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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26012/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di distinte decisioni irrevocabili. In primo grado di appello la domanda era stata respinta: il giudice di merito aveva ritenuto che, sebbene vi fossero indicatori di possibile progettazione unitaria (omogeneita dei reati, analogo modus operandi, contiguita temporale), non era stato chiaramente prospettato il presupposto unificante e le condotte avevano riguardato societa diverse, con conseguente qualificazione piu aderente all'abitualita nel reato. Maspero ha impugnato in Cassazione deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che le societa erano parte della stessa 'galassia' riconducibile a lui, che in entrambe le sentenze era stata gia' riconosciuta l'unita del disegno criminoso, e che le omissioni fiscali e contributive erano state sistematiche e continuative negli anni di imposta 2013-2017 a scopo di autofinanziamento del gruppo. Ha inoltre rilevato che la diversa trattazione procesuale non puo' impedire il riconoscimento della continuazione se i requisiti sostanziali sono presenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento, anche in base a elementi indiziari esteriori, di una unita di disegno criminoso ideata sin dall'origine nelle linee essenziali; che la contiguita temporale, l'omogeneita delle violazioni, la medesima direzione finalistica e la sistematicita sono indicatori utili; e che la continuazione non coincide con una mera abitudine a delinquere. Nel caso concreto la corte ha ritenuto che la valutazione negativa del giudice di merito non fosse logicamente adeguata: il fatto che le condotte avessero riguardato tre societa diverse non era decisivo, dati i precedenti riconoscimenti della comune radice progettuale, e la motivazione del giudice di merito risultava assertiva e insufficiente. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la decisione impugnata e disposto la celebrazione di un nuovo giudizio per un riesame della questione relativa al vincolo di continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p., comma 2

    non presente nel testo integrale fornito

    La continuita prevista dall'art. 81, comma 2, richiede l'unicita del disegno criminoso ideato sin dall'origine almeno nelle linee essenziali; non puo' confondersi con mera reiterazione o abitudine a delinquere.

  • Cass. Sez. I n. 40123 del 22.10.2010 (rv 248862)

    non riprodotta integralmente nel testo

    Principio secondo cui la ricaduta nel reato e l'abitualita non costituiscono di per se' il requisito intellettivo della continuazione; occorre accertare l'unita di ideazione tramite elementi esteriori.

  • Cass. Sez. I n. 12905 del 17.3.2010 (rv 246838)

    non riprodotta integralmente nel testo

    La programmazione iniziale puo' essere anche di massima, purche' i reati risultino previsti almeno in linea generale e finalizzati al conseguimento di un unico scopo, con possibile adattamento alle contingenze.

  • Cass. Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017 (rv 270074)

    non riprodotta integralmente nel testo

    Per il riconoscimento della continuazione serve un'approfondita verifica dei concreti indicatori (omogeneita delle violazioni e del bene protetto, contiguita spazio-temporale, causali, modalita', sistematicita e programmazione) e non e' sufficiente valorizzare isolatamente alcuni indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea.

Massime di principio

  • La continuazione richiede l'unita di disegno criminoso sin dal momento ideativo almeno nelle linee essenziali; non e' sufficiente la mera reiterazione o abitualita' di reati.
  • Gli indicatori utili sono l'omogeneita delle violazioni, la contiguita temporale, la direzione finalistica comune, la sistematicita e la programmazione iniziale almeno di massima.
  • La presenza di piu' societa coinvolte non esclude la continuazione se le stesse sono riconducibili a un medesimo progetto criminoso o a una stessa 'galassia' imprenditoriale; la circostanza va valutata nel suo contesto fattuale e motivata adeguatamente dal giudice.
  • L'accertamento della continuita e' indiziario e richiede una motivazione logica e non meramente assertiva: sentenze di rigetto prive di adeguata argomentazione possono essere annullate e la questione rinviata per un nuovo esame.
  • L'onere della difesa e' principalmente di valorizzazione dialettica degli indizi di unita di proposito; resta tuttavia al giudice di merito il compito di svolgere un concreto esame dei tempi e modalita delle violazioni.

Testo integrale

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