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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26233/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per plurimi capi d'imputazione: partecipazione a associazione di stampo mafioso (capo 1), partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla gestione di giochi (capo 126), concorso in estorsione (capo 24) e concorso in riciclaggio (capo 128). La difesa contestava la sussistenza della gravità indiziaria per i reati più gravi (in particolare capi 1 e 128), sostenendo che Giovanni fosse un mero esecutore materiale su indicazione del padre Carlo Drago, che la titolarità di quote societarie in Gioia Giochi s.r.l. non dimostrasse di per sé una partecipazione consapevole alle attività illecite e che mancassero rapporti e ruoli specifici e concreti che lo inserissero nell'associazione. Per il capo 24 (estorsione) la difesa negava che la riscossione del denaro dimostrasse la consapevolezza dell'illecito. Veniva inoltre censurata la sussistenza delle esigenze cautelari, evocando provvedimenti più favorevoli in procedimenti paralleli.

La decisione

La corte ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato l'ordinanza impugnata rispetto ai reati contestati ai capi 1 (associazione di stampo mafioso) e 128 (riciclaggio) per carenza di gravità indiziaria, rilevando che il Tribunale del riesame aveva fondato il giudizio essenzialmente su una presunzione generica (il fatto di essere figlio di Carlo Drago) senza indicare elementi specifici, ruoli concreti, apporto causale o rapporti significativi con gli altri associati, e senza dimostrare la consapevolezza necessaria per il reato di riciclaggio. Per tali capi la decisione è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame anche delle esigenze cautelari (art. 309, comma 7 c.p.p.). Invece il ricorso è stato rigettato per il resto: il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto sussistere la gravità indiziaria e le esigenze cautelari con riferimento al concorso nell'estorsione (capo 24) — per la quale è stata valorizzata la condotta di recarsi presso la vittima a riscuotere la somma — e alla partecipazione all'associazione semplice per la gestione delle apparecchiature da gioco (capo 126), dato il stabile inserimento del ricorrente nell'attività societaria svolta da Carlo Drago.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il riconoscimento della partecipazione a un'associazione di stampo mafioso comporta presunzioni sulle esigenze cautelari (e sull'adeguatezza della custodia in carcere); la Corte ha ritenuto però che l'accertamento dei presupposti richieda elementi concreti e specifici che dimostrino l'effettiva partecipazione dell'indagato e non possano fondarsi su mera appartenenza familiare.

  • art. 416 c.p.

    La fattispecie dell'associazione per delinquere semplice richiede l'accertamento del ruolo e del contributo dell'individuo all'attività del gruppo; nel caso valutato la partecipazione alla gestione di Gioia Giochi s.r.l. è stata considerata sufficiente per la gravità indiziaria, a fronte dell'inserimento stabile del ricorrente nell'attività societaria.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Disposizione richiamata per la competenza del Tribunale di merito a seguito di annullamento con rinvio; la Corte ha rinviato gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame sui capi annullati.

Massime di principio

  • La mera parentela con il presunto capo dell'associazione non è di per sé sufficiente a fondare la gravità indiziaria per partecipazione a un'associazione di stampo mafioso: è necessario allegare e motivare elementi concreti che dimostrino ruoli, compiti specifici, contatti significativi e apporto causale all'attività associativa.
  • Per il reato di riciclaggio occorre dimostrare non solo l'impiego di somme o beni, ma anche la consapevolezza che tali proventi derivino da attività illecite; la titolarità di quote societarie o la semplice partecipazione formale all'impresa non bastano se non è provata la coscienza dell'origine delittuosa dei fondi.
  • La riscossione di somme per conto di terzi può costituire indizio di concorso nell'estorsione quando il contesto dimostra la consapevolezza dell'illecito (es. intercettazioni che rivelino i rapporti e le finalità estorsive); in assenza di tale quadro probatorio, la difesa può articolare l'ipotesi di mera esecuzione materiale su istruzioni di altri.
  • Quando è contestata l'appartenenza a un'associazione mafiosa, la presenza di una presunzione sulle esigenze cautelari rende più agevole il mantenimento della custodia in carcere, ma tale presunzione perde efficacia se la gravità indiziaria sul punto viene meno; dunque l'esito dell'accertamento sull'associazione incide direttamente sulla sussistenza e sulla graduazione delle misure cautelari.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve fornire motivazioni puntuali e specifiche, evitando giudizi basati esclusivamente su elementi presuntivi o sull'elemento anagrafico/familiare; la mancata specificazione del ruolo e dei rapporti con altri associati può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per nuovo esame.

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