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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/803

Regolamento delegato (UE) 2022/803 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per l’esercizio della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in relazione ai fornitori di servizi di comunicazione dati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato disciplina in modo dettagliato le garanzie procedurali e le modalità operative con cui l’ESMA esercita i poteri sanzionatori nei confronti dei DRSP. Definisce le fasi dell’indagine, il contraddittorio, l’accesso al fascicolo, le procedure per misure di vigilanza e sanzioni per reiterazione dell’inadempimento, nonché i termini di prescrizione per irrogazione ed esecuzione. Stabilisce inoltre regole sulla custodia e sul trasferimento alla Commissione degli importi riscossi, e si applica con urgenza dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Norme procedurali per l’ESMA nell’imposizione e riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e misure di vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP).

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP), cioè ai dispositivi di pubblicazione autorizzati e ai meccanismi di segnalazione autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, soggetti alla vigilanza dell’ESMA a seguito del trasferimento di competenze operato dal regolamento (UE) 2019/2175. Regola i procedimenti per violazioni degli obblighi di cui all’articolo 38 octies del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché l’adozione di sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, misure di vigilanza provvisorie e definitive, accesso al fascicolo, termini di prescrizione e riscossione degli importi. Si applica in tutti gli Stati membri ed è pertinente anche ai procedimenti con eventuale intervento di autorità nazionali competenti su richiesta dell’ESMA; è richiamata anche la disciplina del controllo della commissione di ricorso e della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Regolamento delegato (UE) 2022/803: norme procedurali per le sanzioni ESMA nei confronti dei DRSP

Il regolamento integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per disciplinare in modo puntuale l’esercizio, da parte dell’ESMA, dei poteri sanzionatori e di vigilanza nei confronti dei fornitori di servizi di comunicazione dati (DRSP). La finalità è assicurare un quadro procedurale uniforme, rispettoso dei diritti della difesa e coerente con il nuovo assetto di vigilanza centralizzata introdotto dal regolamento (UE) 2019/2175.

Contesto normativo e finalità

Il legislatore delegato parte dalla constatazione che la gestione dei dati di mercato ha natura transfrontaliera e richiede standard uniformi per qualità dei dati, efficienza e assenza di divergenze applicative tra Stati membri. Per questo motivo, l’ESMA è stata investita di poteri di autorizzazione e vigilanza sui DRSP e occorreva precisare le regole procedurali per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e misure di vigilanza, includendo diritti di difesa, riscossione e prescrizione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica ai DRSP, definiti come dispositivi di pubblicazione autorizzati e meccanismi di segnalazione autorizzati ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le procedure riguardano le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 38 octies, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché le misure sanzionatorie e di vigilanza adottate dall’ESMA in base agli articoli 38 nonies, 38 decies e 38 terdecies. Restano ricompresi anche i procedimenti che coinvolgono autorità nazionali competenti chiamate ad agire su richiesta dell’ESMA ai sensi dell’articolo 38 sexdecies.

Procedimento istruttorio davanti al funzionario incaricato delle indagini

Quando l’ESMA ravvisa gravi indizi di violazione, nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell’istruttoria, prima della trasmissione del fascicolo all’ESMA, il funzionario comunica per iscritto le proprie conclusioni alla persona oggetto delle indagini, descrivendo i fatti contestati e valutandone natura e gravità secondo i criteri dell’articolo 38 octies, paragrafo 2.

La persona interessata dispone di un termine ragionevole per presentare osservazioni scritte; nelle indagini ordinarie il termine minimo è di quattro settimane. Può esporre tutti gli elementi utili alla difesa, depositare documenti e proporre l’audizione di altre persone. Può inoltre farsi assistere da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.

Fase decisionale dinanzi all’ESMA

L’ESMA riceve un fascicolo completo composto dalla sintesi delle conclusioni, dalle eventuali osservazioni scritte e dal verbale delle audizioni. Se il fascicolo è incompleto, l’Autorità richiede documenti aggiuntivi al funzionario incaricato. Se ritiene che non vi sia violazione, chiude il caso e ne dà comunicazione alla persona interessata.

