Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza appellata con quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla prova della collisione tra la sua autovettura e il motociclo della persona offesa, sostenendo che i giudici si erano basati solo sulle dichiarazioni di quest'ultima, rese non nell'immediatezza, e sull'assenza di riscontri di danni all'autovettura; (2) vizio di motivazione circa la prova della consapevolezza dell'impatto da parte del CAMILLUCCI, dato che la Corte territoriale aveva ammesso diverse possibili dinamiche (urto tra parti gommate o tra gamba e paraurti); (3) vizio relativo alla mancata riduzione della pena; (4) violazione di legge in relazione al cumulo formale della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) per i diversi reati contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, rese a sommarie informazioni la sera successiva, ritenute chiare e attendibili; ha escluso rilievo probatorio all'assenza di danni all'autovettura, osservando che non ogni urto determina danno e che la dinamica descritta giustifica tale circostanza; ha condiviso che la mera prossimità e il coinvolgimento del veicolo sono idonei a far sorgere l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza, indipendentemente dall'accertamento formale di un reato; ha ritenuto provata la consapevolezza dell'impatto in base al comportamento (il conducente che si affaccia e poi saluta, proseguendo la marcia) e ha confermato la congruità della pena e della disciplina sulle sanzioni accessorie, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui le durate di sospensione della patente per più violazioni si sommano. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, comma 6 e 7, Codice della Strada
Norma che incrimina l'omissione di fermarsi e l'omissione di prestare assistenza dopo incidente stradale; applicata alla condotta del CAMILLUCCI per il mancato rispetto degli obblighi connessi al sinistro.
art. 141, comma 2, Codice della Strada
Richiamato nella valutazione della credibilità della persona offesa (a seguito della contestazione di una violazione amministrativa), utilizzato come elemento di riscontro della attendibilità delle dichiarazioni.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna del ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (varie sentenze richiamate)
Principi consolidati richiamati dalla Corte: (i) l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza sorge con il semplice verificarsi di un incidente imputabile al comportamento dell'utente, senza necessità che emerga un reato consumato; (ii) la prova della consapevolezza può essere desunta anche dal dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio di non accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; (iii) le sanzioni accessorie della sospensione della patente, applicate per più violazioni del codice della strada, si cumulano sommando le durate previste per ciascun illecito, escludendo l'applicabilità di norme amministrative o penali che limitino il cumulo.
Massime di principio
- L'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza scatta con il semplice coinvolgimento nel sinistro e non richiede che il fatto integri o evidenzi immediatamente una fattispecie penale compiuta; dunque la mera prossimità o partecipazione è sufficiente per far sorgere il dovere di accertamento e soccorso.
- Le dichiarazioni della persona offesa assumono rilievo probatorio significativo anche se rese non nell'immediatezza, purché siano chiare, coerenti e non contraddette da elementi che ne minino la lucidità: la loro attendibilità può sorreggere la ricostruzione dei fatti.
- L'assenza di danni visibili al veicolo dell'automobilista non esclude di per sé l'avvenuto contatto o il dovere di fermarsi: non ogni urto genera danno materiale e la dinamica del sinistro può giustificare la mancanza di danni esterni.
- La consapevolezza dell'impatto può essere desunta anche da comportamenti successivi (per esempio l'affacciarsi al finestrino e il proseguire della marcia), e il dolo eventuale è idoneo a integrare l'elemento soggettivo dell'omissione di assistenza quando l'agente accetta il rischio di non verificare la presenza di feriti.
- In tema di sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada, la durata complessiva della sospensione della patente si determina sommando i periodi previsti per ciascuna violazione; non si applicano le norme generali che limitano il cumulo delle sanzioni amministrative proprie o le discipline penali strettamente limitative.
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