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direttiva

Direttiva 2000/65

Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto

Normativa europea32000L0065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE per semplificare e chiarire la determinazione del debitore dell’imposta, riducendo il ricorso obbligatorio al rappresentante fiscale per i soggetti non residenti. Prevede diversi casi di imputazione del debito d’imposta al destinatario o ad altri soggetti, soprattutto in presenza di prestazioni da non residenti, acquisti intracomunitari e talune operazioni documentate in fattura. Gli Stati membri conservano però una certa discrezionalità, in particolare per l’importazione, per la responsabilità solidale e per i soggetti residenti in paesi senza strumenti di assistenza reciproca. Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2001.

Modifica la sesta direttiva IVA 77/388/CEE in materia di individuazione del debitore dell’imposta e di semplificazione del regime dei soggetti passivi non residenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche nella disciplina IVA interna. Incide sui rapporti IVA in regime interno e all’importazione, con particolare riguardo ai soggetti passivi non residenti, ai destinatari di servizi o cessioni imponibili in casi specifici, ai rappresentanti fiscali, alla responsabilità solidale e agli obblighi dichiarativi e di versamento. Rileva anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi continuative e per gli acquisti intracomunitari. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su alcune ipotesi di inversione contabile, sulla facoltà di richiedere o meno il rappresentante fiscale in determinati casi, sulla designazione del debitore all’importazione e su alcune esclusioni dall’identificazione IVA.

Modifica della direttiva 77/388/CEE sulla determinazione del debitore IVA

La direttiva 2000/65/CE interviene sulla sesta direttiva IVA per chiarire chi sia il debitore dell’imposta in una serie di operazioni interne e intracomunitarie. Il legislatore europeo richiama, nei considerando, le difficoltà operative create dalle regole vigenti, in particolare per le piccole imprese, e punta a una semplificazione del regime comune IVA, con minore ricorso alla rappresentanza fiscale obbligatoria.

Finalità e contesto normativo

La riforma nasce dall’esigenza di rendere più semplice e coerente l’articolo 21 della direttiva 77/388/CEE. I considerando evidenziano anche il ruolo degli strumenti di cooperazione amministrativa già esistenti tra Stati membri, richiamati come presupposto per la corretta determinazione e riscossione dell’IVA, e la volontà di evitare evasione fiscale nelle prestazioni continuative attraverso una maggiore precisione delle regole di effettuazione dell’operazione.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La direttiva riguarda gli Stati membri e si applica alla disciplina IVA interna e all’importazione, con particolare attenzione:

  • ai soggetti passivi non residenti nel territorio del paese;
  • ai destinatari di cessioni di beni e prestazioni di servizi in specifiche ipotesi di inversione contabile;
  • ai rappresentanti fiscali;
  • ai casi di responsabilità solidale;
  • agli acquisti intracomunitari imponibili.

Rilevano inoltre le operazioni continuative nel tempo e alcuni regimi particolari di esenzione e identificazione IVA, cui sono aggiornati i rinvii interni della sesta direttiva.

Obblighi di risultato per gli Stati membri e margini di discrezionalità

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: essi devono recepire una disciplina che individui con maggiore precisione il debitore IVA e che consenta di esigere gli obblighi dichiarativi e di pagamento dai soggetti designati. Tuttavia, il testo lascia ampi margini di scelta nazionale su diversi profili:

  • gli Stati membri possono prevedere, per operazioni rese da non residenti, che il debitore sia il destinatario della cessione o del servizio, alle condizioni da essi stabilite;
  • possono consentire al non residente di nominare un rappresentante fiscale debitore in sua vece;
  • possono imporre, in assenza di strumenti di assistenza reciproca con il paese di residenza del soggetto, la designazione di un rappresentante fiscale debitore;
  • possono stabilire una responsabilità solidale di terzi;
  • conservano la più completa discrezionalità nella designazione del debitore all’importazione.

Nuovo articolo 21: debitori dell’imposta verso l’erario

Il nuovo articolo 21 distingue diverse ipotesi di soggetto debitore:

  • regola generale: l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile;
  • operazioni di non residenti: se la cessione o la prestazione è effettuata da un soggetto passivo non residente, lo Stato membro può prevedere che il debitore sia il destinatario;
  • servizi specifici: per i servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e per quelli di cui all’articolo 28 ter, C, D, E ed F, il debitore è il destinatario soggetto passivo o, se registrato ai fini IVA nel paese, il destinatario iscritto al registro IVA, quando il prestatore è non residente;
  • particolari cessioni di beni: per le cessioni di cui all’articolo 28 quater, E, punto 3, il debitore è il destinatario se l’operazione è imponibile, se il destinatario è un altro soggetto passivo o una persona giuridica non soggetto passivo ma iscritta al registro IVA nel paese, e se la fattura del non residente è conforme all’articolo 22, paragrafo 3;
  • fattura/documento equivalente: è debitore chiunque indichi l’IVA in fattura o in un documento che la sostituisce;
  • acquisti intracomunitari: l’imposta è dovuta dalla persona che effettua l’acquisto intracomunitario imponibile.

