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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13875/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione scritto e registrato. La conduttrice aveva chiesto la restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza a titolo di canoni di locazione; il locatore, in appello, aveva ottenuto la riforma parziale della decisione di primo grado con rigetto della domanda restitutoria e condanna della conduttrice al pagamento dei canoni ancora dovuti, detratto il deposito cauzionale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità dell'appello del locatore per novità della domanda proposta in secondo grado; 2) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello esaminato una domanda ritenuta nuova e proposta per la prima volta in appello; 3) violazione degli artt. 167, 426, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto tempestivamente contestato dal locatore il difetto di prova del pagamento in eccedenza; 4) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso che la conduttrice avesse assolto l'onere probatorio in ordine ai pagamenti eccedenti, anche alla luce di presunzioni e della mancata contestazione avversaria. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha anche chiesto l'interruzione per decesso, istanza disattesa, e il controricorrente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente nella dedotta qualità di erede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso l'interruzione del processo in cassazione per morte della parte, ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente nella qualità di erede perché non adeguatamente comprovata e, soprattutto, ha giudicato inammissibili tutti i motivi di ricorso per difetto di specificità e per violazione dell'onere di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.; inoltre, le doglianze tendevano in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e dell'interpretazione delle risultanze processuali, attività non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è inconfigurabile quando la questione o eccezione risulti implicitamente superata dalla decisione su altra questione incompatibile; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    La censura di novità della domanda in appello richiede una puntuale allegazione degli elementi fattuali e degli atti processuali idonei a dimostrarla; in mancanza il motivo è inammissibile.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una completa e specifica allegazione degli atti e documenti rilevanti, con indicazione della loro sede processuale; il principio di autosufficienza non può però essere letto in modo eccessivamente formalistico, ma nel caso concreto l'onere non è stato assolto.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La produzione del documento richiamato dal ricorso deve essere effettuata secondo le forme prescritte, pena improcedibilità/inutilizzabilità del relativo supporto documentale.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per contestare la ritenuta tempestività della contestazione del convenuto; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma senza sufficiente specificazione delle modalità della violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per lamentare una supposta errata valutazione della mancata contestazione e delle risultanze di causa; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e delle presunzioni; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché non adeguatamente argomentata e, in sostanza, diretta a ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha escluso che la ricorrente avesse specificamente dimostrato l'erroneità della valutazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per l'utilizzo delle presunzioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché volto a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 299 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per gli eventi previsti dagli artt. 299 e ss. c.p.c., una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Richiamati per escludere l'interruzione del processo in cassazione in caso di morte di una parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    È stata attestata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione dedotta risulti implicitamente assorbita da una statuizione incompatibile adottata dal giudice di merito su altra questione logicamente preliminare.
  • La deduzione della novità di una domanda proposta in appello richiede una puntuale indicazione degli atti processuali e del loro contenuto: il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il principio di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c. impone l'indicazione precisa della sede processuale degli atti e documenti richiamati; non basta un richiamo generico o una riproduzione parziale e selettiva del loro contenuto.
  • Le censure formalmente costruite come violazione di legge, ma dirette in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle presunzioni, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione la morte della parte, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, non determina l'interruzione del processo.
  • In materia di locazione, la prova del pagamento di somme indebite o eccedenti rispetto al canone pattuito deve essere rigorosa; la mancata contestazione non può essere desunta in modo automatico da una domanda riconvenzionale del locatore limitata ai soli canoni rimasti insoddisfatti.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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