Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/191

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32022R0191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile dalla Cina, dopo aver accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di dati di un paese rappresentativo, individuato nella Thailandia. Non ha invece accolto le offerte di impegno sui prezzi né disposto la riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate, perché non erano state istituite misure provvisorie.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con dadi o rondelle, ma esclusi i viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Riguarda le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e opera direttamente in tutti gli Stati membri. Sono previste aliquote individuali per le società elencate nel regolamento e un’aliquota residuale per tutte le altre società. Il regolamento disciplina anche la cessazione della registrazione delle importazioni disposta in precedenza e esclude la riscossione retroattiva dei dazi per il periodo registrato, in mancanza di misure provvisorie.

Dazio antidumping definitivo su determinati elementi di fissaggio originari della Cina

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha concluso, all’esito dell’inchiesta, che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’interesse dell’Unione non ostava all’adozione di misure.

Ambito del prodotto e definizione del prodotto simile

Il prodotto interessato comprende viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa, con o senza dadi o rondelle, nonché rondelle, tutti in ferro o acciaio non inossidabile e originari della RPC. Sono esclusi i prodotti in acciaio inossidabile e, per espressa delimitazione dell’avviso di apertura, i viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate. La Commissione ha considerato tutti gli elementi di fissaggio come un unico prodotto, sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche di base e degli usi finali. Il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione è stato qualificato come prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Procedura e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 21 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base, a seguito di denuncia presentata dall’EIFI per conto di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha poi disposto la registrazione delle importazioni con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/970, ma ha successivamente abrogato tale registrazione perché, non essendo state adottate misure provvisorie, non era giuridicamente possibile procedere alla riscossione retroattiva. Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è stato il 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, mentre l’analisi delle tendenze pregiudizievoli ha coperto il periodo 1° gennaio 2017 - fine del PI.

Campionamento, cooperazione e gestione del fascicolo

La Commissione ha selezionato un campione di sei produttori dell’Unione, cinque importatori e tre produttori esportatori cinesi, tenendo conto di volumi, rappresentatività geografica e mix di prodotti. A causa del ritiro di due società inizialmente incluse nel campione dell’Unione, il campione è stato rivisto nel corso dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto legittima la riservatezza accordata a taluni nominativi per il rischio di ritorsioni commerciali e ha respinto le censure sul fascicolo non riservato, ritenendo che i riassunti non riservati fossero sufficienti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base.

Valore normale e applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis

Poiché vi erano elementi di prova di distorsioni significative in Cina, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per costruire il valore normale sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni. Ha individuato come paese rappresentativo la Thailandia, ritenendola il paese con livello di sviluppo economico comparabile, disponibilità di dati pertinenti e mercato adeguato per la produzione di elementi di fissaggio. Il valore normale è stato costruito utilizzando dati sui fattori produttivi, energia, lavoro, acqua, SGAV e profitti ricavati da fonti thailandesi e da banche dati commerciali; per i costi del lavoro e di alcune materie prime la Commissione ha fatto ricorso, in parte, ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 per la mancata verifica del consumo effettivo di manodopera.

Margini di dumping e livello delle misure

I margini di dumping definitivi sono risultati pari al 22,1 % per Jiangsu Yongyi, al 46,1 % per Ningbo Jinding, al 48,8 % per Wenzhou Junhao, al 39,6 % per le altre società che hanno collaborato e all’86,5 % per tutte le altre società. Ai fini del livello delle misure, la Commissione ha applicato la regola del dazio inferiore: il dazio definitivo è stato fissato al livello del minore tra margine di dumping e margine di pregiudizio. I margini di pregiudizio sono risultati superiori ai margini di dumping, per cui le aliquote definitive coincidono con i margini di dumping.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione, composta da oltre 70 produttori, ha subito un deterioramento generalizzato: la produzione è diminuita del 25 %, le vendite del 27 %, la quota di mercato dal 66 % al 59 %, l’utilizzo degli impianti dal 61 % al 46 % e la redditività è passata dal 6 % al -1 % nel periodo dell’inchiesta. Anche flusso di cassa, investimenti e ritorno sul capitale investito sono peggiorati sensibilmente. La Commissione ha concluso che tali indicatori configuravano un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

