Direttiva 2000/62
Direttiva 2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/62/CE modifica in più punti la direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose. L’intervento è essenzialmente tecnico e transitorio: proroga termini, chiarisce alcune definizioni e condizioni di deroga, consente temporanee utilizzazioni nazionali di vagoni e cisterne non conformi e aggiorna la procedura di comitato per le decisioni della Commissione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º maggio 2001.
Modifica tecnica della direttiva 96/49/CE sul trasporto ferroviario di merci pericolose, con proroghe transitorie, precisazioni sulle deroghe e aggiornamento della procedura di comitologia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e, indirettamente, agli operatori del trasporto ferroviario di merci pericolose nel territorio dell’Unione, in quanto interviene sulla disciplina armonizzata della direttiva 96/49/CE. Riguarda in particolare vagoni, cisterne, recipienti, contenitori e relative attrezzature impiegati nel trasporto ferroviario di merci pericolose, nonché le deroghe nazionali e le autorizzazioni per trasporti "ad hoc", trasporti regolari di processo industriale e trasporti locali in aree portuali, aeroportuali o siti industriali. La direttiva contiene esclusioni/limitazioni specifiche, tra cui l’esclusione delle materie mediamente ed altamente radioattive dall’ambito delle deroghe per piccole quantità di merci pericolose.
Direttiva 2000/62/CE: modifiche alla disciplina del trasporto ferroviario di merci pericolose
La direttiva interviene sulla direttiva 96/49/CE con un taglio prevalentemente tecnico e transitorio. Il contesto è quello dell’armonizzazione delle norme di sicurezza per il trasporto ferroviario di merci pericolose, con l’esigenza di prorogare alcuni termini, chiarire talune deroghe e adattare la procedura decisionale della Commissione.
Obiettivi e finalità
L’atto persegue tre obiettivi principali:
- chiarire alcuni riferimenti tecnici dell’allegato e dell’articolo 5 della direttiva 96/49/CE;
- consentire transitoriamente l’uso nazionale di vagoni, cisterne e recipienti non ancora allineati alle nuove prescrizioni, evitando vuoti applicativi;
- disciplinare in modo più preciso le deroghe nazionali e la relativa verifica da parte della Commissione.
I considerando evidenziano che alcune attività di normalizzazione del CEN non erano ancora concluse, che occorreva definire meglio i materiali oggetto di deroga e che andavano precisate le condizioni per i trasporti "ad hoc" e per altre forme di deroga locale o industriale.
Ambito di applicazione
La direttiva modifica la disciplina europea sul trasporto ferroviario di merci pericolose. Le modifiche incidono su:
- vagoni, cisterne, recipienti, contenitori e relative attrezzature;
- trasporti nazionali e trasporti locali;
- trasporti "ad hoc";
- trasporti regolari inseriti in un processo industriale definito;
- trasporti localizzati in zone portuali, aeroportuali e siti industriali.
Il regime delle deroghe per piccole quantità di merci pericolose non si estende alle materie mediamente ed altamente radioattive.
Principali modifiche alla direttiva 96/49/CE
Precisazione tecnica dell’articolo 5
La modifica all’articolo 5, par. 2, lett. c) ha carattere lessicale/tecnico e mira a rendere più chiaro il riferimento alle temperature di utilizzazione dei materiali impiegati in imballaggi plastici, cisterne e attrezzature connesse.
Uso nazionale di vagoni e cisterne non conformi
L’articolo 6, par. 3, è riscritto per consentire agli Stati membri di autorizzare, solo sul proprio territorio:
- vagoni costruiti prima del 1º gennaio 1997 e non conformi alla direttiva, se costruiti secondo le regole nazionali vigenti al 31 dicembre 1996 e mantenuti in sicurezza;
- cisterne e vagoni costruiti dal 1º gennaio 1997 ma non conformi all’allegato, se fabbricati secondo le prescrizioni vigenti al momento della costruzione, fino alla data fissata tramite procedura dell’articolo 9.
Proroga dei termini per recipienti e cisterne
L’articolo 6, par. 4, proroga due scadenze:
- 31 dicembre 1998 → 30 giugno 2001;
- 1º gennaio 1999 → 1º luglio 2001.
È inoltre previsto che tali termini siano ulteriormente prorogati per i recipienti e le cisterne per i quali mancano prescrizioni tecniche dettagliate o riferimenti sufficienti alle norme europee pertinenti. La determinazione dei casi concreti e della nuova data ultima spetta alla procedura di comitato.
Deroghe nazionali per quantità limitate e trasporti particolari
Il nuovo articolo 6 disciplina diverse ipotesi di deroga:
- par. 9: deroghe meno vincolanti per il trasporto di piccole quantità di talune merci pericolose, previa notifica alla Commissione e con esclusione delle materie mediamente ed altamente radioattive; la Commissione verifica i requisiti e decide secondo la procedura dell’articolo 9;
- par. 10: autorizzazioni nazionali per trasporti "ad hoc", cioè operazioni chiaramente definite e limitate nel tempo;
- par. 11: autorizzazioni per trasporti regolari facenti parte di un processo industriale definito, su tragitti designati, con carattere locale e sotto rigoroso controllo;
- par. 14: autorizzazioni per trasporti locali su brevi distanze all’interno di zone portuali, aeroportuali o siti industriali, a condizioni meno rigorose rispetto all’allegato.