Se non condivide le conclusioni istruttorie, trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini, concedendo almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Se invece condivide integralmente le conclusioni, informa la persona interessata e assegna almeno due settimane per le osservazioni; se condivide solo in parte le risultanze, il termine minimo torna a quattro settimane. In ogni caso, le osservazioni tardive non devono essere considerate. L’ESMA può convocare la persona a un’audizione, con assistenza di difensore e senza pubblicità. Se adotta una decisione sanzionatoria, la notifica è immediata.

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

Il regolamento disciplina anche le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, utilizzabili per indurre il destinatario a conformarsi a una decisione dell’ESMA, ad esempio quando viene ordinata la cessazione della violazione, la produzione completa di informazioni o documenti, oppure un’ispezione in loco. Prima dell’adozione della sanzione l’ESMA deve trasmettere una sintesi delle conclusioni con l’indicazione dei motivi e dell’importo giornaliero, e deve garantire almeno quattro settimane per le osservazioni scritte.

La sanzione cessa non appena il DRSP o l’altra persona interessata si conforma alla decisione sottostante. La decisione che irroga la sanzione deve indicare base giuridica, motivazione, importo e data di inizio. Anche in questa fase l’ESMA può tenere un’audizione, con difensore e senza pubblicità.

Procedura urgente e decisioni provvisorie

Quando l’ESMA adotta misure provvisorie ai sensi dell’articolo 38 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, si applica una disciplina speciale. La decisione provvisoria viene notificata immediatamente alla persona interessata, che dispone di almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Su richiesta, l’ESMA concede l’accesso al fascicolo; i documenti consultati possono essere usati solo per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

L’ESMA può anche convocare un’audizione. Dopo aver sentito la persona, adotta al più presto una decisione definitiva: se conferma la violazione, emette una decisione di conferma con le misure di vigilanza; se non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima è considerata abrogata.

Accesso al fascicolo e limiti di utilizzo

Il diritto di accesso al fascicolo è riconosciuto dopo la notifica della sintesi delle conclusioni. La consultazione dei documenti è però subordinata alla tutela dei segreti aziendali di terzi e all’obbligo di utilizzo esclusivo nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.

Prescrizione dell’azione sanzionatoria e della riscossione

Il regolamento introduce un termine di prescrizione quinquennale sia per l’imposizione sia per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Per l’imposizione, il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione, oppure dalla cessazione di una violazione continuativa o reiterata. Ogni atto istruttorio o procedimentale dell’ESMA, o dell’autorità nazionale competente che agisca su sua richiesta, interrompe la prescrizione; il termine riparte da capo e può essere sospeso durante il giudizio davanti alla commissione di ricorso dell’ESMA o il controllo della Corte di giustizia.

Per l’applicazione delle sanzioni, il termine decorre dalla definitività della decisione. Lo interrompono la notifica di una decisione che modifica l’importo originario e gli atti esecutivi volti al recupero del credito. La prescrizione è sospesa durante il termine di pagamento e nei periodi in cui l’esecuzione è sospesa per ricorso o controllo giurisdizionale.

Riscossione, custodia e destinazione delle somme

Gli importi riscossi dall’ESMA sono depositati su conti fruttiferi separati fino a quando le decisioni diventano definitive. Se vengono riscossi più importi in parallelo, devono essere tenuti distinti. Le somme pagate non entrano nel bilancio dell’ESMA.

Una volta che le decisioni sono definitive, dopo l’esaurimento o la decadenza di tutti i rimedi, l’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati. Tali entrate confluiscono nel bilancio dell’Unione. L’ESMA deve inoltre informare periodicamente la Commissione sull’ammontare delle sanzioni inflitte e sul loro stato.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione di DRSP

Ai fini del regolamento, per DRSP si intendono un dispositivo di pubblicazione autorizzato o un meccanismo di segnalazione autorizzato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 34 e 36, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Procedura dinanzi al funzionario incaricato delle indagini

Al termine dell’indagine sulle possibili violazioni dell’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il funzionario incaricato trasmette alla persona oggetto delle indagini una sintesi delle conclusioni con esposizione dei fatti, valutazione di natura e gravità e termine ragionevole per osservazioni scritte. Nelle indagini ordinarie il termine minimo è di quattro settimane. La persona può presentare fatti, documenti e proporre l’audizione di altre persone; può essere assistita da un difensore e le audizioni non sono pubbliche.

