Regolamento (UE) 2022/804
Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il quadro procedurale che ESMA deve seguire quando esercita i poteri sanzionatori e di vigilanza previsti dal regolamento sugli indici di riferimento. Disciplina le fasi dell’indagine, i diritti di difesa, l’accesso al fascicolo, le audizioni, le decisioni provvisorie e definitive, nonché i termini di prescrizione per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni. Prevede inoltre le modalità di riscossione e di trasferimento alla Commissione degli importi riscossi.
Norme procedurali per l’esercizio da parte di ESMA dei poteri sanzionatori e di vigilanza nei confronti di determinati amministratori di indici di riferimento soggetti alla sua vigilanza.
Ambito di applicazione
Si applica ai procedimenti dinanzi all’ESMA relativi a violazioni del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell’ESMA, nonché di altre persone oggetto di indagini nei casi previsti. Riguarda in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie, le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento e le misure di vigilanza, incluse le decisioni provvisorie di cui all’articolo 48 undecies del regolamento (UE) 2016/1011. Durante il periodo transitorio richiamato dal regolamento (UE) 2021/168, le disposizioni sanzionatorie si applicano agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi solo se hanno chiesto volontariamente il riconoscimento prima della scadenza del periodo transitorio e il riconoscimento è stato concesso dall’autorità competente o dall’ESMA. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2022/804: norme procedurali per le sanzioni ESMA in materia di indici di riferimento
Il regolamento integra il regolamento (UE) 2016/1011, specificando le regole procedurali che ESMA deve seguire quando esercita i poteri di vigilanza e di sanzione nei confronti di determinati amministratori di indici di riferimento. La ratio è garantire, da un lato, l’effettività dell’azione di vigilanza e, dall’altro, il rispetto dei diritti di difesa, dell’accesso al fascicolo e di tempi certi per l’adozione e l’esecuzione delle misure.
Contesto e finalità
Il legislatore delegato interviene in attuazione dell’articolo 48 decies, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1011, che demanda alla Commissione la disciplina delle norme procedurali relative alle sanzioni amministrative pecuniarie e alle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. I considerando richiamano l’esigenza di assicurare un equilibrio tra efficacia della vigilanza, diritto di difesa, urgenza dell’intervento in taluni casi e tutela dei segreti aziendali contenuti nel fascicolo.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le disposizioni si applicano ai procedimenti avviati dinanzi a ESMA per violazioni del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 da parte di amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell’Autorità. Il testo disciplina anche le "altre persone oggetto delle indagini" nei casi in cui siano coinvolte nelle misure sanzionatorie o coercitive. Durante il periodo transitorio richiamato dal regolamento (UE) 2021/168, il regime sanzionatorio si estende agli amministratori di paesi terzi soltanto se hanno chiesto volontariamente il riconoscimento e tale riconoscimento è stato concesso.
Procedura davanti al funzionario incaricato delle indagini
Quando ESMA rileva gravi indizi di possibili violazioni, nomina un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Al termine dell’attività istruttoria, il funzionario trasmette alla persona interessata una sintesi delle conclusioni, nella quale sono esposti i fatti contestati e valutata la gravità delle violazioni alla luce dei criteri dell’articolo 48 sexies, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011.
La persona oggetto delle indagini ha diritto di presentare osservazioni scritte entro un termine ragionevole; nelle indagini ordinarie tale termine è di almeno quattro settimane. Può anche produrre documenti, indicare fatti rilevanti per la difesa e proporre l’audizione di altre persone. Il funzionario può convocarla a un’audizione non pubblica, con assistenza di un difensore di sua scelta.
Procedura davanti a ESMA per sanzioni amministrative pecuniarie e misure di vigilanza
Il fascicolo trasmesso a ESMA deve contenere, almeno, la sintesi delle conclusioni, le osservazioni scritte e il verbale delle eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, ESMA richiede integrazioni. Se ritiene che non vi sia violazione, chiude il caso e ne informa la persona interessata.
Se ESMA non condivide le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona interessata, concedendo almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Se invece concorda in tutto o in parte con le conclusioni, informa la persona oggetto delle indagini e le concede un termine minimo di due settimane, se il consenso è integrale, oppure di quattro settimane, se non coincide con tutte le risultanze. Solo dopo tale fase ESMA può adottare la decisione definitiva e, se del caso, irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
Il regolamento disciplina anche le sanzioni coercitive giornaliere volte a indurre il destinatario a conformarsi alle decisioni di ESMA. Prima dell’adozione, l’Autorità comunica una sintesi delle conclusioni con l’indicazione dei motivi e dell’importo per ogni giorno di inadempimento, fissando un termine di almeno quattro settimane per le osservazioni scritte. Le sanzioni non sono più dovute quando l’ordine di ESMA viene eseguito. La decisione deve specificare base giuridica, motivazioni, importo e data di inizio della sanzione.
Decisioni provvisorie e urgenza
In caso di decisioni provvisorie adottate ai sensi dell’articolo 48 undecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica una procedura speciale. ESMA notifica immediatamente la decisione provvisoria, concede almeno quattro settimane per osservazioni scritte, su richiesta consente l’accesso al fascicolo e può convocare la persona interessata a un’audizione. La decisione definitiva deve essere adottata quanto prima possibile; se la violazione è confermata, ESMA adotta una decisione di conferma con una o più misure di vigilanza. In caso contrario, la decisione provvisoria si considera abrogata.
Accesso al fascicolo e diritti di difesa
Una volta notificata la sintesi delle conclusioni, la persona interessata ha diritto di accedere al fascicolo su richiesta. I documenti consultati possono essere utilizzati solo per procedimenti giudiziari o amministrativi connessi all’applicazione del regolamento (UE) 2016/1011. Il regolamento richiama espressamente la tutela dei segreti aziendali di altri soggetti coinvolti.
