Sentenza n. 5/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo Cat.-OMISSIS-, notificato il 18.02.2024, presentata dal ricorrente; - nonchè di qualsiasi atto che possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o, comunque, posto in rapporto di correlazione dello stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza, deducendo eccesso di potere, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché mancanza di idonei parametri di riferimento. Ha sostenuto che il provvedimento si limitasse a richiamare apoditticamente il preavviso di rigetto, fondato su frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia, rapporti di parentela con soggetti analogamente gravati e un deferimento del 2012 per detenzione abusiva di munizioni ex art. 697 c.p., senza considerare le osservazioni e la documentazione prodotte nel procedimento. Ha contestato inoltre il rilievo attribuito all'omessa previa presentazione di un'istanza di accesso agli atti, evidenziando che l'accesso non avrebbe consentito di conoscere tempestivamente gli elementi necessari per articolare le difese nel termine previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Il ricorrente ha dedotto che il procedimento penale si era estinto per oblazione, che i parenti indicati erano stati assolti e che le frequentazioni erano occasionali, risalenti o giustificate dalla residenza e dall'attività lavorativa in piccoli centri. Ha infine sostenuto l'assenza di precedenti penali, l'affidabilità personale e la mancanza di attualità del pericolo di abuso delle armi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al deferimento per detenzione abusiva di munizioni, ha ritenuto legittimo il rilievo amministrativo del fatto storico, nonostante l'estinzione del reato per oblazione: tale pronuncia, non contenendo un accertamento dell'estraneità al fatto, non elimina il valore prognostico della condotta ai fini della valutazione di affidabilità nell'uso delle armi. L'Amministrazione ha quindi ragionevolmente potuto considerare che il richiedente domandava per la prima volta il porto di fucile dopo essere stato deferito per un illecito attinente alla detenzione di munizioni. Quanto alle frequentazioni, il provvedimento ha richiamato per relationem le informative dei Carabinieri; i dati ostensibili successivamente comunicati hanno evidenziato numerosi incontri con soggetti gravati da pregiudizi penali o di polizia. Il ricorrente ha contestato soltanto alcune frequentazioni, senza negare né spiegare specificamente quelle avvenute a Reggio Calabria e in altra località, né fornire una diversa lettura della loro natura o rilevanza. Il TAR ha ritenuto pertanto infondate le censure, anche sotto il profilo dell'onere di contestazione. Ha ritenuto superfluo esaminare i rapporti di parentela, poiché le ragioni relative alle frequentazioni e al deferimento penale erano autonomamente sufficienti a sostenere il giudizio di inaffidabilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto e al termine per la presentazione delle osservazioni procedimentali.
art. 697 c.p.
La detenzione abusiva di munizioni costituisce il fatto storico valutabile dall'Amministrazione ai fini del giudizio prognostico di affidabilità nell'uso delle armi, anche quando il reato sia stato successivamente estinto per oblazione.
art. 129, comma 2, c.p.p.
È richiamato per distinguere l'estinzione per oblazione dalle pronunce che accertano l'estraneità dell'imputato al fatto; solo queste ultime eliminano il rilievo del fatto storico.
art. 24 l. 241/1990
È richiamato in relazione al diniego di accesso alle informative di polizia.
art. 25 l. 241/1990
È richiamato quale base dell'istanza di accesso presentata dal ricorrente.
art. 1049 d.P.R. 90/2010
È richiamato dall'amministrazione quale fondamento del diniego di accesso agli atti della stazione dei Carabinieri.
Massime di principio
- L'estinzione del reato per oblazione, in assenza di un accertamento dell'estraneità dell'interessato al fatto, non impedisce all'autorità di pubblica sicurezza di valutare il fatto storico quale elemento prognostico nell'esercizio del potere di rilascio o diniego delle licenze concernenti le armi.
- Nel procedimento per il rilascio di una licenza di porto d'armi, un deferimento per detenzione abusiva di munizioni può concorrere, anche se risalente e seguito da oblazione, alla formazione del giudizio amministrativo di inaffidabilità, purché sia considerato dall'amministrazione nell'ambito della complessiva valutazione prognostica.
- Il provvedimento di diniego può motivare per relationem mediante il richiamo a informative di polizia, anche senza riprodurne integralmente il contenuto, quando gli elementi rilevanti siano conoscibili dall'interessato e quest'ultimo abbia la possibilità di contestarli specificamente.
- Chi impugna un diniego fondato su informative relative a frequentazioni con soggetti pregiudicati deve contestare specificamente tutti gli elementi rilevanti e fornire, ove possibile, una diversa spiegazione della natura e della rilevanza degli incontri; la contestazione solo parziale non priva di rilievo gli ulteriori elementi non negati o non spiegati.
- Quando più ragioni autonome sorreggono il diniego di una licenza di polizia e almeno alcune di esse risultano sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, il giudice può ritenere superfluo esaminare le ulteriori ragioni motivazionali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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