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Sentenza

Sentenza n. 7044/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202403021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atto istruttorio regionale che subordinava la prosecuzione del procedimento sulla domanda del 2015 di modifica e ampliamento della coltivazione della cava alla valutazione di impatto ambientale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Autonoma della Sardegna ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna, Sez. II, n. 936/2023, che aveva accolto il ricorso del titolare della cava contro la richiesta di sottoporre a VIA il progetto di coltivazione presentato nel 2015. Il TAR aveva ritenuto che la VIA fosse necessaria soltanto quando l’area boschiva superasse il 20% dell’area interessata e, sulla base della verificazione svolta in primo grado, aveva stimato tale percentuale in circa il 15%. La Regione ha dedotto l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie amministrative e processuali, contestando sia la qualificazione della domanda come intervento in riduzione, sia il criterio di calcolo della superficie boscata. Ha chiesto una nuova verificazione, disposta dal Consiglio di Stato e svolta dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari.

La decisione

L’appello è stato accolto. La nuova verificazione ha accertato che la domanda del 2015 riguardava un ampliamento di circa 40.000 mq e che, all’interno delle aree effettivamente ampliate, almeno tre porzioni erano qualificabili come boschive secondo i criteri normativi applicabili, con superficie boscata superiore al 20%; tali aree dovevano quindi essere sottoposte a VIA. Il TAR aveva calcolato la percentuale sull’intera area del nuovo intervento, includendo superfici non computabili secondo la disciplina forestale, anziché applicare i criteri di calcolo riferiti alla copertura arborea forestale e alla proiezione delle chiome. La verificazione ha inoltre rilevato che lo stesso interessato aveva riconosciuto la presenza di porzioni boscate e chiesto di stralciarle dalla perimetrazione operativa. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso di primo grado. L’interessato può presentare una nuova domanda di coltivazione escludendo le aree classificate boscate, se intende sottrarsi al procedimento di VIA. Spese di entrambi i gradi compensate per la complessità della questione e la necessità di due verificazioni.

Norme richiamate

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 34/2018

    Nell’ambito di tali aree oggetto di ampliamento concreto vi sono almeno tre aree (cfr. pag. 19 della relazione) che sulla base della definizione normativa e dei relativi criteri di calcolo di cui al decreto legislativo n. 38 del 2018 (artt. 3 e 4) sono pacificamente da qualificare alla stregua di aree boscate (di superficie superiore al 20%) e quindi da sottoporre a VIA ai sensi dell’art. 26, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;

    La qualificazione delle superfici come boscate e il relativo calcolo devono seguire la definizione normativa e i criteri di settore, non una percentuale ricavata computando indiscriminatamente l’intera area dell’intervento.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 34/2018

    In sostanza, l’errore commesso dal giudice di primo grado consiste nel fatto che la percentuale di area boscata è stata calcolata sull’intera area oggetto di nuovo intervento (quindi con relativo “annacquamento” ossia con il concorso di aree che non debbono essere computate ai sensi della richiamata normativa di settore in materia forestale) e non con esclusivo riferimento alle aree unicamente da considerare sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla stessa normativa di settore, ossia la copertura arborea forestale di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 34 del 2018 nonché la proiezione delle chiome sul piano orizzontale ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016;

    La superficie boscata va determinata facendo riferimento alla copertura arborea forestale individuata dalla norma, escludendo dal denominatore aree che non rientrano nei criteri di calcolo forestali.

  • art. 4, comma 2, l.r. Sardegna 8/2016

    In sostanza, l’errore commesso dal giudice di primo grado consiste nel fatto che la percentuale di area boscata è stata calcolata sull’intera area oggetto di nuovo intervento (quindi con relativo “annacquamento” ossia con il concorso di aree che non debbono essere computate ai sensi della richiamata normativa di settore in materia forestale) e non con esclusivo riferimento alle aree unicamente da considerare sulla base dei criteri e dei parametri di cui alla stessa normativa di settore, ossia la copertura arborea forestale di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 34 del 2018 nonché la proiezione delle chiome sul piano orizzontale ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2016;

    La proiezione orizzontale delle chiome costituisce uno dei parametri di settore da utilizzare per il calcolo della superficie boscata rilevante.

  • art. 26, comma 2, NTA del Piano paesaggistico regionale

    Nell’ambito di tali aree oggetto di ampliamento concreto vi sono almeno tre aree (cfr. pag. 19 della relazione) che sulla base della definizione normativa e dei relativi criteri di calcolo di cui al decreto legislativo n. 38 del 2018 (artt. 3 e 4) sono pacificamente da qualificare alla stregua di aree boscate (di superficie superiore al 20%) e quindi da sottoporre a VIA ai sensi dell’art. 26, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale;

    Le aree che, applicando i criteri normativi forestali, superano la soglia del 20% di superficie boscata devono essere sottoposte a VIA in forza della disposizione del piano paesaggistico regionale.

Massime di principio

  • Quando la disciplina ambientale o paesaggistica subordina la VIA al superamento di una soglia di superficie boscata, la percentuale deve essere calcolata applicando i criteri di qualificazione e misurazione previsti dalla normativa forestale, senza includere nel calcolo superfici estranee a tali criteri.
  • La verifica della soglia rilevante per la VIA deve riferirsi alle aree effettivamente interessate dall’ampliamento del progetto e alle superfici che, secondo i criteri normativi applicabili, sono qualificabili come boscate; il calcolo sull’intera area di intervento può risultare erroneo se vi include superfici non computabili.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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