Direttiva 2000/61
Direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2000/61/CE modifica in più punti la direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada. L’intervento mira soprattutto a prorogare termini transitori, introdurre deroghe nazionali limitate e rafforzare il coordinamento con i lavori di normalizzazione CEN ed ECE-ONU. Viene inoltre aggiunto un nuovo allegato C, che specifica le disposizioni particolari applicabili ad alcuni articoli della direttiva.
Modifica della direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada, con proroghe dei termini, nuove deroghe nazionali e adattamenti tecnici agli allegati.
Ambito di applicazione
Si applica al trasporto di merci pericolose su strada nell’ambito della direttiva 94/55/CE, con particolare riguardo ai trasporti nazionali di talune merci pericolose, alle cisterne, ai contenitori, agli imballaggi in materie plastiche, ai veicoli costruiti prima o dopo il 1° gennaio 1997 e alle operazioni di trasporto locali o ad hoc. Prevede esclusioni e limitazioni specifiche, tra cui l’esclusione delle materie mediamente ed altamente radioattive dalle deroghe per piccoli quantitativi e l’applicazione di alcune disposizioni solo a specifiche classi di merci pericolose indicate nell’allegato C. Si riferisce agli Stati membri, che devono recepire le modifiche nell’ordinamento interno.
Direttiva 2000/61/CE: modifica della direttiva 94/55/CE sul trasporto di merci pericolose su strada
La direttiva interviene come atto modificativo della direttiva 94/55/CE, con l’obiettivo di adeguare la disciplina del trasporto di merci pericolose su strada ai ritardi dei lavori di normalizzazione CEN ed ECE-ONU e di introdurre alcune proroghe e deroghe transitorie. Il testo mira inoltre a mantenere la coerenza tra la normativa comunitaria e l’evoluzione tecnica, affidando alla procedura comitologica le decisioni su proroghe e adattamenti tecnici.
Obiettivi e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che il legislatore dell’Unione intende:
- prorogare termini già previsti dalla direttiva 94/55/CE, poiché i lavori tecnici necessari non erano ancora conclusi;
- consentire, in casi limitati, l’adozione di norme nazionali più rigorose per ragioni climatiche;
- disciplinare in modo più puntuale le deroghe per trasporti locali, piccoli quantitativi e operazioni ad hoc;
- allineare la direttiva alla decisione 1999/468/CE in materia di comitologia.
Ambito di applicazione e contenuto materiale
La direttiva non sostituisce integralmente la disciplina originaria, ma modifica disposizioni specifiche della direttiva 94/55/CE. Le modifiche riguardano in particolare:
- il trasporto nazionale di determinate merci pericolose;
- veicoli cisterna, cisterne e contenitori;
- imballaggi in materie plastiche;
- trasporti locali e trasporti ad hoc;
- l’aggiornamento degli allegati tecnici e l’inserimento del nuovo allegato C.
L’allegato C individua i trasporti nazionali rilevanti ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), includendo, tra l’altro:
- materie ed oggetti esplosivi della classe 1 oltre determinate soglie quantitative per unità di trasporto;
- alcune merci trasportate in cisterne o contenitori di capacità totale superiore a 3000 litri;
- specifici colli della classe 7 (materie radioattive), con riferimento a colli di materie fissili e colli di tipo B.
Garanzia della qualità delle imprese
La nuova formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), collega la disciplina alla garanzia della qualità delle imprese che effettuano i trasporti nazionali elencati nell’allegato C. La direttiva precisa che:
- le disposizioni nazionali su tali requisiti non possono essere ampliate oltre il loro ambito;
- tali disposizioni cessano quando misure analoghe divengono obbligatorie a livello comunitario;
- entro due anni dall’entrata in vigore della norma europea sulla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con proposta sulla proroga o abrogazione della disciplina.
Cisterne, baricentro e condizioni climatiche
L’articolo 5 viene modificato per aggiornare i rinvii tecnici e per disciplinare la transizione in materia di baricentro dei veicoli cisterna. Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali specifiche sui veicoli cisterna immatricolati sul loro territorio fino alla modifica della disposizione speciale pertinente dell’allegato C, ma comunque:
- non oltre il 30 giugno 2001 per i veicoli cisterna ricompresi nella disposizione speciale del punto 3 dell’allegato C, conformemente alla versione emendata dell’ADR applicabile dal 1° luglio 2001;
- non oltre il 30 giugno 2005 per gli altri veicoli cisterna.
