Cassazione Penale, Ordinanza n. 00604/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per guida in stato di ebbrezza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha sostenuto che l'accertamento della responsabilità fosse stato fondato soltanto su elementi sintomatici e non su un esame strumentale dell'alcolemia; ha inoltre affermato che, in mancanza di tale riscontro tecnico, sarebbe al più configurabile l'illecito amministrativo previsto dalla lettera a) dell'art. 186 Cod. strada.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproponessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica della motivazione impugnata. Ha inoltre ribadito che, per i reati previsti dall'art. 186 Cod. strada, la prova dello stato di ebbrezza non richiede necessariamente un esame strumentale, potendo essere desunta anche da elementi obiettivi e sintomatici adeguatamente motivati. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato gli indici sintomatici individuati dai giudici di merito: testimonianza sul forte odore di alcol, occhi lucidi, linguaggio sconnesso, ammissione dell'uso di alcol, dinamica del sinistro e stato complessivo dell'imputato al momento dell'intervento. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
commi 2 lett. b), 2 bis e 2 sexies
La concentrazione alcolemica e lo stato di ebbrezza possono essere accertati anche mediante elementi sintomatici; l'esame strumentale non costituisce prova legale indispensabile.
art. 186 cod. strada
Il ricorrente sosteneva che, in mancanza di prova strumentale, la condotta potesse integrare al più l'illecito amministrativo di minore gravità.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso di specie.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non imputabile a cause non colpevoli.
Massime di principio
- Nei procedimenti per guida in stato di ebbrezza, l'assenza di un esame alcolimetrico non impedisce di per sé l'affermazione di responsabilità, purché lo stato di ebbrezza sia desunto da elementi obiettivi e sintomatici congruamente valutati e motivati.
- L'accertamento del giudice di merito può fondarsi su una pluralità di indici convergenti, come dati testimoniali, ammissioni dell'imputato, dinamica del sinistro e condizioni psico-fisiche osservate dagli operanti.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo generico questioni già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esclusione.
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