Nesso di causalità e fattori non attribuibili

La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle importazioni cinesi a prezzi significativamente inferiori a quelli dell’Unione fosse la causa del pregiudizio, in quanto le importazioni dalla RPC sono salite da circa 135 000 tonnellate a circa 209 000 tonnellate e la loro quota di mercato è passata dal 6 % al 12 %, con un undercutting medio compreso tra il 28 % e il 46 %. Ha esaminato anche altri fattori invocati dalle parti, tra cui importazioni da paesi terzi, calo del consumo, cambiamenti nel settore automobilistico, importazioni effettuate dagli stessi produttori dell’Unione, prezzi delle materie prime, pandemia COVID-19 e asserita cattiva gestione industriale, concludendo che nessuno di essi attenuava il nesso causale con le importazioni cinesi oggetto di dumping.

Interesse dell’Unione e rifiuto degli impegni sui prezzi

La Commissione ha ritenuto che le misure fossero nell’interesse dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei dettaglianti e degli utilizzatori, anche considerando che il costo degli elementi di fissaggio incide in misura generalmente contenuta sui costi finali. Ha respinto le offerte di impegno sui prezzi presentate da sei esportatori, giudicandole inapplicabili e troppo difficili da controllare per la molteplicità dei tipi di prodotto, i rischi di compensazione incrociata e la presenza di strutture societarie complesse con prodotti diversi dal prodotto in esame.

Mancata retroattività e chiusura della registrazione

Pur avendo ordinato la registrazione delle importazioni in una fase precedente, la Commissione ha stabilito che, in mancanza di misure provvisorie, non era possibile imporre retroattivamente i dazi definitivi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Di conseguenza, il regolamento di registrazione è stato abrogato e la riscossione retroattiva esclusa.

Clausola di monitoraggio e prevenzione dell’elusione

Per ridurre i rischi di elusione connessi alle forti differenze tra le aliquote individuali, il regolamento impone alle società soggette a dazio individuale di presentare una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione di origine e fabbricazione. Le importazioni prive di tale documentazione sono assoggettate all’aliquota residuale. La Commissione richiama inoltre la possibilità di future inchieste antielusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base in caso di mutamenti significativi della configurazione degli scambi.

Disposizioni principali

Dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC. Le aliquote sono: Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd. 22,1 % (codice addizionale TARIC C856); Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd. 46,1 % (C857); Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd. 48,8 % (C858); altre società che hanno collaborato 39,6 %; tutte le altre società 86,5 % (C999).

Definizione del prodotto interessato

Il prodotto in esame comprende determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile: viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa, con o senza dadi o rondelle, e rondelle. I codici NC e TARIC sono indicati solo a fini informativi. Il regolamento precisa che tutti i tipi di prodotto sono considerati un unico prodotto ai fini dell’inchiesta.

Presentazione di fattura commerciale valida per le aliquote individuali

L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica firmata da un responsabile della società esportatrice. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota residuale per tutte le altre società.

Nuovi produttori esportatori

L’articolo 2 prevede la possibilità di modificare l’elenco delle società per includere nuovi produttori esportatori cinesi, purché essi dimostrino cumulativamente di non aver esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), di non essere collegati a soggetti assoggettati alle misure e di aver iniziato a esportare, o di aver assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità significative nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta.

Registrazione delle importazioni e retroattività

L’articolo 3 ordina di interrompere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/970, che viene abrogato. Non è riscosso alcun dazio retroattivo sulle importazioni registrate e i dati raccolti ai fini della registrazione non devono più essere conservati.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalimercato internodifesa commerciale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.