Direttiva 2000/68
Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva iscrive il bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di procedere all'autorizzazione, modifica o revoca dei prodotti fitosanitari che lo contengono secondo le regole armonizzate dell'Unione. L'iscrizione avviene a seguito della valutazione scientifica della sostanza e delle conclusioni del rapporto di riesame, con specifiche cautele per le acque sotterranee. Sono fissati termini di recepimento, obblighi di adeguamento delle autorizzazioni nazionali e una durata limitata dell'iscrizione fino al 31 luglio 2011.
Iscrizione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con condizioni specifiche di autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti fitosanitari contenenti bentazone come sostanza attiva, ai fini della loro autorizzazione, modifica o revoca negli Stati membri ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Incide sull'inclusione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi sugli impieghi autorizzabili; l'allegato limita l'autorizzazione alle sole utilizzazioni come erbicida e stabilisce condizioni particolari di purezza e di valutazione, con particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Non disciplina in modo generale tutti i fitosanitari, ma solo quelli che contengono questa sostanza attiva; per i prodotti con più sostanze attive, la valutazione completa segue la logica dell'ultima sostanza inclusa nell'allegato I.
Direttiva 2000/68/CE: iscrizione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2000/68/CE della Commissione attua l'esito della procedura di valutazione prevista per le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e inserisce il bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. L'atto si fonda sulle valutazioni scientifiche effettuate a livello UE, sul rapporto di riesame del 13 luglio 2000 e sul parere del comitato scientifico per le piante, che non ha evidenziato rischi inaccettabili ma ha raccomandato attenzione particolare alle acque sotterranee nelle zone vulnerabili e nelle coltivazioni di riso.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nell'ambito della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, attuato dal regolamento (CEE) n. 3600/92 e dal regolamento (CE) n. 933/94. L'obiettivo è consentire che i prodotti fitosanitari contenenti bentazone possano essere autorizzati, modificati o revocati negli Stati membri sulla base di una valutazione armonizzata della sostanza attiva e dei principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda esclusivamente il bentazone come sostanza attiva dei prodotti fitosanitari. Gli effetti giuridici concernono l'iscrizione della sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e, conseguentemente, le autorizzazioni nazionali dei prodotti che la contengono. Il meccanismo si estende anche ai prodotti con più sostanze attive, per i quali la valutazione completa secondo i principi uniformi può avvenire solo quando tutte le sostanze attive rilevanti siano state incluse nell'allegato I.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2002 adottando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Entro lo stesso termine devono, se del caso, modificare o revocare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bentazone. Le misure nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dai singoli Stati membri.
Termini differenziati per l'adeguamento delle autorizzazioni
La direttiva riconosce tempi più lunghi per l'adeguamento pratico dei fascicoli e delle autorizzazioni, tenendo conto della procedura di valutazione secondo l'allegato VI e della presentazione del fascicolo completo ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/414/CEE. In particolare:
- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone, il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva;
- per i prodotti contenenti bentazone insieme a un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.
Accesso al rapporto di riesame
Gli Stati membri devono tenere a disposizione degli interessati il rapporto di riesame del bentazone, esclusi i dati riservati ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, sia per consultazione sia su richiesta specifica. Il rapporto è considerato necessario per l'applicazione corretta dei principi uniformi dell'allegato VI, in particolare per la valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva.
Condizioni specifiche dell'iscrizione
L'allegato alla direttiva stabilisce condizioni materiali per l'iscrizione del bentazone:
- purezza della sostanza attiva prodotta pari a 960 g/kg;
- autorizzazione limitata alle sole utilizzazioni come erbicida;
- obbligo, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di considerare le conclusioni del rapporto di riesame, in particolare le appendici I e II della versione finale adottata il 13 luglio 2000;
- particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nella valutazione globale.
Durata dell'iscrizione e decorrenza
L'iscrizione del bentazone non è illimitata. L'allegato fissa infatti la data di scadenza dell'iscrizione al 31 luglio 2011. La direttiva entra in vigore il 1o agosto 2001 ed è indirizzata agli Stati membri, che devono quindi organizzare tempestivamente il recepimento e l'adeguamento delle autorizzazioni nazionali entro i termini stabiliti.
Disposizioni principali
Iscrizione del bentazone nell'allegato I
L'articolo 1 dispone l'iscrizione della sostanza attiva bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all'allegato della direttiva.
Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni nazionali
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 gennaio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne senza indugio la Commissione. Entro tale termine essi devono modificare o revocare, ove del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti bentazone.
Termini differenziati per la valutazione dei prodotti
L'articolo 2, paragrafo 2, proroga il termine di cui al paragrafo 1: per i prodotti contenenti esclusivamente bentazone, il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva; per i prodotti contenenti bentazone insieme ad un'altra sostanza attiva già inclusa nell'allegato I, il termine è di quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva relativa all'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.
Accesso al rapporto di riesame
L'articolo 2, paragrafo 3, obbliga gli Stati membri a tenere il rapporto di riesame, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica.
Richiamo alla direttiva nelle misure nazionali
L'articolo 2, paragrafo 4, prevede che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva o siano corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1o agosto 2001. L'articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Condizioni dell'allegato: purezza, impieghi e valutazione
L'allegato prevede che la purezza della sostanza attiva prodotta sia pari a 960 g/kg; autorizza solo utilizzazioni come erbicida; impone, ai fini dei principi uniformi dell'allegato VI, di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bentazone, in particolare delle appendici I e II, e di prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.
Durata dell'iscrizione
L'allegato fissa la data di scadenza dell'iscrizione al 31 luglio 2011.
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