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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26279/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria del Comune nei confronti del proprio ex sindaco, ritenuto responsabile di aver adottato atti che avrebbero fatto gravare sull’ente i costi dell’energia elettrica del depuratore comunale, in un periodo in cui era in corso la gestione temporanea e i lavori di adeguamento dell’impianto. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda del Comune e condannato l’ex sindaco al pagamento di euro 38.000,00, ritenendo il debito relativo ai consumi elettrici riconducibile alla sua condotta, in assenza di impegno contabile e copertura finanziaria. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello dell’ex sindaco, ha rigettato la domanda del Comune nei suoi confronti e ha ritenuto non addebitabile al sindaco la spesa per l’energia elettrica, ricostruendo la vicenda come inserita in un iter amministrativo più complesso che coinvolgeva anche altri soggetti e altri atti. In cassazione il Comune ha proposto sei motivi: omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione degli artt. 153, 183 e 191 TUEL; violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’ammissibilità di documenti prodotti in appello; difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 345 c.p.c.; irragionevolezza della ricostruzione fattuale della Corte territoriale. La ricorrente incidentale, ex responsabile dell’ufficio tecnico, ha dedotto a sua volta omesso esame e violazione del TUEL, oltre a omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per mutamento dei fatti costitutivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del Comune e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili alcuni motivi del Comune perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità; ha inoltre giudicato generica la censura ex art. 112 c.p.c. relativa ai documenti di appello. Gli altri motivi sono stati reputati infondati perché la Corte d’appello non aveva omesso l’esame dei fatti decisivi, ma li aveva esaminati espressamente, escludendo comunque la responsabilità dell’ex sindaco e fondando la decisione sulla documentazione già acquisita in primo grado, non su documenti tardivamente prodotti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le questioni sollevate riguardavano profili assorbiti dalla decisione di appello e non statuizioni sfavorevoli ancora impugnabili. Le spese sono state compensate integralmente tra tutte le parti; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del Comune di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente proposte come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando, in sostanza, mirano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La deduzione di omessa pronuncia deve essere specifica e puntuale; una censura generica sui documenti prodotti in appello è inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono di sollecitare in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio e delle risultanze probatorie.

  • art. 153 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato dalle parti in relazione alla disciplina contabile degli enti locali e alla copertura finanziaria delle spese.

  • art. 183 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato dalle parti come norma sulla gestione degli impegni e delle determinazioni di spesa dell’ente locale.

  • art. 191 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Richiamato dalle parti in tema di assunzione di obbligazioni da parte dell’ente e di nullità degli atti privi di adeguata copertura e indicazione della spesa.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la decisione d’appello si fosse fondata su documenti nuovi in modo illegittimo, rilevando che il giudizio era stato basato sulla documentazione già in atti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    È stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente principale, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, pur prospettando una violazione di legge o un vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito, delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La censura per omesso esame di fatti decisivi è infondata quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso in considerazione quei fatti e li abbia valutati in modo difforme da quanto auspicato dalla parte ricorrente.
  • La violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede una precisa indicazione della statuizione omessa; non basta una doglianza generica sull’utilizzo o sulla produzione di documenti in appello.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse se investe questioni assorbite dalla decisione impugnata e prive di una soccombenza attuale su cui fondare l’impugnazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla documentazione già ritualmente acquisita nel primo grado, non può configurarsi il vizio denunciato per aver fatto uso di documenti asseritamente nuovi prodotti in appello.
  • La disciplina contabile degli enti locali e la dedotta assenza di impegno di spesa o di copertura finanziaria devono essere valutate alla luce dell’accertamento di merito sulla concreta sequenza degli atti amministrativi e sulla riferibilità causale della spesa al comportamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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