In tutte queste ipotesi il ruolo della Commissione è centrale: gli Stati membri devono notificare la deroga e la Commissione verifica il rispetto delle condizioni previste, decidendo secondo la procedura dell’articolo 9.
Procedura di attuazione e comitologia
L’articolo 9 viene sostituito per allineare la direttiva al sistema di comitologia della decisione 1999/468/CE. La Commissione è assistita dal "comitato per il trasporto di merci pericolose", istituito dalla direttiva 94/55/CE. Nei casi di rinvio all’articolo 9 si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con un termine di tre mesi per il parere/periodo previsto dall’articolo 5, par. 6.
Recepimento, notifiche e trasparenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º maggio 2001. Le misure nazionali di recepimento devono:
- essere immediatamente comunicate alla Commissione;
- contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale;
- essere accompagnate dalla trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi del recepimento, ma vincolati al risultato da raggiungere entro il termine indicato.
Disposizioni principali
Modifica della definizione tecnica all'articolo 5, par. 2, lett. c)
Viene precisato il riferimento ai materiali di trasporto oggetto della deroga, sostituendo l’espressione relativa alla "temperatura di funzionamento del materiale destinato" con quella concernente la "temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati". La modifica mira a maggiore chiarezza tecnica nell’applicazione della direttiva 96/49/CE.
Regime transitorio per vagoni, cisterne e utilizzazione nazionale
L'articolo 6, par. 3, consente agli Stati membri di autorizzare, soltanto sul proprio territorio, l’uso di vagoni costruiti prima del 1º gennaio 1997 non conformi alla direttiva, purché conformi alle disposizioni nazionali vigenti al 31 dicembre 1996 e mantenuti in condizioni di sicurezza adeguate. Per cisterne e vagoni costruiti dal 1º gennaio 1997, ma non conformi all’allegato pur essendo stati fabbricati secondo le prescrizioni applicabili al momento della costruzione, è ammesso l’uso per il trasporto nazionale fino a una data fissata secondo la procedura dell’articolo 9.
Proroga dei termini per recipienti e cisterne
All'articolo 6, par. 4, i termini del 31 dicembre 1998 e del 1º gennaio 1999 sono sostituiti rispettivamente dal 30 giugno 2001 e dal 1º luglio 2001. È inoltre previsto che tali termini debbano essere ulteriormente prorogati per i recipienti e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche dettagliate o per i quali l’allegato non contiene riferimenti sufficienti alle pertinenti norme europee. La determinazione dei contenitori/cisterne interessati e della data ultima di applicazione è rimessa alla procedura dell’articolo 9.
Deroga per piccole quantità di merci pericolose
Il nuovo articolo 6, par. 9, consente, previa notifica alla Commissione, l’adozione entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall’ultima data di applicazione delle versioni modificate dell’allegato di disposizioni meno vincolanti per il trasporto nel territorio nazionale di piccole quantità di talune merci pericolose. La deroga non si applica alle materie mediamente ed altamente radioattive, deve essere applicata senza discriminazioni e può essere estesa a misure simili adottate da altri Stati membri. La Commissione verifica i presupposti e decide secondo l’articolo 9.
Autorizzazioni nazionali per trasporti "ad hoc"
Il nuovo articolo 6, par. 10, permette agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni valide solo sul proprio territorio per operazioni di trasporto "ad hoc" di merci pericolose vietate dall’allegato o effettuate in condizioni diverse da quelle previste, purché si tratti di operazioni chiaramente definite e limitate nel tempo.
Trasporti regolari di processo industriale e deroghe locali
Il nuovo articolo 6, par. 11, consente autorizzazioni nazionali, su tragitti debitamente designati, per trasporti regolari di merci pericolose facenti parte di un processo industriale definito, anche quando vietati dall’allegato o effettuati in condizioni diverse, se hanno carattere locale e sono rigorosamente controllati in condizioni chiaramente definite. Il nuovo par. 14 autorizza, previa notifica alla Commissione, trasporti locali su brevi distanze all’interno di zone portuali, aeroportuali o siti industriali a condizioni meno rigorose di quelle dell’allegato, con verifica della Commissione secondo la procedura dell’articolo 9.
Aggiornamento della procedura di comitologia all'articolo 9
L’articolo 9 è sostituito e prevede che la Commissione sia assistita dal "comitato per il trasporto di merci pericolose", istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 94/55/CE. Nei casi di rinvio a tale articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8 della stessa decisione; il periodo di cui all’articolo 5, par. 6, è fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Termine di recepimento e obblighi di informazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º maggio 2001 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta a tutti gli Stati membri.
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