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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10409/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza appellata con quattro motivi: (1) vizio di motivazione sulla prova della collisione tra la sua autovettura e il motociclo della persona offesa, sostenendo che i giudici si erano basati solo sulle dichiarazioni di quest'ultima, rese non nell'immediatezza, e sull'assenza di riscontri di danni all'autovettura; (2) vizio di motivazione circa la prova della consapevolezza dell'impatto da parte del CAMILLUCCI, dato che la Corte territoriale aveva ammesso diverse possibili dinamiche (urto tra parti gommate o tra gamba e paraurti); (3) vizio relativo alla mancata riduzione della pena; (4) violazione di legge in relazione al cumulo formale della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) per i diversi reati contestati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi proposti. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello che ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, rese a sommarie informazioni la sera successiva, ritenute chiare e attendibili; ha escluso rilievo probatorio all'assenza di danni all'autovettura, osservando che non ogni urto determina danno e che la dinamica descritta giustifica tale circostanza; ha condiviso che la mera prossimità e il coinvolgimento del veicolo sono idonei a far sorgere l'obbligo di fermarsi e prestare assistenza, indipendentemente dall'accertamento formale di un reato; ha ritenuto provata la consapevolezza dell'impatto in base al comportamento (il conducente che si affaccia e poi saluta, proseguendo la marcia) e ha confermato la congruità della pena e della disciplina sulle sanzioni accessorie, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui le durate di sospensione della patente per più violazioni si sommano. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189, comma 6 e 7, Codice della Strada

    Norma che incrimina l'omissione di fermarsi e l'omissione di prestare assistenza dopo incidente stradale; applicata alla condotta del CAMILLUCCI per il mancato rispetto degli obblighi connessi al sinistro.

  • art. 141, comma 2, Codice della Strada

    Richiamato nella valutazione della credibilità della persona offesa (a seguito della contestazione di una violazione amministrativa), utilizzato come elemento di riscontro della attendibilità delle dichiarazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per disporre la condanna del ricorrente alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (varie sentenze richiamate)

    Principi consolidati richiamati dalla Corte: (i) l'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza sorge con il semplice verificarsi di un incidente imputabile al comportamento dell'utente, senza necessità che emerga un reato consumato; (ii) la prova della consapevolezza può essere desunta anche dal dolo eventuale quando l'agente accetta il rischio di non accertare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; (iii) le sanzioni accessorie della sospensione della patente, applicate per più violazioni del codice della strada, si cumulano sommando le durate previste per ciascun illecito, escludendo l'applicabilità di norme amministrative o penali che limitino il cumulo.

Massime di principio

  • L'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza scatta con il semplice coinvolgimento nel sinistro e non richiede che il fatto integri o evidenzi immediatamente una fattispecie penale compiuta; dunque la mera prossimità o partecipazione è sufficiente per far sorgere il dovere di accertamento e soccorso.
  • Le dichiarazioni della persona offesa assumono rilievo probatorio significativo anche se rese non nell'immediatezza, purché siano chiare, coerenti e non contraddette da elementi che ne minino la lucidità: la loro attendibilità può sorreggere la ricostruzione dei fatti.
  • L'assenza di danni visibili al veicolo dell'automobilista non esclude di per sé l'avvenuto contatto o il dovere di fermarsi: non ogni urto genera danno materiale e la dinamica del sinistro può giustificare la mancanza di danni esterni.
  • La consapevolezza dell'impatto può essere desunta anche da comportamenti successivi (per esempio l'affacciarsi al finestrino e il proseguire della marcia), e il dolo eventuale è idoneo a integrare l'elemento soggettivo dell'omissione di assistenza quando l'agente accetta il rischio di non verificare la presenza di feriti.
  • In tema di sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada, la durata complessiva della sospensione della patente si determina sommando i periodi previsti per ciascuna violazione; non si applicano le norme generali che limitano il cumulo delle sanzioni amministrative proprie o le discipline penali strettamente limitative.

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