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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/805

Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione del 16 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0805

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato 2022/805 stabilisce il sistema di commissioni che l’ESMA può applicare agli amministratori di indici di riferimento critici e di paesi terzi per coprire i costi di autorizzazione, riconoscimento e vigilanza. Le commissioni sono fissate in importi e criteri distinti a seconda della categoria di amministratore e, per i paesi terzi riconosciuti, anche in funzione dei ricavi generati nell’Unione. Il testo disciplina inoltre termini di pagamento, non rimborsabilità delle somme versate, modalità di calcolo per il primo anno e disposizioni transitorie per il 2022.

Regole sulle commissioni dovute all’ESMA per autorizzazione, riconoscimento e vigilanza degli amministratori di indici di riferimento critici e di paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento o l’autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, nonché a quelli già riconosciuti o autorizzati e soggetti alla vigilanza dell’ESMA. Le norme disciplinano commissioni di riconoscimento, commissioni di autorizzazione e commissioni annuali di vigilanza, con regole specifiche per il primo anno e per il periodo transitorio collegato al regolamento (UE) 2021/168. Sono escluse dal pagamento diretto all’ESMA le ipotesi di delega di compiti alle autorità nazionali competenti, fermo restando che l’ESMA resta l’unico soggetto che addebita le commissioni agli amministratori interessati.

Regolamento delegato (UE) 2022/805 - commissioni ESMA per autorizzazione, riconoscimento e vigilanza degli amministratori di indici di riferimento

Il regolamento delegato disciplina il sistema di commissioni che l’ESMA applica agli amministratori di indici di riferimento critici e agli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1011. La finalità dichiarata è coprire integralmente i costi sostenuti dall’Autorità per le attività di autorizzazione, riconoscimento e vigilanza, mantenendo un livello di commissioni proporzionato e coerente con il carico di lavoro effettivo.

Quadro normativo e finalità

Il testo attua l’articolo 48 terdecies del regolamento (UE) 2016/1011, che attribuisce all’ESMA il potere di addebitare commissioni per le domande di autorizzazione e di riconoscimento, nonché commissioni annuali per la vigilanza continuativa. Nei considerando si precisa che le commissioni devono coprire tutti i costi sostenuti dall’ESMA e non generare avanzi o disavanzi significativi ricorrenti; ove ciò accada, il livello delle commissioni deve essere rivisto.

Ambito soggettivo e definizioni

Le regole si applicano a due categorie principali:

  • amministratori di indici di riferimento critici, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
  • amministratori di indici di riferimento di paesi terzi, ossia amministratori stabiliti fuori dall’Unione.

La disciplina copre sia le domande di autorizzazione o riconoscimento, sia la vigilanza successiva, anche quando l’ESMA operi tramite collegi di autorità di vigilanza o, in taluni casi, deleghi compiti alle autorità nazionali competenti.

Commissioni di riconoscimento e di autorizzazione

Per gli amministratori di paesi terzi che chiedono il riconoscimento, la commissione è fissata in importo forfettario pari a 40 000 EUR. Per gli amministratori di indici di riferimento critici che chiedono l’autorizzazione, la commissione è pari a 250 000 EUR.

Le commissioni sono dovute al momento della presentazione della domanda, previa emissione della nota di addebito dell’ESMA. Il regolamento prevede espressamente la non rimborsabilità delle commissioni sia in caso di ritiro della domanda sia in caso di rigetto. È inoltre prevista una regola specifica per le domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1º ottobre 2021 e trasmesse all’ESMA: in tal caso, la commissione di riconoscimento è pagata all’inizio del 2022.

Commissioni annuali di vigilanza per gli indici di riferimento critici

Gli amministratori di uno o più indici di riferimento critici versano una commissione annuale differenziata in base al coinvolgimento dell’ESMA nel collegio delle autorità di vigilanza:

  • 250 000 EUR, se l’ESMA deve presiedere il collegio ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011;
  • 200 000 EUR, se l’ESMA non deve presiedere tale collegio.

La distinzione riflette il diverso carico di lavoro dell’Autorità, che nei casi con collegio è più elevato.

