Direttiva 2000/66
Direttiva 2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono secondo le condizioni fissate a livello UE. L'iscrizione è accompagnata da prescrizioni specifiche su purezza, uso esclusivo come erbicida e tutela delle acque sotterranee e degli organismi acquatici. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2002 e adeguare le autorizzazioni esistenti entro i termini previsti, con un periodo più lungo per i prodotti che richiedono una valutazione completa secondo i principi uniformi.
Iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione delle condizioni particolari di autorizzazione e del termine di recepimento per gli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in relazione all'autorizzazione, modifica o revoca dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva. Rileva per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente triasulfuron e per quelli che contengono triasulfuron insieme ad altre sostanze attive già incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono esclusi dal dettaglio divulgabile del rapporto di riesame le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE.
Iscrizione del triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2000/66/CE della Commissione inserisce il triasulfuron tra le sostanze attive ammesse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari. L'intervento si colloca nell'ambito del programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e segue la valutazione scientifica svolta da uno Stato membro relatore, il successivo riesame in sede di comitato fitosanitario permanente e il parere del comitato scientifico per le piante.
Finalità e presupposti della decisione
La Commissione richiama il criterio sostanziale dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE: una sostanza può essere iscritta se si può ragionevolmente ritenere che l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e i relativi residui non producano effetti nocivi per la salute umana o animale, per le acque sotterranee né conseguenze inaccettabili per l'ambiente. Nel caso del triasulfuron, le valutazioni hanno consentito di ritenere soddisfatti, in generale, tali requisiti per gli impieghi esaminati, pur con specifiche cautele ambientali.
Ambito di applicazione e conseguenze pratiche
L'iscrizione riguarda i prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva e consente agli Stati membri di procedere, secondo la disciplina della direttiva 91/414/CEE, al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni. La direttiva chiarisce che l'autorizzazione nazionale è possibile soltanto tenendo conto delle condizioni dell'iscrizione nell'allegato I e dei principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri di cui all'allegato III.
Obblighi per gli Stati membri e termini di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 31 gennaio 2002 e informarne senza indugio la Commissione. Entro tale termine devono anche modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron.
Per l'applicazione completa dei principi uniformi è previsto un termine più lungo:
- per i prodotti contenenti esclusivamente triasulfuron, quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva;
- per i prodotti contenenti triasulfuron insieme a un'altra sostanza attiva già iscritta nell'allegato I, quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima sostanza interessata.
Trasparenza e rapporto di riesame
La direttiva impone agli Stati membri di tenere il rapporto di riesame a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Tale rapporto è richiamato come strumento necessario per applicare correttamente i punti dei principi uniformi dell'allegato VI che presuppongono la valutazione dei dati dell'allegato II.
Condizioni tecniche e ambientali dell'iscrizione
L'allegato alla direttiva dettaglia le condizioni particolari dell'iscrizione del triasulfuron:
- purezza minima della sostanza attiva prodotta: 940 g/kg;
- uso autorizzabile solo come erbicida;
- necessità di considerare, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, le conclusioni del rapporto di riesame del 13 luglio 2000, incluse le appendici I e II.
In particolare, gli Stati membri devono prestare speciale attenzione:
- alla protezione delle acque sotterranee;
- alle conseguenze per gli organismi acquatici;
- all'inserimento, nelle condizioni di autorizzazione, di misure di limitazione dei rischi quando necessario.
Durata dell'iscrizione e quadro temporale
L'iscrizione del triasulfuron ha una scadenza fissata al 31 luglio 2011. La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2001, lasciando agli Stati membri un periodo di adeguamento prima dell'obbligo di conformità entro il 31 gennaio 2002. Questo meccanismo conferma la logica tipica delle direttive di settore: vincolo sul risultato da raggiungere, ma spazio nazionale nella scelta delle forme e dei mezzi di trasposizione e nell'adeguamento delle autorizzazioni esistenti, nel rispetto degli standard fissati a livello UE.
Disposizioni principali
Iscrizione del triasulfuron nell'allegato I
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della sostanza attiva triasulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo quanto precisato nell'allegato alla direttiva. L'iscrizione consente, in linea di principio, la prosecuzione delle procedure nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, nel rispetto delle condizioni UE.
Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 gennaio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne senza indugio la Commissione. Entro lo stesso termine devono inoltre modificare o revocare, se del caso e in conformità alla direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron.
Termini differenziati per prodotti mono-sostanza o a più sostanze
L'articolo 2, paragrafo 2, prevede un termine più ampio per l'applicazione del processo di valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III: per i prodotti contenenti esclusivamente triasulfuron il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva; per i prodotti contenenti triasulfuron insieme ad un'altra sostanza attiva già iscritta nell'allegato I, il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.
Accesso al rapporto di riesame
L'articolo 2, paragrafo 3, impone agli Stati membri di tenere il rapporto di riesame, esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli interessati per consultazione o su richiesta specifica. Si tratta di un obbligo di trasparenza funzionale alla corretta applicazione delle condizioni di autorizzazione.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
L'articolo 2, paragrafo 4, richiede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° agosto 2001. L'articolo 4 identifica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Condizioni particolari di iscrizione del triasulfuron
L'allegato fissa condizioni sostanziali e operative: purezza minima della sostanza attiva prodotta pari a 940 g/kg; autorizzazione esclusiva per l'uso come erbicida; obbligo di considerare, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, le conclusioni del rapporto di riesame del 13 luglio 2000, incluse le appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee e agli organismi acquatici, prevedendo ove necessario misure di limitazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione.
Durata dell'iscrizione
L'allegato stabilisce che la data di scadenza dell'iscrizione del triasulfuron è il 31 luglio 2011, coerentemente con il limite massimo decennale richiamato nei considerando della direttiva 91/414/CEE.
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