È inoltre prevista la possibilità, per gli Stati membri, di derogare all’obbligo di inversione contabile nelle ipotesi in cui il soggetto passivo non residente abbia nominato un rappresentante fiscale nel paese.

Rappresentante fiscale, cooperazione amministrativa e casi senza assistenza reciproca

La direttiva opera una svolta rispetto al passato: la designazione di un rappresentante fiscale non è più un obbligo generale, ma diventa facoltativa per i non residenti, salvo le ipotesi in cui manchino strumenti giuridici di assistenza reciproca con il paese di residenza del soggetto passivo. In tali casi, gli Stati membri possono mantenere o introdurre l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale debitore dell’imposta o un mandatario.

Obblighi di identificazione, dichiarazione e pagamento

L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), viene aggiornato per coordinare la platea dei soggetti da identificare ai fini IVA con il nuovo articolo 21. Viene anche sostituito il paragrafo 7, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché:

  • le persone considerate debitori dell’imposta in luogo del soggetto passivo non residente assolvano gli obblighi di dichiarazione e pagamento;
  • le persone responsabili in solido assolvano gli obblighi di pagamento.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre informare immediatamente la Commissione e trasmettere il testo delle disposizioni nazionali adottate, insieme a una tavola di concordanza tra diritto UE e diritto interno. La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Valore pratico per gli operatori

Per i professionisti italiani, la direttiva è rilevante perché incide sui criteri di individuazione del debitore IVA, sull’uso della rappresentanza fiscale e sulle ipotesi di inversione contabile nelle operazioni transfrontaliere. La logica sottostante è di semplificazione e di maggiore efficienza del prelievo, ma con spazi di adattamento nazionale che possono produrre differenze applicative tra Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo di semplificazione e chiarimento del debitore IVA

La direttiva modifica la disciplina della sesta direttiva 77/388/CEE per superare le difficoltà applicative dell’articolo 21 in tema di soggetto debitore dell’IVA, con l’obiettivo dichiarato di semplificare il regime comune IVA e ridurre gli oneri per gli operatori, in particolare per quelli di piccole dimensioni.

Prestazioni continuative e periodicità minima annuale

All’articolo 10, paragrafo 2, primo comma, viene inserita la possibilità per gli Stati membri di stabilire che, in taluni casi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continue nell’arco di un periodo di tempo si considerino effettuate almeno con frequenza annua, al fine di evitare fenomeni di evasione fiscale.

Nuova disciplina dei debitori dell’imposta in regime interno

L’articolo 21 viene riscritto. In linea generale, l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua la cessione o la prestazione imponibile. Tuttavia, per le operazioni effettuate da soggetti passivi non residenti nel territorio del paese, gli Stati membri possono prevedere, a condizioni da essi stabilite, che il debitore sia il destinatario della cessione o del servizio. Per taluni servizi indicati dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dall’articolo 28 ter, C, D, E ed F, il debitore è il destinatario soggetto passivo o, se registrato ai fini IVA nel paese, il destinatario iscritto al registro IVA quando il prestatore è non residente. Per specifiche cessioni di beni di cui all’articolo 28 quater, E, punto 3, il debitore è il destinatario se ricorrono determinate condizioni, salvo eventuale deroga nazionale quando il non residente abbia nominato un rappresentante fiscale. Rimangono inoltre come debitori chiunque indichi l’IVA in fattura o documento equivalente e chi effettua un acquisto intracomunitario imponibile.

Rappresentante fiscale e debitori in casi particolari

Gli Stati membri possono consentire al soggetto passivo non residente di designare un rappresentante fiscale come debitore dell’imposta in sua vece, alle condizioni da essi stabilite. Se il soggetto passivo non residente effettua un’operazione imponibile e non esiste con il suo paese di residenza uno strumento giuridico di assistenza reciproca analogo a quelli richiamati, gli Stati membri possono imporre la designazione di un rappresentante fiscale debitore in luogo del soggetto non residente.

Responsabilità solidale e importazioni

Nei casi previsti, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA. Per l’importazione, il debitore è la persona designata o riconosciuta come tale dallo Stato membro d’importazione, preservando così un’ampia discrezionalità nazionale.

Obblighi dichiarativi e di pagamento

All’articolo 22, paragrafo 7, gli Stati membri devono adottare misure affinché i soggetti considerati debitori dell’imposta in luogo del soggetto passivo non residente assolvano gli obblighi di dichiarazione e pagamento, e affinché i soggetti responsabili in solido assolvano gli obblighi di pagamento. Vengono inoltre aggiornati i riferimenti ai soggetti tenuti all’identificazione e alle esenzioni dall’identificazione IVA.

Recepimento, comunicazioni e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare entro il 31 dicembre 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle alla Commissione, trasmettendo anche il testo delle norme nazionali e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaivacooperazione amministrativaadempimenti tributarimercato interno

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