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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/248

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione del 15 febbraio 2022 che registra un’indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Pregler»/«Osttiroler Pregler»

Normativa europea32022R0248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra come indicazione geografica dell’Unione la denominazione "Pregler"/"Osttiroler Pregler" per una bevanda spiritosa. La Commissione dà atto dell’esame della domanda austriaca, della pubblicazione dei principali requisiti della scheda tecnica e dell’assenza di opposizioni. Con la registrazione, la denominazione ottiene la protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787.

Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa "Pregler"/"Osttiroler Pregler" e concessione della relativa protezione UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica di bevanda spiritosa "Pregler"/"Osttiroler Pregler", registrandola nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2019/787. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la protezione della denominazione come indicazione geografica e non disciplina, in via generale, altre bevande o operatori al di fuori del prodotto identificato. La registrazione è adottata dopo l’esame della domanda presentata dall’Austria e in assenza di opposizioni notificate nel procedimento previsto dal regolamento (UE) 2019/787.

Registrazione dell’indicazione geografica "Pregler"/"Osttiroler Pregler"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/248 della Commissione registra la denominazione "Pregler"/"Osttiroler Pregler" come indicazione geografica di bevanda spiritosa. L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2019/787, che disciplina la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose, nonché la protezione delle relative indicazioni geografiche.

Contesto procedurale e normativo

La Commissione richiama che l’Austria ha presentato la domanda di registrazione il 7 giugno 2019. La domanda è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile, e i principali requisiti della scheda tecnica sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, in conformità all’articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.

Assenza di opposizioni

Nel procedimento previsto dal regolamento (UE) 2019/787, alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. Tale circostanza consente il completamento della registrazione della denominazione richiesta.

Effetti della registrazione

Con l’articolo 1, la denominazione "Pregler"/"Osttiroler Pregler" viene iscritta come indicazione geografica. La disposizione precisa che la registrazione conferisce la protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787, richiamata espressamente dall’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Pregler"/"Osttiroler Pregler" come indicazione geografica di bevanda spiritosa. La stessa disposizione precisa che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la registrazione attribuisce alla denominazione la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando la Commissione richiama la domanda presentata dall’Austria il 7 giugno 2019, l’esame svolto secondo il regolamento (CE) n. 110/2008 e la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dei principali requisiti della scheda tecnica. Si dà inoltre atto che non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Rapporto tra vecchio e nuovo quadro normativo

Il regolamento evidenzia che il regolamento (UE) 2019/787 è entrato in vigore il 25 maggio 2019 e ha abrogato il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, a decorrere dall’8 giugno 2019. Tuttavia, la domanda è stata valutata come conforme al regolamento (CE) n. 110/2008 e il procedimento è proseguito nel quadro transitorio richiamato dal nuovo regolamento.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheproprietà intellettualeetichettatura alimentare

Testo integrale

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