Procedimento dinanzi all’ESMA per sanzioni pecuniarie e misure di vigilanza

L’ESMA esamina il fascicolo completo composto dalla sintesi delle conclusioni, dalle osservazioni scritte e dal verbale delle audizioni; se il fascicolo è incompleto chiede documenti supplementari. Se non ravvisa una violazione chiude il caso; se non condivide le conclusioni del funzionario trasmette una nuova sintesi con termine di almeno quattro settimane per le osservazioni. Se condivide integralmente le conclusioni, informa la persona interessata e le concede almeno due settimane per osservazioni; se le condivide solo in parte, il termine minimo è di quattro settimane. L’ESMA può tenere un’audizione, con assistenza di difensore e senza pubblicità. La decisione finale che impone una sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata immediatamente.

Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

Prima di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 38 decies del regolamento (UE) n. 600/2014, l’ESMA invia una sintesi delle conclusioni che indica motivi e importo giornaliero, fissando un termine di almeno quattro settimane per osservazioni scritte. La sanzione cessa quando il DRSP o l’altra persona si conformano alla decisione pertinente. La decisione deve indicare base giuridica, motivazione, importo e data di inizio.

Decisioni provvisorie in caso di urgenza

In caso di decisioni provvisorie adottate ai sensi dell’articolo 38 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014, si applica una procedura speciale: l’ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria, concede almeno quattro settimane per osservazioni, può consentire l’accesso al fascicolo su richiesta e può invitare a un’audizione. Dopo aver sentito la persona, adotta al più presto una decisione definitiva di conferma, oppure la decisione provvisoria si considera abrogata se non confermata.

Accesso al fascicolo e uso dei documenti

Dopo la notifica della sintesi delle conclusioni, la persona oggetto delle indagini può chiedere accesso al fascicolo. I documenti consultati possono essere utilizzati solo per procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, nel rispetto dei segreti aziendali di terzi.

Prescrizione per l’imposizione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono soggette a prescrizione di cinque anni, decorrente dal giorno successivo alla commissione della violazione o, per violazioni continuative o reiterate, dal giorno in cui cessano. Ogni azione istruttoria o procedimentale dell’ESMA o dell’autorità nazionale competente su richiesta dell’ESMA interrompe la prescrizione; il termine riparte e comunque scade al più tardi dopo un periodo pari al doppio del termine base, salvo sospensione durante i procedimenti pendenti davanti alla commissione di ricorso o al controllo della Corte di giustizia.

Prescrizione per l’applicazione delle sanzioni

La facoltà dell’ESMA di applicare decisioni definitive di cui agli articoli 38 nonies e 38 decies è soggetta a prescrizione di cinque anni dal giorno successivo alla definitività della decisione. La prescrizione è interrotta dalla notifica di una decisione che modifica l’importo originario o da atti esecutivi di ESMA o di autorità nazionali su richiesta dell’ESMA. È sospesa durante il termine concesso per il pagamento e mentre l’esecuzione è sospesa per ricorso o controllo giurisdizionale.

Riscossione e gestione delle somme

Le somme riscosse restano su conti fruttiferi separati fino a quando le sanzioni diventano definitive; importi relativi a sanzioni diverse devono essere tenuti distinti. Le sanzioni pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA. Quando le decisioni sono definitive dopo l’esaurimento o la decadenza dei rimedi, l’ESMA trasferisce gli importi e gli interessi alla Commissione, che li iscrive nel bilancio delle entrate dell’Unione. L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione sull’importo e sullo stato delle sanzioni inflitte.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza finanziariasanzioni amministrativeprocedimento amministrativodiritti della difesa

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