Commissioni annuali di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti

Per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti, la commissione annuale non è forfettaria ma proporzionale ai ricavi generati nell’Unione dall’uso degli indici di riferimento. Il coefficiente di fatturato di ciascun amministratore è determinato in base alla sua quota sul fatturato aggregato di tutti gli amministratori di paesi terzi riconosciuti; l’importo complessivo annuo è pari al bilancio di vigilanza dell’ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011, al netto delle commissioni annuali dovute dagli amministratori di indici di riferimento critici.

Il regolamento fissa inoltre una commissione minima di 20 000 EUR, applicabile anche quando il fatturato pertinente è pari a zero.

Fatturato applicabile e obblighi informativi

Il fatturato rilevante per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti è costituito dai ricavi generati dall’uso degli indici da parte di entità sottoposte a vigilanza nell’Unione durante l’ultimo esercizio finanziario.

L’amministratore deve trasmettere all’ESMA, su base annua, dati sottoposti a revisione contabile e certificati da revisione esterna, entro il 30 settembre di ogni anno e per via elettronica. Se il riconoscimento interviene dopo il 30 settembre, i dati devono essere forniti immediatamente dopo il riconoscimento e comunque entro la fine dell’anno civile. La documentazione deve essere presentata in una lingua comunemente utilizzata nel settore dei servizi finanziari.

Se i ricavi sono espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA li converte in euro usando il tasso medio di cambio dell’euro per il periodo di riferimento, con riferimento al tasso pubblicato dalla Banca centrale europea. Per gli amministratori riconosciuti prima del 1º gennaio 2022, il fatturato 2020 doveva essere comunicato entro il 31 gennaio 2022.

Modalità di pagamento, mora e non rimborsabilità

Tutte le commissioni sono pagate in euro. Le commissioni annuali devono essere versate entro il 31 marzo dell’anno civile di riferimento; la fattura deve essere inviata dall’ESMA almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di ritardo, è dovuta una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

Le commissioni pagate non sono rimborsate. In particolare, l’ESMA non rimborsa le commissioni di domanda, autorizzazione o riconoscimento se il richiedente ritira la domanda.

Regole per il primo anno di riconoscimento o autorizzazione

Per il primo anno in cui un amministratore di paese terzo è riconosciuto o un amministratore di indice critico è autorizzato, la commissione annuale di vigilanza è ridotta in proporzione al periodo residuo dell’anno secondo il coefficiente previsto dal regolamento. Il pagamento deve intervenire entro 30 giorni dalla nota di addebito emessa dall’ESMA dopo la comunicazione di accoglimento della domanda.

È prevista una deroga favorevole: se l’autorizzazione interviene nel mese di dicembre, nessuna commissione di vigilanza è dovuta per il primo anno.

Delega di compiti alle autorità nazionali competenti

Se l’ESMA delega taluni compiti alle autorità nazionali competenti, resta l’unico soggetto legittimato ad addebitare le commissioni di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori interessati. L’ESMA può rimborsare alle autorità i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, purché:

  • l’importo sia concordato prima della delega;
  • l’importo sia inferiore al totale delle commissioni di vigilanza riscosse dall’ESMA.

Disposizioni transitorie

L’articolo sulle commissioni di riconoscimento non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell’entrata in vigore del regolamento.

Per il 2022, se il regolamento entra in vigore dopo il terzo mese dell’anno, le commissioni annuali di vigilanza dovute per l’anno sono pagate entro 30 giorni dalla fattura dell’ESMA. Inoltre, per il calcolo provvisorio delle commissioni 2022, il fatturato applicabile si basa sui ricavi generati nel 2021; una volta disponibile il bilancio revisionato, l’amministratore lo trasmette senza indugio e l’ESMA ricalcola la commissione emettendo una fattura finale per la differenza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento definisce le commissioni che l’ESMA può imporre agli amministratori di indici di riferimento in relazione all’autorizzazione, al riconoscimento e alla vigilanza, in attuazione dell’articolo 48 terdecies del regolamento (UE) 2016/1011.

Definizioni rilevanti

Sono richiamate due nozioni: "indice di riferimento critico", come definito all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011, e "indice di riferimento di paesi terzi", ossia un indice il cui amministratore è ubicato al di fuori dell’Unione.