È inoltre introdotta una facoltà specifica per gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente sotto -20 °C, che possono imporre norme più rigorose sulla temperatura di utilizzazione di:
- materiali per imballaggi in materie plastiche;
- cisterne;
- relative attrezzature. Tale facoltà vale per il trasporto nazionale sul loro territorio fino all’inserimento negli allegati di disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate alle diverse zone climatiche.
Regime transitorio per veicoli, contenitori e cisterne
La nuova formulazione dell’articolo 6 è la parte più rilevante sul piano operativo. Essa prevede che gli Stati membri possano autorizzare l’utilizzazione nel proprio territorio di veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1997, anche se non conformi alla direttiva, purché:
- siano stati costruiti secondo i requisiti della legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996;
- siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.
Per cisterne e veicoli costruiti dal 1° gennaio 1997 che non siano conformi all’allegato B, ma siano stati fabbricati nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data di costruzione, la direttiva consente la prosecuzione dell’uso per il trasporto nazionale fino a una data che sarà determinata secondo la procedura dell’articolo 9.
Quanto a contenitori e cisterne costruiti secondo la normativa nazionale vigente al 31 dicembre 1996, gli Stati membri possono mantenere in vigore tali disposizioni fino a quando negli allegati A e B siano inserite norme di costruzione e di impiego con valore vincolante equivalente e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2001. I contenitori e le cisterne costruiti prima del 1° luglio 2001, se mantenuti conformi ai requisiti di sicurezza pertinenti, possono continuare a essere utilizzati anche dopo tale data alle stesse condizioni.
La direttiva riconosce poi che queste date devono essere prorogate per i contenitori e le cisterne per i quali non esistono prescrizioni tecniche particolareggiate o non sono stati inseriti riferimenti sufficienti alle norme europee pertinenti. Anche in questo caso, la data ultima di applicazione viene determinata mediante la procedura dell’articolo 9.
Per gli imballaggi in materie plastiche di capacità non superiore a 20 litri è espressamente prevista la possibilità di prorogare la data fino al 30 giugno 2001 al più tardi.
Deroghe per piccoli quantitativi, trasporti locali e trasporti ad hoc
L’articolo 6, paragrafo 9, viene riscritto per disciplinare deroghe nazionali più flessibili ma controllate. Gli Stati membri possono, previa notifica alla Commissione e entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall’ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B:
- applicare disposizioni meno vincolanti per il trasporto nel proprio territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, con esclusione delle materie mediamente ed altamente radioattive;
- applicare disposizioni diverse da quelle degli allegati per i trasporti di carattere locale sul proprio territorio.
Le deroghe devono essere applicate in modo indiscriminato. Gli Stati membri possono anche adottare in qualsiasi momento disposizioni simili a quelle già adottate da altri Stati membri, previa notifica alla Commissione. La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni e decide, secondo la procedura dell’articolo 9, se le deroghe possono essere adottate.
Sempre nell’articolo 6, il nuovo paragrafo 11 consente agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni valide soltanto sul proprio territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose vietate dagli allegati A e B o svolte in condizioni diverse da quelle previste, purché si tratti di operazioni chiaramente definite e limitate nel tempo.
Comitologia e allegato C
L’articolo 9 è sostituito per adeguare il meccanismo decisionale alla decisione 1999/468/CE. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose e, nei casi di rinvio all’articolo 9, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell’articolo 8. Il termine del procedimento è fissato a tre mesi.
Inoltre, viene inserito il nuovo allegato C, che raccoglie le disposizioni particolari per l’applicazione di alcuni articoli della direttiva e funge da base tecnica per le deroghe, le proroghe e i rinvii operativi richiamati nel testo.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro il 1° maggio 2001. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è rilevante perché:
- conferma la natura transitoria di molte deroghe tecniche in attesa di standard europei definitivi;
- attribuisce agli Stati membri margini di discrezionalità solo entro limiti temporali e procedurali stringenti;
- richiede attenzione alle notifiche alla Commissione e alle decisioni adottate tramite comitologia;
- impone un monitoraggio delle norme nazionali di recepimento, soprattutto per imprese di trasporto, gestori di cisterne/contenitori e operatori che effettuano trasporti locali o ad hoc.
In sintesi, la direttiva rafforza l’armonizzazione progressiva del trasporto di merci pericolose su strada, ma conserva spazi nazionali limitati per esigenze tecniche, climatiche e operative, subordinandoli a controllo europeo e a scadenze precise.
