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Direttiva 2000/67

Direttiva 2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

Normativa europea32000L0067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2000/67/CE della Commissione iscrive l’esfenvalerate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare, modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono secondo le condizioni fissate. L’iscrizione è accompagnata da requisiti specifici sulla purezza della sostanza, sul solo impiego come insetticida e sull’adozione di misure di limitazione dei rischi per ambiente acquatico e artropodi non bersaglio. La direttiva stabilisce anche termini per il recepimento, per l’adeguamento delle autorizzazioni e una data di scadenza dell’iscrizione.

Iscrizione dell’esfenvalerate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva esfenvalerate e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, ai fini della loro autorizzazione, modifica o revoca negli Stati membri ai sensi della direttiva 91/414/CEE. Rileva per gli usi valutati nel procedimento di riesame e per le autorizzazioni esistenti e future; l’allegato limita le utilizzazioni autorizzabili ai soli impieghi come insetticida. Sono richiamate specifiche cautele per la tutela dell’ambiente acquatico e degli artropodi non bersaglio.

Direttiva 2000/67/CE: iscrizione dell’esfenvalerate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2000/67/CE della Commissione conclude il procedimento di valutazione dell’esfenvalerate e ne dispone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La misura consente l’utilizzo regolatorio della sostanza nei prodotti fitosanitari, ma solo entro condizioni tecniche e di sicurezza specifiche, definite alla luce del riesame scientifico svolto a livello UE.

Contesto normativo e finalità

La direttiva si colloca nell’ambito del programma di lavoro previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, attuato tramite il regolamento (CEE) n. 3600/92 e gli elenchi delle sostanze da valutare predisposti dal regolamento (CE) n. 933/94. Il considerando richiama il criterio di iscrizione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE: una sostanza può essere inclusa nell’allegato I solo se si può presumere che i prodotti fitosanitari che la contengono, e i relativi residui, non producano effetti nocivi sulla salute umana o animale, sulle acque sotterranee o sull’ambiente.

Esito della valutazione scientifica

La sostanza esfenvalerate è stata valutata dagli Stati membri e dalla Commissione sulla base della relazione del Portogallo, designato Stato membro relatore. Il riesame si è concluso il 13 luglio 2000 con il rapporto di riesame della Commissione. Il comitato scientifico per le piante, consultato sul fascicolo, ha evidenziato la necessità di misure di limitazione dei rischi per proteggere l’ambiente acquatico e gli artropodi non bersaglio.

Iscrizione e portata degli effetti giuridici

L’articolo 1 iscrive l’esfenvalerate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo le condizioni dell’allegato alla direttiva 2000/67/CE. L’effetto pratico è che gli Stati membri possono procedere, in relazione ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, a rilasciare, modificare o revocare le autorizzazioni in conformità alla disciplina armonizzata della direttiva 91/414/CEE, tenendo conto delle condizioni di iscrizione e dei principi uniformi dell’allegato VI.

Obblighi per gli Stati membri e termini di adeguamento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2002 e di comunicarlo alla Commissione. Entro lo stesso termine devono essere modificate o revocate, se necessario, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate.

La direttiva prevede tuttavia una scansione temporale più ampia per la revisione completa delle autorizzazioni:

  • per i prodotti contenenti esclusivamente esfenvalerate, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva;
  • per i prodotti contenenti esfenvalerate insieme a un’altra sostanza attiva già inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva che iscrive nell’allegato I l’ultima di tali sostanze.

Questa disciplina riflette il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri sulla forma e sui mezzi del recepimento, pur vincolandoli al risultato: adeguare il proprio sistema autorizzatorio agli esiti della valutazione UE.

Obblighi di trasparenza e riferimento all’atto UE

L’articolo 2, paragrafo 3, impone agli Stati membri di rendere disponibile agli eventuali interessati il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE. Il paragrafo 4 richiede inoltre un riferimento espresso alla direttiva nelle misure nazionali di recepimento, oppure la loro pubblicazione con tale riferimento.

Condizioni tecniche dell’iscrizione

L’allegato alla direttiva precisa che:

  • la sostanza attiva prodotta deve avere una purezza minima di 830 g/kg;
  • sono autorizzabili solo utilizzazioni come insetticida;
  • nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell’esfenvalerate, in particolare delle appendici I e II della versione finale adottata il 13 luglio 2000;
  • gli Stati membri devono prestare particolare attenzione agli eventuali effetti sugli organismi acquatici e sugli artropodi non bersaglio;
  • le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

Per i professionisti del settore, ciò significa che l’autorizzazione nazionale dei formulati contenenti esfenvalerate non può essere automatica, ma deve essere coerente con tali condizioni e con la valutazione dei rischi specifici.

Durata dell’iscrizione

La direttiva fissa una durata limitata dell’iscrizione: la data di scadenza è il 31 luglio 2011. Ne consegue che l’inclusione nell’allegato I non è indefinita, ma soggetta a rinnovo o a nuova valutazione alla scadenza.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore al 1º agosto 2001. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni operative

Sul piano operativo, la direttiva impone agli Stati membri di:

  • adeguare il quadro normativo interno entro il termine di recepimento;
  • riesaminare le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate;
  • garantire che le autorizzazioni future rispettino le condizioni tecniche dell’allegato e i principi uniformi dell’allegato VI;
  • assicurare la disponibilità del rapporto di riesame agli interessati.

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, il punto centrale è la necessità di verificare la conformità dei dossier autorizzativi nazionali ai requisiti UE, nonché l’impatto delle condizioni speciali sulla commercializzazione e sull’uso dei prodotti contenenti esfenvalerate.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’esfenvalerate nell’allegato I

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della sostanza attiva esfenvalerate nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, alle condizioni riportate nell’allegato della direttiva.

Recepimento e adeguamento delle autorizzazioni

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 gennaio 2002 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di informarne senza indugio la Commissione. Entro tale termine gli Stati membri devono inoltre modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate.

Termini differiti per la valutazione delle autorizzazioni

L’articolo 2, paragrafo 2, proroga il termine di cui al paragrafo 1: per i prodotti contenenti esclusivamente esfenvalerate, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva; per i prodotti contenenti esfenvalerate insieme ad un’altra sostanza attiva già inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine è di quattro anni dall’entrata in vigore della direttiva di iscrizione nell’allegato I dell’ultima di tali sostanze.

Messa a disposizione del rapporto di riesame

L’articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che il rapporto di riesame, salvo le informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, deve essere tenuto a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o reso disponibile su richiesta.

Riferimento alla direttiva negli atti nazionali

L’articolo 2, paragrafo 4, prevede che le misure nazionali di recepimento rechino un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il 1º agosto 2001.

Condizioni particolari dell’iscrizione

L’allegato prescrive una purezza minima della sostanza attiva prodotta di 830 g/kg, ammette soltanto l’uso come insetticida e impone, ai fini dei principi uniformi dell’allegato VI, di tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame finale del 13 luglio 2000, con particolare attenzione agli effetti sugli organismi acquatici e sugli artropodi non bersaglio e con eventuale inserimento di misure di limitazione dei rischi nelle condizioni di autorizzazione.

Scadenza dell’iscrizione

L’allegato fissa la data di scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2011.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambienteautorizzazioni amministrative

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