Commissioni di riconoscimento e di autorizzazione

L’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che chiede il riconoscimento paga 40 000 EUR. L’amministratore di un indice di riferimento critico che chiede l’autorizzazione paga 250 000 EUR. Le commissioni sono dovute al momento della presentazione della domanda, previa nota di addebito dell’ESMA, e non sono rimborsate in caso di ritiro o rigetto della domanda. Per le domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1º ottobre 2021 e trasmesse all’ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all’inizio del 2022.

Commissioni annuali di vigilanza per gli indici di riferimento critici

L’amministratore di uno o più indici di riferimento critici versa una commissione annuale di 250 000 EUR se l’ESMA deve presiedere un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2016/1011, oppure 200 000 EUR se tale collegio non deve essere presieduto dall’ESMA.

Commissioni annuali di vigilanza per gli amministratori di paesi terzi riconosciuti

La commissione annuale è determinata per ciascun anno sulla base del bilancio di vigilanza dell’ESMA per il regolamento (UE) 2016/1011, al netto delle commissioni dovute dagli amministratori di indici di riferimento critici, e ripartita secondo il coefficiente di fatturato di ciascun amministratore. Il fatturato rilevante corrisponde ai ricavi generati dall’uso degli indici nell’Unione; la commissione minima è pari a 20 000 EUR anche in assenza di fatturato.

Termini di pagamento e mora

Le commissioni annuali di vigilanza sono dovute entro il 31 marzo dell’anno civile di riferimento; se mancano dati per anni precedenti, il calcolo si basa sulle informazioni più recenti disponibili. Tutte le commissioni sono pagate in euro; i ritardi comportano una penale giornaliera pari allo 0,1 % dell’importo dovuto.

Regole per il primo anno di riconoscimento o autorizzazione

Per l’anno del riconoscimento o dell’autorizzazione, la commissione annuale di vigilanza è ridotta secondo il coefficiente previsto dal regolamento e deve essere pagata entro 30 giorni dalla nota di addebito dopo l’accoglimento della domanda. Se l’autorizzazione avviene nel mese di dicembre, non è dovuta alcuna commissione di vigilanza per il primo anno.

Fatturato applicabile e documentazione per i paesi terzi

Il fatturato applicabile è costituito dai ricavi generati nell’Unione nel corso dell’ultimo esercizio finanziario. L’amministratore riconosciuto deve trasmettere annualmente all’ESMA dati contabili revisionati ed esternamente certificati entro il 30 settembre, in una lingua comunemente utilizzata nei servizi finanziari; se la comunicazione avviene dopo il 30 settembre dell’anno del riconoscimento, la trasmissione deve avvenire immediatamente e comunque entro fine anno. Se i ricavi sono in valuta diversa dall’euro, l’ESMA converte gli importi al tasso medio dell’euro pubblicato dalla BCE. Gli amministratori riconosciuti prima del 1º gennaio 2022 dovevano comunicare il fatturato 2020 entro il 31 gennaio 2022.

Rimborso alle autorità nazionali competenti in caso di delega

Se l’ESMA delega compiti alle autorità nazionali competenti, solo l’ESMA continua ad addebitare le commissioni agli amministratori interessati. L’ESMA rimborsa alle autorità i costi effettivi sostenuti, a condizione che l’importo sia concordato prima della delega e inferiore al totale delle commissioni di vigilanza incassate.

Disposizioni transitorie per il 2022

L’articolo sulle commissioni di riconoscimento non si applica agli amministratori già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell’entrata in vigore del regolamento. Per il 2022, se il regolamento entra in vigore dopo il terzo mese dell’anno, le commissioni annuali di vigilanza sono dovute entro 30 giorni dalla fattura dell’ESMA. Per il calcolo provvisorio 2022, il fatturato applicabile si basa sui ricavi 2021; una volta disponibile il bilancio revisionato, l’amministratore lo trasmette senza indugio e l’ESMA ricalcola la commissione emettendo una fattura finale per la differenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore e si applica il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziariindici di riferimentovigilanza di mercatocommissioni e contributi di vigilanza

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