Disposizioni principali
Modifiche alla garanzia della qualità e alla relazione della Commissione
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 94/55/CE è sostituito per disciplinare la garanzia della qualità delle imprese quando effettuano i trasporti nazionali indicati al punto 1 dell’allegato C. Le disposizioni nazionali su tali requisiti non possono essere estese oltre il loro ambito; cessano inoltre di applicarsi quando misure analoghe diventino obbligatorie a livello comunitario. Entro due anni dall’entrata in vigore della norma europea sulla garanzia di qualità del trasporto di merci pericolose, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, con proposta sulla proroga o abrogazione della disciplina.
Baricentro delle cisterne e norme climatiche più rigorose
All’articolo 5 sono aggiornati i rinvii tecnici e, per il baricentro dei veicoli cisterna, gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali specifiche fino all’eventuale modifica della disposizione speciale dell’allegato C, ma comunque non oltre il 30 giugno 2001 per i veicoli cisterna rientranti nella disposizione speciale del punto 3 dell’allegato C e non oltre il 30 giugno 2005 per gli altri veicoli cisterna. È inoltre introdotta una facoltà per gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente sotto -20 °C di imporre norme più rigorose sulla temperatura di utilizzazione di imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature per il trasporto nazionale, fino all’inserimento di disposizioni armonizzate nelle norme di riferimento.
Disciplina transitoria per veicoli, cisterne e contenitori
L’articolo 6 è riformulato per consentire agli Stati membri di autorizzare l’uso di veicoli costruiti prima del 1° gennaio 1997 non conformi alla direttiva, purché costruiti secondo la legislazione nazionale applicabile al 31 dicembre 1996 e mantenuti in condizioni di sicurezza adeguate. Le cisterne e i veicoli costruiti dal 1° gennaio 1997, se non conformi all’allegato B ma fabbricati nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data di costruzione, possono continuare a essere usati per il trasporto nazionale fino a una data da determinare secondo la procedura dell’articolo 9. Per contenitori e cisterne costruiti in base alla normativa nazionale al 31 dicembre 1996, le disposizioni nazionali possono restare in vigore fino all’inserimento negli allegati A e B di norme tecniche equivalenti e comunque non oltre il 30 giugno 2001; tali date possono essere prorogate per i casi in cui manchino prescrizioni tecniche dettagliate o riferimenti sufficienti alle norme europee pertinenti. Anche la data ultima di applicazione della direttiva a tali contenitori e cisterne è determinata con la procedura dell’articolo 9. Per gli imballaggi in materie plastiche di capacità non superiore a 20 litri è prevista la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2001.
Deroghe nazionali per piccoli quantitativi, trasporti locali e trasporti ad hoc
L’articolo 6, paragrafo 9, è sostituito per consentire agli Stati membri, previa notifica alla Commissione e entro il 31 dicembre 2002 o entro due anni dall’ultima data di applicazione delle versioni modificate degli allegati A e B, di applicare disposizioni meno vincolanti per il trasporto nel proprio territorio di piccoli quantitativi di talune merci pericolose, con esclusione delle materie mediamente ed altamente radioattive. Nello stesso termine, previa notifica, possono anche applicare disposizioni diverse per i trasporti di carattere locale nel proprio territorio. Le deroghe devono essere applicate indiscriminatamente; gli Stati membri possono inoltre adottare in qualunque momento disposizioni simili a quelle di altri Stati membri, sempre previa notifica. La Commissione verifica il rispetto delle condizioni e decide, secondo la procedura dell’articolo 9, se le deroghe possono essere adottate.
Operazioni di trasporto ad hoc
L’articolo 6, paragrafo 11, è sostituito per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni valide solo sul proprio territorio per operazioni di trasporto ad hoc di merci pericolose vietate dagli allegati A e B o svolte in condizioni diverse da quelle previste, purché si tratti di operazioni chiaramente definite e limitate nel tempo.
Aggiornamento del meccanismo comitologico
L’articolo 9 è sostituito: la Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose; nei casi di rinvio a tale articolo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, con il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, fissato a tre mesi. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Introduzione dell’allegato C
Viene aggiunto un nuovo allegato C contenente disposizioni particolari relative ad alcuni articoli della direttiva, in particolare la definizione dei trasporti nazionali rilevanti ai fini della garanzia di qualità, l’individuazione delle disposizioni particolari per il baricentro delle cisterne, per la costruzione e l’uso di contenitori e cisterne e per i rinvii relativi agli imballaggi in materie plastiche.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1° maggio 2001 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è rivolta agli Stati membri.
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