitutiva della detenzione (richiamando l'art. 15 della legge 30/07/2002 n.189 e l'art. 16 d.lgs. n.286/1998).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la pena era stata interamente scontata il 15/04/2021 e quindi, al momento della decisione del Tribunale (05/05/2022), l'espulsione, essendo stata adottata come misura alternativa alla detenzione, era divenuta ineseguibile. Pur riconoscendo l'ineseguibilità sopravvenuta, la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse del ricorrente a ottenere una formula processuale che dichiari espressamente la non eseguibilità, per evitare conseguenze amministrative. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato non eseguibile l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n.286/1998.
Norme richiamate
Legge 30 luglio 2002, n. 189
La modifica normativa incide sull'art. 16 della legge 286/1998, e qui è richiamata in quanto disciplina la possibilità di espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione; la Corte riconosce che tale espulsione, se adottata in sede esecutiva e la pena viene poi espiata, diviene ineseguibile.
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione)
L'articolo autorizza l'espulsione come misura correlata al procedimento esecutivo; la Corte dichiara che, quando l'espiazione della pena estingue il rapporto esecutivo, l'espulsione prevista da tale norma diventa non eseguibile e va dichiarata tale in sede giurisdizionale.
Codice di procedura penale
art. 620, comma 1, lettera l)
La Corte ha fatto applicazione dell'art. 620 per pronunciare direttamente la conseguenza richiesta (dichiarare non eseguibile l'espulsione) e annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio.
Giurisprudenza della Cassazione (richiamata)
Sez. V, Sent. n. 35750 del 29/05/2007 (Deda); Sez. I, Sent. n. 15584 del 23/11/2021 (Da Silva)
Precedenti interpretativi affermano che l'espulsione disposta a titolo di misura alternativa alla detenzione diventa ineseguibile una volta che la pena è stata espiata, ma permane l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che ne accerti la non eseguibilità per evitare effetti amministrativi.
Massime di principio
- Quando l'espulsione è stata adottata come sanzione sostitutiva della detenzione e la pena viene poi integralmente espiata, l'espulsione diventa ineseguibile.
- L'ineseguibilità sopravvenuta non elimina automaticamente l'interesse del ricorrente: è utile ottenere una pronuncia giudiziale che dichiari espressamente la non eseguibilità per prevenire iniziative amministrative sfavorevoli.
- La mancata notificazione dell'avviso di udienza (violazione del contraddittorio) costituisce vizio procedurale rilevante ed è idonea a fondare il ricorso.
- La Corte di Cassazione può, ai sensi delle norme procedurali, annullare senza rinvio e pronunciare direttamente la conseguenza favorevole (es. dichiarare non eseguibile l'espulsione) quando il diritto dedotto appare fondato e la statuizione è direttamente esprimibile.
- In casi analoghi è necessario verificare se l'ordine di espulsione è strettamente collegato al rapporto esecutivo: se l'atto è autonomo e amministrativo, la valutazione sull'eseguibilità può differire.
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