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Sentenza

Sentenza n. 13832/2026 - Roma, Sezione 3T

Giustizia amministrativa202600988

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di esclusione dal contributo in conto capitale e dalla tariffa incentivante PNRR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente gestore incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la comunicazione del GSE recante l’esclusione della domanda di ammissione al contributo in conto capitale e alla tariffa incentivante, finanziati nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”, relativa alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 8.000 kW nel Comune di Arezzo. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione, richiamando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e la favorevole evoluzione del procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione della ricorrente, senza decidere nel merito e senza poter procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Ha inoltre rilevato che l’eventuale opposizione del controinteressato alla rinuncia, finalizzata a ottenere una decisione di merito, avrebbe dovuto essere sostenuta da uno specifico interesse, non risultante nel caso esaminato. La pronuncia in rito e l’andamento complessivo della vicenda hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    È richiamato con riferimento alla rinuncia irrituale e alla dichiarazione della parte di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato tra le disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, senza decidere il merito della controversia.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio alla decisione nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando questa abbia dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • L’opposizione del controinteressato alla rinuncia o alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse è idonea a impedire la definizione in rito soltanto se sostenuta da uno specifico e concreto interesse alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoria

Testo integrale

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