Prescrizione dell’azione sanzionatoria e dell’esecuzione
Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è previsto un termine di prescrizione di cinque anni, che decorre dal giorno successivo alla violazione, o dalla cessazione della violazione se questa è continuativa o reiterata. Ogni atto compiuto da ESMA o da un’autorità nazionale competente su richiesta di ESMA interrompe la prescrizione, facendo ripartire il termine. La prescrizione è sospesa durante i ricorsi dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e alla Corte di giustizia.
Anche l’esecuzione delle sanzioni è soggetta a prescrizione quinquennale, decorrente dalla definitività della decisione. Sono previste cause di interruzione e sospensione legate, rispettivamente, a modifiche dell’importo sanzionatorio e ad azioni esecutive, nonché al periodo concesso per il pagamento e ai giudizi pendenti.
Riscossione e contabilizzazione degli importi
Gli importi riscossi da ESMA restano temporaneamente su conti fruttiferi separati fino alla definitività delle sanzioni e non confluiscono nel bilancio dell’Autorità. Solo dopo l’esaurimento delle impugnazioni, il contabile dell’ESMA trasferisce alla Commissione gli importi e gli interessi maturati, che sono iscritti nel bilancio delle entrate dell’Unione. ESMA deve anche informare periodicamente la Commissione sull’ammontare delle sanzioni inflitte e sul loro stato.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni essenziali
Sono definiti, ai fini del regolamento, l’"indice di riferimento critico" ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011 e l’"indice di riferimento di paesi terzi", ossia l’indice il cui amministratore è ubicato al di fuori dell’Unione.
Indagine e comunicazione delle conclusioni
Al termine dell’indagine, il funzionario indipendente incaricato delle indagini comunica per iscritto alla persona oggetto delle indagini una sintesi delle conclusioni, descrivendo i fatti che possono costituire violazioni del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 e valutandone natura e gravità. La persona interessata dispone, di regola, di almeno quattro settimane per presentare osservazioni scritte; può inoltre allegare documenti e proporre l’audizione di altre persone. Il funzionario può convocare la persona a un’audizione, con assistenza di un difensore scelto dalla stessa, in seduta non pubblica.
Esame del fascicolo e decisione dell’ESMA
Il fascicolo trasmesso all’ESMA deve includere la sintesi delle conclusioni, le osservazioni scritte e il verbale di eventuali audizioni. Se il fascicolo è incompleto, l’ESMA chiede documenti supplementari. Se non ravvisa una violazione, chiude il caso; se non concorda con le conclusioni del funzionario, trasmette una nuova sintesi e concede almeno quattro settimane per nuove osservazioni. Se concorda con tutte o parte delle conclusioni, informa la persona interessata e le concede almeno due settimane se concorda integralmente, oppure almeno quattro settimane se non concorda con tutte le risultanze. In caso di accertata violazione, l’ESMA notifica immediatamente la decisione che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria.
Sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
Prima di imporre una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento ai sensi dell’articolo 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011, l’ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni che indica i motivi della sanzione e l’importo giornaliero. La persona interessata ha almeno quattro settimane per osservazioni scritte. Le sanzioni cessano di essere dovute una volta che l’amministratore o la persona interessata si conforma all’ordine cui la sanzione si riferisce. La decisione finale deve indicare base giuridica, motivazione, importo e data di inizio; è possibile un’audizione non pubblica con difensore di fiducia.
Decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza
Quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie ai sensi dell’articolo 48 undecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/1011, si applica una procedura speciale: notifica immediata della decisione provvisoria, termine di almeno quattro settimane per osservazioni scritte, accesso al fascicolo su richiesta e possibilità di audizione. L’ESMA adotta quanto prima una decisione definitiva; se conferma la violazione, adotta una decisione di conferma con una o più misure di vigilanza. Se non conferma la decisione provvisoria, questa si considera abrogata.
Accesso al fascicolo e limiti d’uso
La persona oggetto delle indagini ha diritto, su richiesta e dopo la notifica della sintesi delle conclusioni, ad accedere al fascicolo. I documenti consultati possono essere utilizzati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi relativi all’applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, nel rispetto dei segreti aziendali di terzi.
Prescrizione per l’irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni. Il termine decorre dal giorno successivo alla commissione della violazione, oppure, per violazioni continuative o reiterate, dal giorno in cui cessano. Il termine è interrotto da qualsiasi azione dell’ESMA o dell’autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell’ESMA per indagini o procedimenti relativi alla violazione; ogni interruzione fa decorrere un nuovo termine. La prescrizione è inoltre sospesa durante il giudizio dinanzi alla commissione di ricorso dell’ESMA e alla Corte di giustizia.
Prescrizione per l’esecuzione delle sanzioni
La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni sanzionatorie è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni, decorrente dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva. Sono cause di interruzione la notifica di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione e le azioni esecutive dell’ESMA o di autorità nazionali su richiesta dell’ESMA. Il termine è sospeso durante il periodo concesso per il pagamento e per tutta la durata dei ricorsi pendenti davanti alla commissione di ricorso e alla Corte di giustizia.
Riscossione e destinazione degli importi
Le somme riscosse dall’ESMA restano su conti fruttiferi distinti fino a quando le sanzioni non divengono definitive; non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA. Una volta esaurite tutte le contestazioni, il contabile dell’ESMA trasferisce gli importi e gli interessi alla Commissione, che li iscrive nel bilancio delle entrate dell’Unione. L’ESMA deve inoltre riferire periodicamente alla Commissione sugli importi inflitti e sul relativo stato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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